solches Verhältnis des Mündels zu dem betreffenden
Orte beziehe, das für eine handlungsfähige Person einCiL
Wohnsitz im Sinne von Art. 23 ZGB begründen würde.
Da dies nach dem Gesagten hier angesichts der Er-
klärungen der Vormundschaftsbehörde Wahlern vom
Juni und August 1911 nicht zutrifft, muss das Be-
gehren des
'Waisenamtes Seen um Uebertragung der
Vormundschaft daher mit dem bernischen Regierungs-
rat als unbegründet angesehen und abgewiesen werden.
Ob Rosina Jenni selbst die Absicht gehabt habe und
noch habe, dauernd in Seen zu bleiben, ist unerheblich.
weil es
für die Frage, ob die Voraussetzungen eines
Wohnsitzwechsels
im Sinne von Art. 377 ZGB vorliegen.
nicht auf den Willen des Bevormundeten, sondern auf
denjenigen der Vormundschaftsbehörde ankommt.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt
Der Rekurs wird abgewiesen.
VII. STAATSVERTRÄGE
TRAITES INTERNATIONAUX
47. Sentenza 1 ottobre 1915 nella causa G.
Una rogatoria per assunzione di teste richiesta da uno stato
ehe ha aderito aHa convenzione delI' Aja 17 luglio 1905 e da
eseguirsi anche quando Ia legislazione dello stato richiesto
non ammette d'ufficio il teste. -Art. 11 eif. 3 di detta con-
venzione.
'1. -L'art. 321 deI codice di procedura civile austriaco
dispone che
un teste p u 6 rifiutarsi a rispondere qualora
le risposte possono tornare di disdoro a lui, al conjuge od
Staatsverträge. No 47.
32iJ
ai figli 0 puo esporre queste persone ad un procedimento
penale od
ad un danno patrimoniale. L'art. 203 PC tici-
nese dichiara ehe
non ) 0 S S 0 n 0 esser sentiti come
testi :
a) 11 fidanzato 0 conjuge di una parte, ancorche di-
vorziato.
b) Gli ascelldenti 0 discendenti legitimi, adottivi e na-
1 urali di una delle parti .... eccettoche nelle questioni
di stato, separazione
0 divorzio ....
NeUa causa intentata dal prof. Hans G. in Graz in
nome deI figlio tutelato Otto G. contro la bambina Eva
Verena G. in contestazione di legittimitä, il Tribunale di
Graz,
COIl rogaloria 23 maggio 1914, invitava il Pretore
di Locarno ad assumere come teste Frieda G. nata Sch.
moglie di
Otto G., sulla seguente domanda:
i Se e quando la teste ebbe relazioni carnali col pro-
prio marito nel periodo di tempo intnrcedente fra il 1-1.
novembre 1913 ed il 14 marzo 1914 . : ell'udienza deI
23 giugno 1914
davanti il Pretore di Locarno, Ia teste,
.topo aver dichiarato di lIon valersi deI diritto di non ris-
pondere concessole dal
citato art. 321 PCA, rispose di
esser
stata neU' epoca critica col marito in diverse localita
ehe precisava : ma poi, interpelIata dal pretore se in quel-
le occasioni essa
a, "esse avuto relazioni carnali col marito,
liede Ia seguente risposta: Ho avuto rappocti molto
illtimi
COll mio marito. InterpeUata nuovamente se colla
frase
rapporti molto intimi essa intendeva alludere a
rapporti
carnali, dichiaro di non voler rispondere oe si ri-
fiuto di dare ulteriori spiegazioni suna natura di quei
rapporti.
Il Tribunale di Graz, cui
la rogatoria fu trasmessa, non
ne rimase soddisfatto e
COll ufficio 11 luglio 1914 invitava
il Pretore di Locarno a riassumere in esame Ja teste
G. osservando ehe essa doveva rispondere in modo
preciso aHa
domanda fattale oppure dichiarare quali mo-
tivi dell'art. 321 PCA essa invocava per declinare la ris-
posta.
La rogatoria aggiungeva ehe qualm a Ia teste G.
si rifiutasse nuovamente a rispondere senza indiearne iJ.
motivo, essa dovesse V'enir sottoposta ai mezzi coercitivi
previsti dalla legislazione ticinese contro
i testi reni-
tenti.
