Talore, art. 612 cap. 1°, 0 azienda agrieola eostituente una
unita economica, art. 620) s i a d i b P os t 0 a das s u-
me r I i e eioe ne faceia formale domanda 0 per la meno
non vi si opponga : requisito questo ehe non si
verHiea
nel
easo in esame. L'art. 620 poi e eseluso nella speeie daUa
semplice eircostanza ehe e.:so eoneerne esclusivamente
aziende a g r i c
0 I e. non imprese eommereiaIi. le quali
solo sono oggetto della presente vertenza : mentre dal
capoverso seeondo e terzo delI'art. 612 risulta ehiaramente
ehe l'attribuzione
degJi oggetti indivisiall'uno od all'altro
degJi eredi daUa legge non e concessa se non ove tut t i
i coeredi vi abbiano aderito, ciaseuno di essi avendo il
diritto di domandare la spartizione deI prezzo d j v e n-
dita. Nella speeie dunque,llessunodeglieredidomandando
ehe i beni in questione gli vengano attribuiti, gli attori
anzi opponendosi a ehe
ciö venga fatto in 101'0 eonfronto,
e non esistendo quindi l'aceordo degli eredi
sulla divi-
sione
0 sull'attribuzione ) (art. 612, eap.2), ne sussegue
ehe non esiste
altra via legale per por fine alIa eomunione
se non quella della vendita all'incanto
edella divisione
deI prezzo d'asta.
Le modalita poi di questa vendita (se
l'ineanto debba esser pubblieo
0 tra i soli eredi, se dopo
un solo 0 dopo un doppio esperimento d'asta eec.), sono
da stabilirsi dall'Autorita in difetto di accordo (art. 612
eap.
3°). 11 Tribunale di Appello, Autorita la cui eompe-
tenza non fu impugnata,
ha preso in proposito gli oppor-
tuni provvedimenti i quali -non furono oggetto di speciale
impugnativa e sembrano deI resto, afiatto conformi
aHa
legge ed alle circostanze ; -
i1 Tribunale federale
pronuncia:
L'appellazione e respinta a' sensi dei considerandi e vien
confermata
la sentenza 5 febbraio 1914 della Camera
civile
deI Tribunale di Appello deI Cantone Tieino.
IH. SACHENRECHT
DROITS REELS
- Sentenza !3 aprile 1914 della n
a
Sezione civile nella causa
S. A. Brunschw)'ler, attriee. contro
AmmiDistrazione del fallimente C. Müller e moglie, convenuta.
Patto di riserva di proprieta. -Applicabilita dell'antico di-
ritto se la convenzione fu pattuita prima dell'entrata in vi-
gore deI ces. -Sua liceita. -La distinzione tra. mobili
ed immobili era retta dal diritto federale anche pJ?ma de
ces. Improduttivita di effetti deI patto quando gli oggentI
sn cui esso porta sono divenuti immobili. -Art. 1 tlt.
fin ces.
A. -In seguito a contratto deI 10 luglio 1909, la
Ditta S. A. Brunschwyler, in Locarno, eseguiva nella
villa di Carlo Müller in Orselina
un riscaldamento cen-
traie. Il contratto, redatto in tedesc6 e chiamato con-
tratto di fornitura e di costruzione (Lieferungs-und
Erstellungsvertrag) e firmato da una parte dal commit-
tente (Besteller) e dall'altra dagli appaltatori (Unter-
nehmer)
S. A. Brunschwyler, e eontiene le ciausole
seguenti:
a) Prezzo di appalto 3950 fr., da pagarsi a rate, 1
prima di 1000 fr. al principio dei lavorie le altre dl
250 fr. cadauna per trimestre fino al tacitamento el de-
bito, coll'interesse
deI 5 % dal momento deI complmento
dei lavori.
Finiti i lavori, Müller dovra eonsegnare aHa
S. A. Brunschwyler un paghero a tre mesi cne . sara
rinnovato da tre mesi in tre mesi fino ad estmzlOne,
contro
l'aceonto di 250 fr.
b) 11 committente C. Müller riconosce all'appaltatrice
il diritto di proprieta su tutto l'impianto fino a com-
pleto tacitamento del prezzo
pattuito.
