BGE 40 II 420
BGE 40 II 420Bge4 ott 1912Apri la fonte →
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Haftpfiichtrecht. N° 73.
V. HAFTPFLICHTRECHT
RESPONSABILlTE CIVILE
73. SentenzalS luglio 1914 della II Sezions Civüs
nella causa
S. A. 'l'mm Elettrici Kendrlaisnsi, convenuta, contro
Colombo, attore.
Applicabilita della legge 28 marzo 1905 sulla responsabilita
delle ferrovieecc. anche quando si tratta di trazione elet-
trica e non risulta ammissibiIe una pretesa per incapacitl
di lavoro, ma il danno non concerne se non cose non con-
segnate. Onere e oggetto della pro va. Art. 11 cap. 2 di detta
-legge.
A. -La mattina dei 28 ottobre 1912, giornata umida e
piovosa, una
vettura deI Tram elettrieo mendrisiense,
diretta da Chiasso a Capolago e condotta dal manovra-
tore Bernasconi Ottavio entrava in eollisione con una
vettura trainata da UD cavallo deI vetturale Gerolamo
Colombo nel Corso San Damiano in Mendrisio. Questo
avveniva in
un punto dove la strada, eOll una pendenza
deI
5,30 % e po co meno larga di 4 metri e non consente
il passaggio laterale di un veieolo, la linea tramviaria te-
nendo quasi
la medianita ·deH'angusto passaggio.Per
eausa appunto della strettezza di questa via, la convenuta
S. A. Trams mendrisiensi ha fatto mette re un semaforo
aHa piazzetta Lavizzari, all'
entrata della contrada San
Damiano, che indiea , quando e ehiuso, l'innoltramento
dei tram in quella via. Il Colombo, ehe era a eassetto,
visto
il pericolo, eomineio a retroeedere, e nello stesso
tempo, gridava e faceva segno colla mano al
tram di
fermarsi.
11 conduttore deI tram 10 tento : mise subito
in azione il freno ad aria (perche il freno elettrieo non
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poteva funzionare alla velocita minima eon la quale il
tram procedeva). Ma le rotaie essendo umide, la vettura
inveee di fermarsi, commincio a slittare sulle fUote. Cereo
allora di mettere in funzione l'insabbiatore. Ma anche
questo congegno non obbediva alla
manovra deI condut-
tore, perche il freno che serve di propulsore era uscito
dal suo gancio (incastro). Mentre questi
tentava invano
di rimettere il propulsore neIl'incastro, 10 scontro avve-
niva, uccidendo
il caval10 deI Colombo stimato poi, nel
corso della causa, 740 fr., e danneggiando Ia
vettura
(410 fr.) ed i finimenti (10 fr.).
B. --Tali i fatti da cui sorse il litigio tra le parti che
diede Iuogo
ad una sentenza 20 novembre 1913 deI Pre-
tore di Mendrisio e, sopra appello di ambe Ie parti, a
quella 14 febbrajo 1914 deI Tribunale di Appello. Nel
corso della causa l'attore, che
dapprima aveva doman-
dato
il solo risarcimento deI danno sofferto per la perdita
deI eavallo od il guasto aHa vettura ed ai finimenti,
chiedeva altresi un indennizzo per
incapacita di lavoro
in seguito a lesione eorporale (patema d'animo,
abbatti-
mento), sommando Ie sue pretese aHa somma eomplessiva
di
2000 fr. La testimonianza medicale (Dr A. Costa),
alla quale
l'attore fa ca po a sostegno di questa sua pre-
tesa
e deI seguent~ tenore:
« Chiamato da Colombo, ehe accusava dei dolori all'anea.
)} non ho eonstatato lesioni esteriori, ne potei rilevarne
» interne : constatai trattarsi piuttosto di un trauma
» psichieo ehe fisico, poiehe il paziente appariva sotto
}) l'effetto di un forte spavento. Questa influenza puo
» avere durato 15 0 20 giorni. II Colombo, se i mezzi
» giielo avessero eonselltito, avrebbe potuto eertamente
« esercitare il suo mestiere. Privo deI cavallo edella
» carrozza non v'ha dubbio ehe il suo patema d'animo
» per 10 choc, rivestiva una forma aecentuata, ehe solo
» una pronta ripresa dei lavoro e la conseguente distra-
11 zione dal pensiero. di quanto gli era oceorso avrebbe
422 Haftptlichtrecbt. N° 73. » potuto ridurre od attenuare. 10 ho visitato una volta » sola il Colombo e non ho dato nessuna prescrizione. I) C. -La seconda istanza, confermando la sentenza deI Pretore di Mendrisio. ammetteva l'azione per la somma di 1160 fra (746 per il cavallo, 410 per la vettura e 10 per i finimenti), cogli interessi deI 5 % daUa data della petizione (15 novembre 1912) ..... . Considerando in diritto:
Urteil der n. Zivilabteilung vom 14. Juli 1914 i. S. Rüttimann, Beklagter, gegen Ra.uh, Kläger. Art. 1 F HG; Betriebsunfall '1 A. -Der Kläger war bei dem der Fabrikhaftpflicht unterstehenden Beklagten mit einem Taglohn von 5 Fr. 80 Cts. als Schreiner angestellt. Als er am 4. Oktober 1912, am Boden knieend, mit einer Schrei- nerarbei t beschäftigt war und rasch aufstehen wollte um eine Zange zu holen, verspürte er. nach seiner Angabe: um rechten Kniegelenk plötzlich einen so heftigen Schmerz, AS 40 11 -1914 29
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