Art. 11 cap. 2 della legge 28 marzo 1905 sulla responsabilità delle imprese ferroviarie; applicabilità alle tramvie elettriche e riparto dell’onere della prova per danni materiali a cose non consegnate. La trazione elettrica non toglie alla tramvia la natura di strada ferrata e non sottrae la fattispecie al regime speciale. Per il puro danno materiale, esclusa una pretesa per incapacità di lavoro derivante da lesione corporale, l’impresa non risponde se non quando sia provata la sua colpa; l’onere probatorio incombe quindi al danneggiato (consid. 1, 3). Una lesione psichica o un forte spavento sono risarcibili solo se si traducono in un’incapacità di lavoro giuridicamente rilevante.
V. HAFTPFLICHTRECHT RESPONSABILlTE CIVILE 73. SentenzalS luglio 1914 della II Sezions Civüs nella causa S. A. 'l'mm Elettrici Kendrlaisnsi, convenuta, contro Colombo, attore. Applicabilita della legge 28 marzo 1905 sulla responsabilita delle ferrovieecc. anche quando si tratta di trazione elet- trica e non risulta ammissibiIe una pretesa per incapacitl di lavoro, ma il danno non concerne se non cose non con- segnate. Onere e oggetto della pro va. Art. 11 cap. 2 di detta -legge. A. -La mattina dei 28 ottobre 1912, giornata umida e piovosa, una vettura deI Tram elettrieo mendrisiense, diretta da Chiasso a Capolago e condotta dal manovra- tore Bernasconi Ottavio entrava in eollisione con una vettura trainata da UD cavallo deI vetturale Gerolamo Colombo nel Corso San Damiano in Mendrisio. Questo avveniva in un punto dove la strada, eOll una pendenza deI 5,30 % e po co meno larga di 4 metri e non consente il passaggio laterale di un veieolo, la linea tramviaria te- nendo quasi la medianita deH'angusto passaggio.Per eausa appunto della strettezza di questa via, la convenuta S. A. Trams mendrisiensi ha fatto mette re un semaforo aHa piazzetta Lavizzari, all' entrata della contrada San Damiano, che indiea , quando e ehiuso, l'innoltramento dei tram in quella via. Il Colombo, ehe era a eassetto, visto il pericolo, eomineio a retroeedere, e nello stesso tempo, gridava e faceva segno colla mano al tram di fermarsi. 11 conduttore deI tram 10 tento : mise subito in azione il freno ad aria (perche il freno elettrieo non Haftpfliehtreeht. N° 73. 421 poteva funzionare alla velocita minima eon la quale il tram procedeva). Ma le rotaie essendo umide, la vettura inveee di fermarsi, commincio a slittare sulle fUote. Cereo allora di mettere in funzione l'insabbiatore. Ma anche questo congegno non obbediva alla manovra deI condut- tore, perche il freno che serve di propulsore era uscito dal suo gancio (incastro). Mentre questi tentava invano di rimettere il propulsore neIl'incastro, 10 scontro avve- niva, uccidendo il caval10 deI Colombo stimato poi, nel corso della causa, 740 fr., e danneggiando Ia vettura (410 fr.) ed i finimenti (10 fr.). B. --Tali i fatti da cui sorse il litigio tra le parti che diede Iuogo ad una sentenza 20 novembre 1913 deI Pre- tore di Mendrisio e, sopra appello di ambe Ie parti, a quella 14 febbrajo 1914 deI Tribunale di Appello. Nel corso della causa l'attore, che dapprima aveva doman- dato il solo risarcimento deI danno sofferto per la perdita deI eavallo od il guasto aHa vettura ed ai finimenti, chiedeva altresi un indennizzo per incapacita di lavoro in seguito a lesione eorporale (patema d'animo, abbatti- mento), sommando