Extradition granted for fraud, corruption, and forgery; fiscal offense excluded

BGE 41 I 139Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume I30 mar 1909Partially Granted

Sintesi

Italy sought extradition of Ettore Rapallo, arrested in Locarno, for fraud, corruption of customs officials, forgery, and a customs-law contravention. Rapallo objected that the conduct was only a fiscal offense. The Federal Tribunal held that it could not review guilt. It accepted that the customs contravention was fiscal and therefore excluded from extradition. However, it found that the fraud, corruption, and forgery counts were common offenses extraditable under the treaty and federal law. Extradition was therefore granted, but with the reservation that Rapallo could not be prosecuted or punished for the fiscal contravention.

Regest

Art. 11 federal extradition law of 22 January 1892; Art. 2 cif. 8 extradition treaty; extradition and fiscal offenses; distinction between fiscal contravention and common offense. The extradition judge does not examine guilt or factual contestation. A narrowly defined customs offense based solely on an objective discrepancy between declaration and goods is a fiscal offense excluded from extradition. By contrast, fraud, corruption of officials, and forgery remain extraditable common offenses when the requested person, though not a public official, uses customs mechanisms and officials as instruments. Complicity or instigation does not alter the legal nature of the principal offense for extradition purposes; questions of mitigating punishment under the foreign criminal law are reserved to the foreign criminal court.

Testo completo

Wahrscheinlichkeit bestehe, so handelt es sich dabei .offenbar um ein praktisch unvermeidliches, gewissermas- .sen natürlich gegebenes Risiko, das als solches vom Nach- bar im streitigen staatsrechtlichen Verhältnis (analog den nicht übermässigen nachbarlichen Einwirkungen im Sinne von Art. 684 ZGB) von Rechtswegen in Kauf genommen werden muss .. Demnach ist in der Tat die Ursache des Schiessverbotes im Urteil vom

  1. November 1900 als durch die nunmehr projektierte Schiessanlage beseitigt zu erachten und der Schiessbetrieb auf Grund des Pro- jektes Kindler-Weisse zu gestatten -immerhin aber unter folgenden Vorbehalten: a) Die Voraussetzung der Experten, dass die Schiess- anlage bloss dem Schulschi('ssen, im Gegensatz zum feldmässigen Schiessen, dienen solle, ist, dem Zwecke .der. getroffenen Sicherungsmassnahmen entsprechend, dahm zu präzisieren, dass nur von den hiezu vorgesehe- nen Standorten aus und in der dadurch gegebenen allge- meinen Anschlagrichtung geschossen werden darf. b) Bei Ausführung des Projektes Kindler-Weisse sind folgende zwei Abänderungsvorschläge der Experten zu berücksichtigen : .
  2. Den Geschossfängen der 'Scheibenstände auf 300 u. 400 m ist noch je eine Betonwand mit Holzverkleidung von 2 m Höhe aufzusetzen.
  3. Die Krone der GeIlerfänge muss durch 20 cm feste und beraste Erde gebildet werden und es dürfen oben keine Steine hervortreten. c) Alle Schutzeinrichtungen, insbesondere die GelIer- fänge und die Blendungen, sind, wie die Experten vor- aussetzen, stets sorgfältig zu unterhalten. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Es wird in wesentlicher Gutheissung der Klage fest- ,gestellt, dass die Stadt Aarau berechtigt ist, nach den Plänen des Projektes Kindler-Weisse, jedoch unter Be- Auslieferung. N° 19. 139 rucksiehtigung ller in Erwägung 2 angeführten Verbes- serungsvorsehläge der bundesgeriehtlichen Experten, im t Schachen eine Schiessanlage zu erstellen, die vom Militär, den Schiessvereinen, Kadetten etc. benutzt wer- den kann. X. AUSLIEFERUNG EXTRAD ITION
  4. Sentenza 25 marzo 1916 neUa causa Bapallo. Estradizione per truffa (frode), corruzione di pubblici fun- zionari e falso in atti commessi in correita con impiegati doganali. -Differenza sostanziale di questi delitti con reato puramente fiscale. -Art. 11 legge federale 22 gen- najo 1912 sull'estradizione; dichiarazione italo-svizzera 30 marzo 1909; aggiunta 1

