Art. 1 tit. fin. CCS; reservation of title over installed equipment becoming part of a building; federal law governs the movable/immovable distinction. A reservation-of-title clause is valid in principle under the old law, but it becomes ineffective once the object of the clause loses its character as a movable and is incorporated into an immovable in a durable manner. For the classification, the decisive criterion is whether the object can be moved without damaging or denaturing its existence. A heating system built into a villa and intended to remain permanently is an immovable; the seller can no longer assert reserved ownership against the estate (consid. 4).
Talore, art. 612 cap. 1°, 0 azienda agrieola eostituente una unita economica, art. 620) s i a d i b P os t 0 a das s u- me r I i e eioe ne faceia formale domanda 0 per la meno non vi si opponga : requisito questo ehe non si verHiea nel easo in esame. L'art. 620 poi e eseluso nella speeie daUa semplice eircostanza ehe e.:so eoneerne esclusivamente aziende a g r i c 0 I e. non imprese eommereiaIi. le quali solo sono oggetto della presente vertenza : mentre dal capoverso seeondo e terzo delI'art. 612 risulta ehiaramente ehe l'attribuzione degJi oggetti indivisiall'uno od all'altro degJi eredi daUa legge non e concessa se non ove tut t i i coeredi vi abbiano aderito, ciaseuno di essi avendo il diritto di domandare la spartizione deI prezzo d j v e n- dita. Nella speeie dunque,llessunodeglieredidomandando ehe i beni in questione gli vengano attribuiti, gli attori anzi opponendosi a ehe ciö venga fatto in 101'0 eonfronto, e non esistendo quindi l'aceordo degli eredi sulla divi- sione 0 sull'attribuzione ) (art. 612, eap.2), ne sussegue ehe non esiste altra via legale per por fine alIa eomunione se non quella della vendita all'incanto edella divisione deI prezzo d'asta. Le modalita poi di questa vendita (se l'ineanto debba esser pubblieo 0 tra i soli eredi, se dopo un solo 0 dopo un doppio esperimento d'asta eec.), sono da stabilirsi dall'Autorita in difetto di accordo (art. 612 eap. 3°). 11 Tribunale di Appello, Autorita la cui eompe- tenza non fu impugnata, ha preso in proposito gli oppor- tuni provvedimenti i quali -non furono oggetto di speciale impugnativa e sembrano deI resto, afiatto conformi aHa legge ed alle circostanze ; - i1 Tribunale federale pronuncia: L'appellazione e respinta a' sensi dei considerandi e vien confermata la sentenza 5 febbraio 1914 della Camera civile deI Tribunale di Appello deI Cantone Tieino.
IH. SACHENRECHT DROITS REELS
schwyler esegui per incarico di Carlo Müller altri lavori' tra cui gli impianti sanitari e le condutture d'acqua della villa. Anche in riguardo a queste prestazioni, Carlo Müller dichiarava, con atto deI 1 dicembre 1909, di ri- servare alla Brunschwyler il diritto di proprieta sui re- lativi impianti. B. -A lavori ultimati, e precisamente nel 1910, Carlo Müller cadde in fallimento, ed allora la Ditta assuntrice, con insinuazione 6 dicembre 1910, notificava all'ammi- nistrazione deI fallimento un suo credito residuo di 2779 fr. ed un suo diritto di proprieta sugli impianti di riscaldamento e sanitari I), riferendosi al contratto 10 luglio 1909 ed aHa dichiarazione 1 dicembre 1909. 11 credito venne ammesso e iscritto in graduatoria. Non cosi il diritto di proprieta, e perö la Ditta Brunschwyler, con petizione 3 giugno 1911, conveniva in giudizio ram- ministrazione dei fallimento (j Carlo Müller e moglie con queste domande: 1° La Ditta Brunschwyler e riconosciuta proprieta- ria dell'impianto per il riscaldamento centrale eseguito nella casa deI falIito Carlo Müller sino a completo pa- gamento dello stesso. 2° Spese ecc. La Ditta attrice ha cosi limitato il litigio al ricono- scimento della proprieta sull'impianto per il riscalda- mento, lasciando da canto gli impianti sanitari. L'Amministrazione deI fallimento Cario Müller e moglie contestö, nella sua risposta 27 giugno 1911 le ragioni del- l'attrice, pretendendo che il credito fosse stato integral- mente soluto e asserendo poi, tra aItro, che il patto ri- servati dominii non esistesse piu, comecche l'impianto avesse intanto cessato di essere cosa mobile, per se esi- stente, essendo stato incorporato in modo inseparabile nello stabile. C. -La prima istanza, il Pretore di Locarno, am- mise la rivendicazione deH'impianto, statuendo poi (di-