Ie sue pretese aHa somma eomplessiva di 2000 fr. La testimonianza medicale (Dr A. Costa), alla quale l'attore fa ca po a sostegno di questa sua pre- tesa e deI seguent tenore: Chiamato da Colombo, ehe accusava dei dolori all'anea. ) non ho eonstatato lesioni esteriori, ne potei rilevarne interne : constatai trattarsi piuttosto di un trauma psichieo ehe fisico, poiehe il paziente appariva sotto ) l'effetto di un forte spavento. Questa influenza puo avere durato 15 0 20 giorni. II Colombo, se i mezzi giielo avessero eonselltito, avrebbe potuto eertamente esercitare il suo mestiere. Privo deI cavallo edella carrozza non v'ha dubbio ehe il suo patema d'animo per 10 choc, rivestiva una forma aecentuata, ehe solo una pronta ripresa dei lavoro e la conseguente distra- 11 zione dal pensiero. di quanto gli era oceorso avrebbe
Haftptlichtrecbt. N° 73. potuto ridurre od attenuare. 10 ho visitato una volta sola il Colombo e non ho dato nessuna prescrizione. I) C. -La seconda istanza, confermando la sentenza deI Pretore di Mendrisio. ammetteva l'azione per la somma di 1160 fra (746 per il cavallo, 410 per la vettura e 10 per i finimenti), cogli interessi deI 5 % daUa data della petizione (15 novembre 1912) ..... . Considerando in diritto:
di quest'artieolo cosi coneepito : Salvo questo caso (e cioe quello deI
cap.) l'impresa non e tenuta a risarcire il dan no per il guasto, la distruzione 0 la perdita degli oggetti non consegnati, se non quando sia provato esservi colpa . da parte sua. I Il ehe vuol dire ehe quando si tratta di puro danno materiale, escluso un danno per ineapacitä. di lavoro in seguito a lesione corporale, l'impresa ferro- -viaria e svincolata dall' onere della prova che gli impone rart. 1 di detta Iegge. La quale prova, per contro, in- Haftpflichtrecht. N° 74. 423 eomberä al danneggiato, il quale, eome nel diritto eo- mune, dovrä. dimostrare che il danno materiale da lui sofierto e da attribursi a eoipa deU'impresa. 2. -................ . 3. -Come si ebbe ad osservare. l' attore non ha diritto a risarcimento per pretesa Iesione corporale (art.
capa 1 ibidem) : e ei6 per l'ovvio motivo ehe quand'anehe egli avesse subito per causa deI sinistro un trauma psi- enco, un ehoc nervoso causato da forte spavento, questa leslOne eorporale non avrebbe prodotto un'incapacitä. di lavoro. Infatti il Dr Costa certifica ehe l'attore, mal- grado .il trauma psichieo sofierto avrebbe potuto eonti- nunre Il uo mestiere, se l'infortunio non l'avesse privato deI meZZI (cavallo e carozza) per esercitarlo. Cade cosi ogni ragione di risarcimento per lesione corporale. 4. -.. ........ .... .. Pronuncia: L'appellazione principale e respinta, ammessa invece l'adesiva : il credito dell'attore verso la convenuta e por- tato da 1160 fr. a 1280 fr., coll'interesse deI 5 % della data della petizione (15 novembre 1912). 74. Urteil der n. Zivilabteilung vom 14. Juli 1914 i. S. Rüttimann, Beklagter, gegen Ra.uh, Kläger. Art. 1 F HG; Betriebsunfall '1 A. -Der Kläger war bei dem der Fabrikhaftpflicht unterstehenden Beklagten mit einem Taglohn von 5 Fr. a Cts. als Schreiner angestellt. Als er am 4. Oktober 1912, am Boden knieend, mit einer Schrei- nerarbei t beschäftigt war und rasch aufstehen wollte um eine Zange zu holen, verspürte er. nach seiner Angabe: um rechten Kniegelenk plötzlich einen so heftigen Schmerz, AS 40 11 -1914