Nella nuova udienza pretoriale 17
ottobre 1914 i 'Pre-
tore avvisava anzitutto nuovamente la teste ehe poteva
rifiutarsi a rispondere per uno dei motivi menzionati
dall'art. 321 PCA eie sottopose nuovamente la domanda
succitata. A questo
punto il rappresentante della eon-
venuta bambina Eva G. sollevo un incidente eon eui
chiedeva .
ene il Pretore non desse eorso alla rogatoria,
ostandoVl I
art. 203 PCT. Essendosi l'avv
o
della parte
Hans G. opposto per motivi di ordine e di merito, il
pretore deeideva ehe
la rogatoria dovesse avere libero
corso ed allora
Frieda G. ehiedeva ehe la sua escussione
fos scnpesa fin aHa decisione dei Tribunale di Appello
cd, m VIa subordmata, ehe 1e sue deposizioni fossero rac-
co1te in busta suggellata eome all'art. 207 PCT. II Pre-
tore respinse la domanda prineipale, aecolse la subordi-
nata e, riproposta la domanda di cui sopra alla teste,
qunsta ichiaro finalmente di non voler rispondere per-
ehe la
nsposta avrebbe potuto intaecare il suo onore.
In questo stato gli atti furono deferiti al Tribunale di
Appello (Camera CiviIe) presso
il quale il rappresentante
della .bambina
Eva G. aveva impugnato il deereto
pretonale 17 ottobre 1914 ehe dava seguito alla ro-
gatoria.
B. -Con senLenza 21 novembre 1914 il Tribunale di
Anpnllo ammise l'appellazione e dichiara quindi inese-
gwbIle nel Cantone Ticino la rogatoria partendo dal con-
cetto ehe I'art. 203 PCT ostasse aHa sua esecuzione.
Quando
un disposto legale dello stato richiesto vieta in
modo assoluto al giudice -eome fa
l' art. 203 PCT -di
assumere
in esame un determinato teste, la rogatoria non
puo aver luogo: non si puo obbligare 10 Stato riehiesto
a sacrifieare gli interessi ideali insiti nel suo organismo
Staatsverträge. N° 47.
giuridico interno al beneplacito dello Stato estero. L' art.
203 PCT fu dettato per considerazioni di ordine pubblieo :
esso vieta d' u f f i ci 0 l'assunzione di eerti testi. La
sua violazione costituirebbe quin4i una violazione delle
basi su eui poggia
l' ordine interno dello Stato si da eom-
prometterne la sua soV'ranita l) : si andrebbe eos! oltre gli
obblighi ehe la Convenzione dell'Aja 171uglio 1905 rela-
tiva aHa proeedura civile (cui ha aderito tanto la Sviz-
zera ehe I'Austria) impone agli
stati eontraenti, perehe.
a mente dell'art. 11 eif. 3 di quella convenzione, 10 Stato
richiestonha i. diritto di rieusare l'eseeuzione della roga-
toria quando esso la giudichi di natura tale da portar
pregiudizio alla sua sovranita 1).
C. -Contro questa sentenza il Dottore Hans G.,
agendo
in nome del figlio Otto, ha interposto rncnrso
diritto pubblico presso il Tribunale federale per dllllego dl
giustizia (art. 4 CF) e violazione della Convenzione del-
I' Aja preeitata.
Considerando in diritto:
1.1-.... (competenza dellTribunal f.ederne).. ., .
2. -.... (eoncerne il gravame dl duuego dl glUstlzla).
3. -Nel merito la questione da decidersi ;puö esser
posta in questi termini : esistono nella fattispecie gli es-
tremi di uno dei (;asi ehe a mente delI'art. 11:'della ctlll-
venzione autorizzano 10 Stato riehiesto a ficusare l'eSeCl.l-
zione della eommissione rogatoria ? Trattalldosi delI'illter-
pretazione di
un trattato internazionale la cognizione deI
Tribunale federale
in questa questione e affatto libera e
indipendente dalla nozione deI diniego di giustizia
per
atto arbitrario : in altri termini, bastera ehe il giudice fe-
derale non eondivida l'opinione deI giudiee eantonale sul-
l'interpretazione delle eccezioni previste dall'art.
11 e non
oceorrera, a diehiarare
il rieorso fondato'che esso ravveda
neUa denunziata decisione un atto arbitrario 0 diniego di
giustizia.
