BGE 41 I 270
BGE 41 I 270Bge19 nov 1914Apri la fonte →
270
. Staatsrecht.
dIt aux enfants t .
t' A ' andlS que ceuX '
IOn etre conduits par leu -Cl peuvent sans restrie-
de
plaisir, tels que mena rs, parents dans d'autres lieux
tacles de foire thAAt genes, baraques foraines s
d .
, , ,ca re et concert L ' pec-
H eJ~ fait justice de ce grief (RO;;' e Tribunal federaI a
, va en
effet sans rure u ,I p. 17 consid. 2) et
n, exerant pas sur 1a je!:;s;os.ant pas aux memes dan-
gJementation
differente. dIfferentes justifient une re-
Par ces motifs
,
1e Tribunal federal
pronOllce
Le recOurs est ecarte.
111. 'ERBOT DER
DOPPELBESTEUERUNG
INTERD ICTION DE LA
POUBLE IMPOSITION
37 S
. , entenza. a4 settembre 1915 11
• He a causa tloth
c. ZttrlgD e Ticino. "lI
Doppia imposta, -eh' 1
'b'l 1 avora' d'
fil I e per i1 reddito deI suo I In lpendeuza altrui e illlP
e
non al Iuogo deI gUadagnoS dIerents etablissements
clIlematographes et ne les a meme attraction que les
gers, des conditions de fai:xvoro al suo domicHio ordinarf;
A. -11 ricorrente; domiciliat '
dl1a metä di marzo fino . 0 ,a, Zungo, soggiornö
Blasca, dove
era impie ato
a
prlIlc~plO giugno 1915 in
F. S. 11 Comune di B' g ~rOvvlSoriamente daUe F
r'J lasea
101mpose' .
1 e e maggio eon 5 fr. 40 ct er' ~er I mesi di ap-
Roth non pagö ed 11 " P I eddlto professionale
'I a ora 11 comune r f .
] .suo salario e procedett . . g,I ece sequestrare
e
POl per VIa dl esecuzione contro
I
,
i
Verbot der Doppelbesteuerung. N° 37. 271
il debitore in Zurigo. Roth aventht fatto opposizione,
il comune ne domando ed ottenne dal Giudice di Pace
di Riviera il rigetto definitivo(sentenza 16 luglio 1915).
B. -Con gravame 21 luglio 1915 Enrico Roth ricorre
al Tribunale federale per doppia imposta, asserendo
ehe
il suo domieilio tributario e Zurigo e producendo bol-
lette d'imposta deI Comune di Z':!rigo per tutto il 1915.
C. -Il eapo dell'ufficio tribunario di Zurigo osserva:
Il ricorrente
ha deposto il 5 febbraio 1915 il suo eerti-
ficato di orjgine ed abito dappoi senza interruzione presso
i suoi genitori neUa Körnerstrasse 12, Zurigo 4. Roth,
ehe era impiegato presso le F. F. S., direzione deI cir-
condario di Zurigo, fu traslocato in prineipio deI mese
di marzo per qual ehe tempo a Biasca in occasione di tras-
porti di
truppe nel Tieino.
D. -Il Comune di Biasea domanda ehe il ricorso ven-
ga respinto. Esso asserisce:
La sentenza di rigetto di
opposizione avrebbe potuto· aneora venir
impugnata col
mezzo d,i cassazione davanti alle Autoritä deI cantone:
il rieorrente non ha dunque esaurite le istanie canton.ali.
Nel merito
il ricorso non e fondato: il ricorrente
non
ha provato di aver dovuto pagare imposte a Zurigo
per il tempo passato in Biasca. Esso ha di fatto abitato
il Comune di Biasea e non ha impugnato la sua imposi-
zione
davanti le autoritä eantonali eompetenti.