spositivo 2°) ehe nel caso in eui il compieto pagamento l) dell'impianto non fosse effettuato, l'attriee fosse tenuta alla restituzione degli acconti ricevuti, sotto deduzione della somma di 750 fr. , quale equa indennita per il deprezzamento delle cose vendute. 11 Tribunale di Appello, al quale ricorse la convenuta, giudicava invece con sentenza 23 settembre 1913: 1° La demanda di rivendicazione 3 giugno 1911 non ') e ammessa. 2° Le spese giudiziarie di prima istanza, la tassa di giustiza di questa sede in 20 fr., oItre le spese di stampa ,I) ecc., sono poste a carico delI' attrice, comprensate le ') ripetibili di ambo le sedi. D. -Di questa sentenza Ia parte aHrice si appella al Tribunale federale per Ia via scritta con atto 28 gennaio 1914, riproponendo a questa Corte le domande della pe- tizione 3 giugno 1911. Nella sua risposta 10 maggio 1914 la convenuta con- chiude al rigetto dell'appellazione, ripetendo gli argo- menU accampati davanti aHa prima istanza e rilevando in modo particolare due argomenti da essa svoIti in- nanzi la Corte di Appello: l'impossibllitä. giuridica di una riserva della proprieta nel caso in esame, il contratto 10 Iuglio 1909 qualificandosi non come un contratto di compera-vendita, ma come un contratto di locazione d' opera 0 d' appalto ; e subordinatamente, Ia caducita della clausola di riserva per la sua mancata iscrizione al re- gistro pubblico previsto dall'art. 715 CCS. Considerando in diritto :
° -L' appellazione fu introdotta nei termini e modi di rito. Circa la proponibilita della stessa in riguardo ai requisiti previsti dagli art. 56-58 OGF, si osserva ciö ehe segue: E fuor di dubbio ehe si tratta di un giudizlo di me- rito pronunciato in ultima instanza dalla eompetente
autorita cantonale (art. 58 OGF). Ed e poi anehe ineon- testabile ehe la eausa fu giudieata ed era da giudiearsi seeondo Ie leggi federali (art. 57 OGF). Il patto riservati dominii fu stipulato sotto il regime deI veeehio Codiee delle obbligazioni (eontratto 10luglio 1909), ed anehe i fatti ehe sulla sua esistenza hanno potuto influire (ese- euzione dei Iavori, ineorporazione delle singole parti del- l'impianto nella villa Müller) avvennero prima dell'en- trata in vigore deI CCS. La questione poi della eadu- cita deI patto 0 della sua improduttivita in virhl deI fatto ehe l'impianto divenne in seguito parte dello sta- bile Müller e, essa pure, eome si andra dimostrando, da giudiearsi non a stregua dell'antieo diritto eantonale, sibbene a mente dei disposti di quello federale (vedi motivo 4 di questa sentenza). 2° -Entrando nel merito della vertenza, si rileva anzitutto ehe la pratiea di questa Corte e eostante nel- l'ammettere Ia lieeita 0 Iegalita deI patto di riserva di proprieta dal punto di vista deI CO (vedi RU 11, 116; 20,540; 24,11,95; 25, II, 499; 29, H, 712; 32, II, 162; 33, H, 274). E la eonvenuta non impugna la validita di questo patto perehe illecito 0 illegale; sibbene in primo luogo per il motivo ehe essa non 10 eonsidera ammissi- bile ab origine eome clausola di un eontratto di appalto (0 di loeazione di opera), ehe tale e a suo modo di ve- dere il eontrato 10 luglio 1909. Ma di questa obbiezione, eome di quella eoneernente l'omessa iserizione della ri- serva di proprieta al registro previsto dall'art. 715 CCS, e superfluo oeeuparsi perehe l'azione si appalesa inam- missibile sotto altro aspetto. 3° -... 4° -Si ritiene inveee fondato l'aUro argomento. a mente deI quale l'azione deve venir respinta poiehe Ia cosa 0 piuttosto il eomplesso degli oggetti su eui porta Ia clausola riservati dominii e diventata immobile eolla
113: sua ineorporazione 0 inedifieazione neUo stabile Müller. Rettamente osserva l'istanza eantonale ehe la que- stione della distinzione tra beni mobili ed immobili toe- eante da un lato i principi sugli immobili. dall'altro quelli sui mobili deve venir decisa a norma deI diritto federale (RU 10, p. 253 e seg.) e ehe i suoi criteri giu- ridici so no da rieerearsi nei disposti deI CO, 0, poiehe questa Iegge nulla prevede in proposito, nella giurispru- denza federale e nella dottrina piiI auterevole (RU 10, p. 259 e 260 CCS, art. 1°). Ora, la giurisprudenza deI Tribunafe federale, eonfortata dalla dottrina, era co- stante nell'ammettere ehe, prima dell'entrata in vigore dei CCS, si dovevano considerare mobili quei beni i quali possono venir trasportati da un Iuogo ad un altro senza pregiudizio di sorta aUa Ioro esistenza, e come immobili quelli i quali non possono venir spostati affatto 0 non 10 possono senza essere denaturati (ibidem, p. 261 e gli autori ivi indieati). Da questi principi risulta ehe l'im- pianto di risealdamento, sul quaIe, nel suo complesso, e non neHe sue singole parti, verte la riserva di proprietä, inedificato neUo stabile e a quello ineorporato e destinato in modo non transeunte ma duraturo, e divenuto immo- bile : donde la eonseguenza ehe dal momento in eui l'im- pianto acquisto questo earattere, la riserva di proprieta diven ne eaduca 0 improduttiva di effetti giuridiei. Questa Corte eonsente dunque, in questo riguardo, nel modo di vedere aeeettato dall'istanza cantonale; il Tribunale federale pronuncia: L' appellazione e respinta, e vien eonfermata la sentenza 23 settembre 1913 deI Tribunale di Appello deI Cantone Ticino.