332 Staatsrecht.
Ci ' premesso si osserva : l'istanza eantonale ha rieo-
nosciuto applicabile
l'art. 11 eif. 3 della convenzione
essenzialmente
per il motivo ehe in rignardo al sistema
adottato dal legislatore cantonale l'assunzione a testi-
mone deI conjuge di una delle parti (dunque nel easo
in esame deHa
Frieda G.) significherebbe violazione della
sovranitä eantonale (vedi art, 11 eil. 3 deHa conven-
zione). Questa tesi non
regae. Come Meili e Mamelok (das
internationale Privat-und Zivilprozessrecht auf Grund
der Haager Konventioll, pag. 328 und 335) rettamente
osservano, Ia eonvenzione internazionale ha eonsiderevol-
mente protratti i limiti enlro i quali gli Stab erano sino
aHora
telluti a prestarsi vicendevole ajulo nell'amministra-
zione rlellagiustizia.
Essa ha inleso diminuire i motivi di
(i ordine pubblico per i quali gli Stati eredevano poter
ricusare il loro ausilio. Infatti. a norma deHa convenzionc,
non basta invoeare semplieemente la pertnrbazione ehe
a
mente deno Stato riehiesto J' eseeuzioue della rogatoria
potrebbe per avventura eausare all'ordine pubblieo: bi-
sogna ehe
ratto da eseguirsi sia tale da portal' pregiudizio
aBa
sun sieurezza od aHa sua sovranitä . Ora i motivi
iuvoeati
dall'autoritä cantonale varranno forse a dimo-
strare ehe l'escussione della Frieda G. e contraria
all'ordine pubblieo ticinese, inquantoehe viola Ull pre-
ei so disposto di diritto procedurale da applicarsi
fl'ufficio (art. 203) : ma essi !'ono affatto insuffieienti a
provare ehe raUo richiesto eomprometterebbe addirit-
tura la sovranitä deHo Stato 0 eome si esprime quel giu-
dice
seuote Ie basi sn cui poggia l' ordinamento interno l)
deI Cantone TicillO. Questa illazione non sta certamente
ill rapporto adeguato coll'indole e l'importanza dei prill-
cipi giuridici
interni ehe si troverebbero lesi dall'esecu-
zione della rogatoria. Si
tratta, al postutto, deH' obbligo
legale a eontribuire colla testimonial1za
all'accertamento
di Ul1 fatto contestato in una causa quando questa test i-
mOllianza pun entrare in conflitto colle affezioni e col-
Staatsverträge. N° 47.
'interesse deI teste: questione questa diversamen,te
sciolta nelle diverse legislazioni.
Le moderne legIs-
lazioni sono intese a far prevalere in questo eOll
mtto la ricerca deI fatto e le esigenze procedurah
agli interessi ed alle affezioni dei singnli: sse ten-
dono ad ammettere sempre piü 1a testJmOlllanza deI
conjuge in cause in eui raltro eOlljuge e implicnto: eosi
non solamente
la legislazioue tedesea ed austnaea ma
diverse leggi eantonali e la legge italian (almeno
per quanto COlleerne le questioni i stntO). ?ll sembra
quindi ammissibile ehe la determll1aZlnne lU 0 meno
larga delle persolle escluse dalla testlmolllaJ.1z,a ossa
comecchessia mettere a repentaglio Ia sovramta l uno
Stato. Ne si comprende q II ale dei diritti sovram deHo
Stato l'ammissione di una rogatoria eome la plnesente
possa eompromettere. L'esecuzione deHa rogatnna non
lede ne piil ne meno la sovl'anitä deHo Stato dl quando
il giudice deve applicare (in. forza aneh dnlle sole 1l00:me
dei diritto internaziollale pnvato senza Il vmeolo speClale
cli UHa convenzione interuaziouale) dei disp?sti strnn.ier,
cli diritto privato di preferenza ai precettl del dmtto
privato nazionaie. E in quanto nella prnsellte C011-
testazione si avrebbe potuto 0 dovuto aver rIgual'do all,a
protezione personale deHa leste Frieda G., solo la POSI-
zione ehe e s s a ha assunto neUa vertenza avrebbe
dovuto essere deeisiva. Ora ia teste medesima 1l0 si
e. mai opposta all'eseeuzione deHa rogatoria. ella prIma
udienza essa si e anzi diehiarata pronta a l'lspondere e
nella
seconda si prevalse H Ilalmente deI diritto a lei nu 0
v a m e 11 t e concesso di non rispondere, ma non ha mal
domandato ehe la rogatoria nOll venisse eseguita.
-1, -Da queste considerazioni risulta ehe Ia sentenza
impugnata e contraria aHa eonvenzione dnll' Aja : qnes .a
sentenza deve quindi venir annullata ed l Pretore m 1-
tato a trasmettere alt' autorita requirente 11 verbale den.a
seconda udienza (17
ott. 1914) nella quale Ia teste dl-
334 Staatsrecht.
chiaro di rifiutarsi a rispondere: con ehe la rogatoria e
definitivamente evasa.