Oltre questo risealdamento eentrale, la Ditta Brun-
schwyler esegui per incarico di Carlo Müller altri lavori'
tra cui gli impianti sanitari e le condutture d'acqua
della villa. Anche in riguardo a queste prestazioni, Carlo
Müller dichiarava, con
atto deI 1 dicembre 1909, di ri-
servare alla Brunschwyler il diritto di proprieta sui re-
lativi impianti.
B. -A lavori ultimati, e precisamente nel 1910, Carlo
Müller cadde in fallimento, ed allora la
Ditta assuntrice,
con insinuazione 6 dicembre
1910, notificava all'ammi-
nistrazione
deI fallimento un suo credito residuo di
2779 fr. ed un suo diritto di proprieta sugli impianti
di riscaldamento e sanitari I), riferendosi al contratto
10 luglio 1909 ed aHa dichiarazione 1 dicembre 1909.
11 credito venne ammesso e iscritto in graduatoria. Non
cosi il diritto di proprieta, e perö la Ditta Brunschwyler,
con petizione 3 giugno
1911, conveniva in giudizio ram-
ministrazione dei fallimento (j Carlo Müller e moglie
con queste domande:
1° La Ditta Brunschwyler e riconosciuta proprieta-
ria dell'impianto per il riscaldamento centrale eseguito
nella casa deI falIito Carlo Müller sino a completo pa-
gamento dello stesso.
2° Spese ecc.
La Ditta attrice ha cosi limitato il litigio al ricono-
scimento della proprieta sull'impianto per
il riscalda-
mento, lasciando
da canto gli impianti sanitari.
L'Amministrazione deI fallimento Cario Müller e moglie
contestö, nella sua risposta 27 giugno
1911 le ragioni del-
l'attrice, pretendendo che
il credito fosse stato integral-
mente soluto e asserendo poi, tra aItro, che il patto ri-
servati dominii non esistesse piu, comecche l'impianto
avesse intanto cessato di essere cosa mobile, per
se esi-
stente, essendo
stato incorporato in modo inseparabile
nello stabile.
C. -La prima istanza, il Pretore di Locarno, am-
mise la rivendicazione deH'impianto, statuendo poi (di-
spositivo 2°) ehe nel caso in eui il compieto pagamento
l) dell'impianto non fosse effettuato, l'attriee fosse tenuta
alla restituzione degli acconti ricevuti, sotto deduzione
della somma di 750 fr. , quale equa indennita per il
deprezzamento delle cose vendute.
11 Tribunale di Appello, al quale ricorse la convenuta,
giudicava invece con sentenza
23 settembre 1913:
1° La demanda di rivendicazione 3 giugno 1911 non
') e ammessa.
2° Le spese giudiziarie di prima istanza, la tassa di
giustiza di questa sede in 20 fr., oItre le spese di stampa
,I) ecc., sono poste a carico delI' attrice, comprensate le
') ripetibili di ambo le sedi.
D. -Di questa sentenza Ia parte aHrice si appella al
Tribunale federale per Ia via scritta con
atto 28 gennaio
1914, riproponendo a questa Corte le domande della pe-
tizione 3 giugno
1911.
Nella sua risposta 10 maggio 1914 la convenuta con-
chiude al rigetto dell'appellazione, ripetendo gli argo-
menU accampati davanti aHa prima istanza e rilevando
in modo particolare due argomenti
da essa svoIti in-
nanzi la
Corte di Appello: l'impossibllitä. giuridica di
una riserva della proprieta nel caso in esame, il contratto
10 Iuglio 1909 qualificandosi non come
un contratto di
compera-vendita,
ma come un contratto di locazione
d' opera 0 d' appalto ; e subordinatamente, Ia caducita della
clausola di riserva per
la sua mancata iscrizione al re-
gistro pubblico previsto dall'art. 715
CCS.