luglio 1872 al trattato di estra- dizione; trattato Art. 2, cU. 8. A. -Con domanda deI 29 gemaio 1915 la R. Legazione d'Italia in Berna richiedeva l'estradizione di Rapallo Et- tore di Tito, nato a Genova il 12 ottobre 1881, spedizio- niere, ehe, riparato in Isvizzera, era stato arrestato in Loearno il giorno 8 gennaio 1915. L'estradizione vien domandata: a) Per il delitto previsto dall'art. 413 eü. 2 deI codice penale italiano per avere l'imputato, come dice il mandato di cattura, in diversi casi, dal dicembre 1912 al dicembre 1913, di correita con diversi impiegati doganali, con raggiri ed artifici, indotto l' amministrazione doganale di Genova in eff()re facendo figura re in n° 28 dichiarazioni e bollette di esportazione diverse merci, mentre tale merce non esisteva in esportazione, onde ottenere Ia restituzione dei diritti (tasse doganali) dagli spedizionieri deposti all' entrata di detta merce, procurandosi cosi l'ingiusto profitto dei diritti medesimi per l'ammontare approssimativo di oitre lire diecimila.

b) DeI delitto di ehe all'art. 275 e 276 c. p. i., per avere .. sempre di corrnita eon altri, formato in tutto false le dichiarazioni e bollette di esportazione summenzionate. c) DeI delitto dell'art. 173 e. p. L, per avere a diverse riprese indotto i pubbliei uffieiali di dogana Costa, An- ghessa e Chiti a eommettere il delitto previsto dagli art. 171 e 172 ibidem. d) DeHa eontravvenzione di eui all'art. 83 deHa legge doganale italiana 26 gennaio 1890, per essersi nelle sud- dette cireostanze verificate differenze fra le diehiarazioni e la meree di esportaziolle preselltate per ottenere Ia re- stituzione dei diritti pagati per le materie prime. B. -Con istanza 6 febbraio 19151'estradando si oppone all'estradizione. Esso eontesta di aver commesso i delitti addebitatigli e sostiene poi, snbordinatamente, ehe pure ammettendo l' esposizione dei fatti riferiti nel mandato di eattura, essi non potrebbero eostituire se non uua vio- Iazioue deHa Iegge doganaIe, duuque un reato di semplice eontrabbando, per il quale l'estradizione non e eonseutita. C. -Il rapporto deI proeuratore pubblieo federale pro- pone di negare l'estradizione per il reato di violazione deHa Iegge doganale e per il titolo di truffa : quello, poiehe escluso a mente delI' art. 11 della legge federale deI 22 gen- naio 1892 e dal trattato di estradizione italo-svizzero . questo, perehe i raggiri ed artiftei imputati al Rapallo nOl eostituirebbero, a modo di vedere deHa proeura federale, un delitto per se staute, diverso dal reato doganaIe, ma solamente un mezzo per eompiere questa eontravvenzione. Considerando in diritto:

  1. -L'estradando eontesta di aver eommesso i reati di eui e imputato. Ma questa eontestazione non puö tornar- gli di sussidio in sede di estradizione come quella ehe sfugge all'esame di questa Corte. E regola generale ripe- tutamente ammessa dal Tribunale fed. (vedi RU 32 I p. 122 eee.) ehe Ia questione dena eoipabiJita non puo ","uslieferung. N° 19. essere ne discussa ne esaminata dal giudiee ehe deve conoseere deU' estradizione.
  2. -E fuor di dubbio ehe l' estradizione non puo venir eonsentita per Ia pretesa eontravvenzione dena leggc doganale italiana, poiehe questo reato e di natura fiscale ed i reati fiseali non sono compresi nel trattato di estra- dizione italo-svizzero e poi eselusi esplieitamente dalla Iegge federale summenzionata. Meno ovvia e Ia questione di sapere, se gli altri delitti, eui fa capo Ia domanda di estradizione e partieolarmente quello di truffa, altro nOH eostituiseano, nel loro insieme, se non un reato fiscale e specialmente Ia eontravvenzione delI 'art. 83 della llomi- nata Iegge doganaie. Ma ciö non e ammissibile. L'art. 83 in questione stabilisee : Verifieandosi difIerenze fra la diehiarazione e Ia merce di esportazione presentata per ottellere Ia restituzione dei diritti pagati per le materie prime, sara dovuta una multa non minore den'importo ehe indebitamente si sarebbe restituito dall' erario, ne maggiore deI quintuplo di esso l). Dal qual disposto si yede eome questa contravvenzione, preeisamellte cireo- critta, sia di indole esclusivamente fiseale e non presup- ponga se non un estremo puramellte 0 b b i e t t i v 0 e ci oe la mera eOllstatazione di una difIerenza fra Ia diehia- razione preselltata per ottellere la restituzione delle tasse e Ia meree di esportazione. Essa nOll tien quindi eonto ne dei mez z i con eui si ottenne 0 si tento di ottenere l'ille- cita restituzione (falso, raggiri e artifici), ne den' elemento sog ge t t i v 0 (intenzione, doIo) dell'agente, per i quali Ia restituzione indebitamente ottenuta 0 tentata potra ri vestire forme di delitto eomune molto piiI gravi di una semplice eontravvellzione fiseale. Ne a provare l'assunto den' estradando varrebbe il dire ehe il reato 0 i reati di eui si tratta siano di natura fiseale, danneggiati essendo, nOll i privati (ditte di spedizioni), ma l'amministrazione doga- naIe, dunque il fisco, 10 Stato. A questo riguardo esiste, a vero dire, uua eerta eontraddizione fra il mandato di