Tribunale federale
pro nuncia :
n ricorso e ammesso.
48. Orteil vom 22. Oktober 1915
i. S. Billinger-Buh gegen Billlnger und Obergerioht
Soha.ft'hausen.
Zuständigkeit des S t a a t s gerichtshofs, gemäss Art. 1 8 2
Ab s. 2 0 G, zur Beu.rteilung von Staatsvertragsbesthll-
mungen, die materielles Zivilrecht undZivilprozessrecht
zugleich enthalten. -Ger ich t s s t a n d der Erbschafts-
streitigkeiten nach Art. 6 Abs. 2 des schweizerisch-badischen
Staatsvertrages vom 6. Dezember 1856 : Bestimmung des
Ortes, wo der Nachlass beweglichen Vermögens liegt -.
A. -Am 3. Januar 1912 verstarb an seinem Wohn-
ort Schaffhausen der in ArIen (Grossherzogtum Baden)
heimatberechtigte Baumeister
Ernst Billinger unter Hin-
terlassung von Liegenschaftsbesitz im Kanton SchaU-
hausen und beweglichem Vermögen, worunter ein Spar-
buch der Bezirkssparkasse Singen (GrossherzogtumBaden)
. mit 1726 Mk. 20 Pfg. Über diese Verlassenschaft entstand
zwischen der Witwe und den' verwandschaftIichen Intes-
taterben des Verstorbenen Streit, indem die erstere (die
Rekurrentin)
gestützt auf das Recht des Deutschen Reiches
die Verlassenschaft ganz für sich beanspruchte, während
die letzteren (die Rekursbeklagten) das schweizerische
Recht als massgebend bezeichneten. wonach sie in Kon-
kurrenz mit jener zur Hälfte darauf Anspruch hätten.
Gegenüber der auf dieses schweizerische Recht ab-
stellenden Teilungsverfügung der Waisenbehörde VOll
Schafihausen erhob die Witwe in Schaffhausen gericht-
liche Klage mit dem Begehren um Zuweisung des ge-
Staatsverträge. N° 48. 335
samten Nachlasses an sie als Alleinerbin. Sie berief sich
zur Begründung ihres Standpunktes, dass der Erbfall
dem deutschen Rechte unterstehe, auf Art. 6 des
Staatsvertrages zwischen
der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft und dem Grossherzogtum Baden betreffend die
gegenseitigen Bedingungen über Freizügigkeit
und wei-
tere nachbarliche Verhältnisse, vom 6. Dezember 1856,
,vorin
bestimmt ist :
Sollte unter denjenigen, welche auf die gleiche Ver-
lassen schaft Anspruch machen. über die Erbsberechti"
gung Streit entstehen, so wird nach den Gesetzen und
durch die Gerichte desjenigen Landes entschieden wer-
den, in welchem das Eigentum sich befindet.
( Liegt der Nachlass in beiden Staaten, so sind die
Behörden desjenigen Staates kompetent, dem der Erb-
lasser bürgerrechtlich angehört.. ..
Die Argumentation der Klage geht dahin, es treUe
vorliegend die letzterwähnte Bestimmung des Abs. 2 VOll
Art. 6 zu, weil das zur Erbschaft gehörende Guthaben
bei der Bezirkssparkasse
Singen als ein in Singen gele-
genes Vermögensstück zu betrachten sei, da es eine Hol-
schuld darstelle und bei Forderungen der Erfüllungsort
als
der Ort gelten müsse, wo die Forderung liege i.
Mit Urteil vom 11. Juni 1915 wies das Obergericht des
Kantons Schaffhausen in Bestätigung des erstinstanz-
lichen Entscheides des Bezirksgerichts
Schafihausen die
K1age ab. Es verwarf zwar den Einwand der beklagten
Intestaterben, dass die angerufene Staatsvertragsbestim-
mung nicht mehr zu Recht bestehe, trat jedoch der Ar-
gumentation der Klägerin mit der Erwägung entgegen,
im
Sinne jener Bestimmung müsse das Mobiliarver-
mögen als einheitlich am letzten Wohnsitze des Erblas-
sers liegend angesehen werden.
B.
-Gegen dieses Urteil des Obergerichts hat Witwe
Billinger-Ruh unter Berufung auf Art. 182Abs. 2 OG recht-
zeitig den staatsrechtlichen Rekurs an das Bundesgericht
ergriffen
und beantragt, das Urteil sei aufzuheben und