Considerando in diritto :
° -L' appellazione fu introdotta nei termini e modi
di rito. Circa la proponibilita della stessa in riguardo
ai requisiti previsti dagli
art. 56-58 OGF, si osserva ciö
ehe segue:
E fuor di dubbio ehe si tratta di un giudizlo di me-
rito pronunciato in ultima instanza dalla eompetente
autorita cantonale (art. 58 OGF). Ed e poi anehe ineon-
testabile ehe
la eausa fu giudieata ed era da giudiearsi
seeondo Ie leggi federali (art. 57 OGF). Il patto riservati
dominii fu
stipulato sotto il regime deI veeehio Codiee
delle obbligazioni (eontratto 10luglio 1909), ed anehe i
fatti ehe sulla sua esistenza hanno potuto influire (ese-
euzione dei Iavori, ineorporazione delle singole parti del-
l'impianto nella villa Müller) avvennero
prima dell'en-
trata in vigore deI CCS. La questione poi della eadu-
cita deI patto 0 della sua improduttivita in virhl deI
fatto ehe l'impianto divenne in seguito parte dello sta-
bile Müller e, essa pure, eome si andra dimostrando, da
giudiearsi non a stregua dell'antieo diritto eantonale,
sibbene a
mente dei disposti di quello federale (vedi
motivo 4 di
questa sentenza).
2° -Entrando nel merito della vertenza, si rileva
anzitutto ehe la pratiea di questa Corte e eostante nel-
l'ammettere Ia lieeita 0 Iegalita deI patto di riserva di
proprieta dal
punto di vista deI CO (vedi RU 11, 116;
20,540; 24,11,95; 25, II, 499; 29, H, 712; 32, II, 162;
33, H, 274). E la eonvenuta non impugna la validita di
questo
patto perehe illecito 0 illegale; sibbene in primo
luogo per il motivo ehe essa non 10 eonsidera ammissi-
bile
ab origine eome clausola di un eontratto di appalto
(0 di loeazione di opera), ehe tale e a suo modo di ve-
dere
il eontrato 10 luglio 1909. Ma di questa obbiezione,
eome di quella eoneernente l'omessa iserizione della ri-
serva di proprieta al registro previsto dall'art. 715
CCS,
e superfluo oeeuparsi perehe l'azione si appalesa inam-
missibile sotto altro aspetto.
3° -...
4° -Si ritiene inveee fondato l'aUro argomento. a
mente deI quale l'azione deve venir respinta poiehe Ia
cosa
0 piuttosto il eomplesso degli oggetti su eui porta
Ia clausola riservati dominii e diventata immobile eolla
113:
sua ineorporazione 0 inedifieazione neUo stabile Müller.
Rettamente osserva l'istanza eantonale ehe la que-
stione della distinzione tra beni mobili ed immobili toe-
eante
da un lato i principi sugli immobili. dall'altro
quelli sui mobili deve venir decisa a
norma deI diritto
federale
(RU 10, p. 253 e seg.) e ehe i suoi criteri giu-
ridici so no da rieerearsi nei disposti deI
CO, 0, poiehe
questa Iegge nulla prevede in proposito, nella giurispru-
denza federale e nella
dottrina piiI auterevole (RU 10,
p. 259 e
260 CCS, art. 1°). Ora, la giurisprudenza deI
Tribunafe federale, eonfortata dalla dottrina,
era co-
stante nell'ammettere ehe, prima dell'entrata in vigore
dei CCS, si dovevano considerare mobili quei beni i quali
possono venir trasportati da un Iuogo ad un altro senza
pregiudizio di
sorta aUa Ioro esistenza, e come immobili
quelli
i quali non possono venir spostati affatto 0 non
10 possono senza essere denaturati (ibidem, p. 261 e gli
autori ivi indieati).
Da questi principi risulta ehe l'im-
pianto di risealdamento, sul quaIe, nel suo complesso, e
non
neHe sue singole parti, verte la riserva di proprietä,
inedificato neUo stabile e a quello ineorporato e destinato
in modo non transeunte
ma duraturo, e divenuto immo-
bile : donde la eonseguenza ehe dal momento in eui l'im-
pianto acquisto questo earattere, la riserva di proprieta
diven ne eaduca
0 improduttiva di effetti giuridiei. Questa
Corte eonsente dunque, in questo riguardo, nel modo di
vedere aeeettato dall'istanza
cantonale;
il Tribunale federale
pronuncia:
L' appellazione e respinta, e vien eonfermata la sentenza
23 settembre 1913 deI Tribunale di Appello deI Cantone
Ticino.