E. -Dietro richiesta deI, giudice istruttore il ricor-
rente
ha prodotto una dichiarazione deUa direzione deI
cireondario I Il delle F. F. S., 12 quale certifica ehe esso
fu
al servizio delle F. F. S. in Biasca dal 16 marzo al
5 giugno
1915 in qualiUl di apprendista conduttore; -
Considerando in diritto :
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Staatsrecht.
crso poi si dirige non solo contro Ia sentenza deI giu-
dlce dl pace,
ma aItres! contro l'imposizione d'imposta
da parte deI Comune di Biasca. Ne si poträ sostenere Ia
tardivita deI ricorso: l'imposta non fu evidentemente
fatta vaiere prima deI principio di giugno 1915 (dala deI
sequestro 4 giugno).
2.
-E ovvio che esiste doppia imposizione. Il ricor-
rente
ha provato che Ia Citta di Zurigo l'ha imposto per
tutto l'anno 1915: d'altro canto, il Comune di Biasca
domanda
il pagamento dell'imposta comunale per due
mesi
deHo stesso anno.
3. - A mente della giurisprudenza di questo Tribu-
nale il reddito professionale di un impiegato 0 di un
operaio che lavora in dipendenza altrui
e imponibile al
suo domicilio senza riguardo al luogo dove quell'impie-
gato 0 quell'operaio ha-acquistato li guadagno per cui
e impasto. Questa massima fu applicata regolarmente
nei casi in cui Ia persona-imposta passava
una parte
dell'anno in calltone diverso da quello dove aveva il cen-
tro dei suoi affari 0 delle sue relazionc personali e com-
merciali (domicilio). In questi casi non si procede
ud una
divisione dei contributi
Hella misura deI tempo passato
da debitore !lei diversi canloni.: il diritto a percepirc
le Imposle
venne costalltemente ricollosciuto solamenle a
quel cantonc dove
iI debiLore ha il suo domicilio. Ora
Rot h a,:eva il suo domicilio, anuhe per i mesi di aprile
e magglO, nel eantone di
Zllrigo, poiche in quel can-
tone vivono
i suoi parenti e poiehe vi ha abitato prima
di reearsi a Biasca e dopo per assumere un servizio mera-
mente provvisorio. Il
Comune di Biasca non aveva dun-
q.ue il diritto di imporre il ricorrente per reddito profes-
sIOnale ehe
ha guadagnato lavorando in dipendenza
altrui nei mesi suddelt
i.
Jl Tribunale Federale
pron uncia:
Il ricorso e ammesso.
Gerichtsstand. N° 38.
IV. GERICHTSSTAND
FOR
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38. Arrit du 30 septembre 1915 dans Ja cause Aaachbacher
eontre Societe da Laitene d'Onnens.
Art. 59 C 0 n 5 t. fe d.: Le for choisi pour la nomination des
arbitres ne doit pas necessairement etre indique dans Ie
texte du compromis arbitral; iI peut resuIter de
circonstances concluantes.
.4. -Par contrat du 11 oetobre 1913, la Societe de
laiterie d'Onnens (Fribourg) a vendu son lait pour
191<1
ä F. Aeschbacher, laitier a im Schachen pres Eggiwyl
(Berne). Les conditions de la vente etaient celles stipu-
lees entre parties le 7 decembre 1912 et modifiees le
·1 juin 1913. Suivant l'art. 10 de ce dernier contrat.
« tout differend qui pourrait surgir entre les deux parties
sera
juge par un tribunal arbitral, qui prononcera sans
recours ni appel
). Aeschbacher offrait a la Societe «les
memes
garanties qu'a Xeyruz. ~ Vis-a-vis de Ja SociHe
de laiterie de Neyruz, Aeschbacher engagea, par contrat
du 30 octobre 1913, (t ses fromages et 1a generalite de ses
biens».
La SociHe d'Onnells louait ä. Aeschbacher sa hüterie
ct ses caves. Les domestiques d'Aeschbacher etaient do-
micilies
ä. Onnens OU ils fabriquaient le fromage pour
le compte de leur patron.
Le 19 novembre 1914, la Laiterie d'Onnens fit HOti-
fier ä. Aeschbacher a Eggiwyl un commandement de
payer, poursuite en realisation de gage
n° 6908, pour la
somme de
25,507 fr. 65, representant le prix du lait
fourni en
aout, septembre. octobre et llovembre 1914.
Comme objet du gag_e le commandement de payer illdi-
quait 250 pieces de fromage se trouvant dans les caves
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