142 Staatsrecht. cattura e le spiegazioni supplementari che in proposito diede a questo giudice con ufficio deI 2 marzo 1915 il giudice istruttore di Genova. Dal prima di questi atti sembrerebbe risultare ehe il danneggiato fosse 10 Stato, mentre il complemento di informazione pretende che truf- fate siano le ditte di spedizione. Comunque, chi sia il danneggiato. non e elemento essenziale e caratteristico a definire !'indole dei crimini in esame. Sta di fatto che Rapallo non e agente 0 funzionario fiscale 0 doganale ; ehe esso, personalmente e nel proprio interesse, nuHa aveva da ehe fare colla dogana, non aveva da deporre ne da ritirare tasse qualsiasi preventivamente deposte : ne segue che, se l'ipotesi delI' autorita riehiedente e eonforme aHa veritä. e se i fatti ehe essa assevera possono essergli addebitati, Rapallo si servi delle istituzioni doganali e dei funzionari doganali come di un semplice mezzo a com- mettere una truffa, Ia quale, in suo coufronto, non puö essere se non un reato di natura eomune (vedi sentenza di questa Corte sull'estradizione Bauer-Moser-Germania. RU 39 I p. 113). 3. - Resta da esaminare se, prescindendo dalla eon- travvenzione doganale, l'estradizione deve essere eoncessa per i singoli reati per i quali essa viene domandata. a) n delitto di truffa e previsto dall'art. 413 c. p. i. ed e delitto che da luogo ad estradizione conformemente alla diehiarazione ra la Svizzera e l' Italia deI 30 marzo 1909 (vedi Foglio Ufficiale svizzero Vol. 25 nuova serie p. 357). Il pregiudizio eausato viene indicato nel mandato di cattura con franchi 10,000 : esso e dunque da conside- rarsi superiore al limite stabilito da detta dichiarazione, cif. 7. n delitto di truffa e pure previsto dalla legge penale deI paese richiesto deHa estradizione, e eioe dal codice penale deI Cantone Ticino Art. 384 e 385 (sotto il norne di frode ). b) Il reato di ehe all'art. 173 c. p. i. (corruzione di pub- blico funzionario), che si riscontra negli art. 118 e seg. c. p. ticinese, e pure passibile di estradizione (vedi aggiunta Auslieferung. N° 19.

deI 1 0 luglio 1872 al trattato di estradizione italo-svizzero).

  1. E, finalmente, anche il rento degli ar:t. 275 .276-
  2. p. i. (falso in atti) eade sotto 11 trattato dl estradlZlone

(art. 2

eif. 8). Invero, i disposti degni art. 275 e 276 deI

eodiee penale italiano contemplano Il solo caso deI falso

commesso

da parte di un pubblico funzionario, mentre

Rapallo non riveste questa qualita. Ma esso ene impu-

tato di correitä. nel delitto di falso : il reato da 1m commesso

eome correo (complice, istigatore),

rivestirala stessa indole

giuridiea di quello di cui si resero colpevoli gli esecutori

diretti e principali (funzionari pubblici), che, con il suo

ajuto 0 a sua istigazione, commisero il delitto. La que-

stione di sapere

se Ie qualita inerenti alIa persona delI' estra-

dando dovranno condurre

ad uua diminuzionedi pena in

suo confronto (art. 65

c. p. L) concerne il solo giudice

penale italiano, che

giudicnera deHa c?Ipevnlnzz delI 'in:-

putato e dovra applieargli la pena : I autonta dl estradl-

zione non

ha da conoscerne.

Il Tribunale federale

pronuncia:

L'opposizione dell'estradando e respinta e l'estradi-

zione di

Ettore Rapallo e consentita con Ia riserva ehe

esso non sia oggetto di proeedimento

ne passibile di pena

per la contravvenzione fiseale a lni imputata a ente del-

rart. 83 deHa legge doganale itahana 26 gennruo 1890.

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