Hereditary division of foreign immovables governed by Swiss law

BGE 40 II 102Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume II10 lug 1909Dismissed

Sintesi

The Lucchini heirs sought division of their parents' estate, including Italian immovables. The Ticino appellate court ordered sale by auction of the filanda and dryers and ordered an expert report on the Verona land and buildings, while rejecting the request for an inventory. The defendant appealed to the Federal Tribunal. The court held that the succession and division were governed by Swiss law because the decedents were Swiss and domiciled in Switzerland, even for assets in Italy. It also held that the inventory order was not a merits decision and thus not appealable. The appeal was dismissed and the cantonal judgment confirmed.

Regest

Art. 538, 568, 612 and 613 CC; Arts. 56-58 OGF; succession division of a Swiss decedent domiciled in Switzerland, including foreign immovables. The estate opens as a legal unity at the last domicile, so Swiss law governs the division of the entire hereditary mass notwithstanding the location of individual assets abroad. An inventory requested for acceptance purposes is only a provisional protective measure and not a decision on the merits. Art. 613 CC concerns objective indivisibility; where indivisibility is merely subjective or based on economic convenience, Art. 612 CC applies. Under Art. 612 CC, assignment of indivisible assets requires the consent or at least the non-opposition of the heir to whom they are attributed; absent such agreement, sale at auction and division of the proceeds is the default solution. If the parties do not agree on the modalities, the authority may fix them.

Testo completo

  1. Sentenza 2 aprile 1914 della IIa sezione oivile nella causa Lucchini, attori. contro Koroni, convenuta. L'azione di divisione di un' eredita proposta in Isvizzera e c?ncernente Ia successione di persone svizzere decesse in Is- VIzzera sono da giudicarsi a stregua deI ces anche se si tratta di stabili siti in ItaUa. Non proponiblIita delI' ap- pello. al TF s?lIa domanda di erezione di inventario. -Appli- cabilita delI art. 612 e suoi requisiti. -Art. 56-58 OGF . 538, 568, 612, 613, 620, ces. ' :t: -Nelluglio deI 1912 moriva in Lugano Emilia Luc- chml; nel settembre susseguente la seguiva nella tomba il mnito Pietro Lunchini. Essi lasciavano eredi i figli Emilio Rlceardo e lefighe Marianna maritata Moroni, Chiara ma- ritata Monieo e Pia maritata Casella. Gli eredi procedettero il 25 giugno 1913 ad una prima ivisione della. sontanza materna e paterna, dalla quale nmasero escluSl gli stabili seguenti siti in Italia :
    1. una filanda a Casanova eon essieeatoi a Verona;
    2. un terreno eon annessi fabbrieati a Verona.
    In ;data 31 ottobre 1913 i eoeredi Riccardo Emilio Chiara e Pia domandavano alla Pretura di Lugano-Citta ; . 1

ehe gli stabili suindieati fossero venduti al pubblieo meanno per un , rezzo non inferiore a quello di perizia ; e non rmseendo 1 meanto, fossero licitati fra tutti i coeredi e per .qnalnnque prezzo. ritenuto ehe tanto l'ineanto quanta la lieItazlOne avessero luogo giusta le norme dettate in proposito dalla legisiazione italiana ; 2° ehe delle pratiche oeeorrenti per l'eseeuzione di detta realizzazione, ivi eomprese quelle per la seelta dei periti e dnl notaio, fosse incarieato il sig r Carlo Pernseh in Lugano, dlrettore della Banea della Svizzera Italiana. B.i-';; . ., . . C. -Con sentenza 20 novembre 1913 il Pretore di Lugano-Citta ammetteva quasi eompletamente le do- Erbrecht. No 21. 103 mande degli attori come all'istanza Ioro 31 ottobre 1913. Dal quale giudizio essendosi appellata la eonvenuta, e, adesivamente, anehe gli attori, il Tribunale di Appello del Cantone Ticino giudicava il 5 febbraio 1914 : 1° 11 rimando degli atti per l'assunzione delle prove non e aecordato.

La domanda d'inventario formulata dalla signora Moroni non e ammessa nel senso dei eonsiderandi. 3° a) Gli stabili filanda di Casanova eon essiecatoi a Verona saranno venduti al pubblieo incanto mediante due esperimenti d'asta. . Nel primo di questi esperimenti la delibera non potra avvenire ad un prezzo infel iore alla stima. Al secondo esperimento inveee la delibera potra essere fatta al maggior offerente, indipendentemente dal valore di stima. b) E ordinata una perizia diretta a stabilire se il terreno eon annessi fabbricati a Verona (eselusi l'essiccatoio e la quarta parte rieonosciuta di proprieta eselusiva di Ric- cardo Lueehini) sia divisibile senza considerevole perdita di valore. . NeI caso in eui la perizia stabilisse 1a indivisi- biJita deI suddetto terreno e fabbricato, essi dovranno essere venduti al publici incanti secondo le norme di cui al dispositive a. Nel easo in ui invece gli immobili sud- detti fossero dichiarati divisibili senza eonsiderevole per- dita di valore, si proeedera aHa divisione in natura a stre- gua deI ces. c) La nomina deI 0 dei periti, le operazioni peritali e quelle riferentisi ai pubblici ineanti e alla divisione avranno luogo in base aHa legge italiana, a cura deI sig r direttore Carlo Pernsch, nella wa qualita di amministratore del- )'eredita.

Le spese giudiziarie di prima istanza, la tassa di giu- stizia di questa sede in 20 fr., oltre le spesedi stampa, bollo. intimazione e di caneelleria, sono earicate alla comunione edi Luechini, anticipate intanto dagli istanti Emilio Lucchini e liti consorti.

D. -Contro questo giudizio Ia parte eonvenuta insorge presso il Trihunale federale eon atto di appellazione 4 marzo 1914 introdotto nel modo e nei termini di rito. Essa domanda : ( 1

AnnuIIata l' appellata sentenza, gli atti di causa sono rimandati all'istanza cantonale Ia quale provvedera : ) a) A ehe siano deposti negli atti deI giudizio tutti i doeumenti di acquisto delle proprieta stahili di Verona e Casanova Iaseiati dalla defunta Emilia Lucehini e siano assunte le prove testimoniali da essa offerte. b) A ehe sia proeeduto nei modi di legge alla forma- zione dell'inventario e stima deIJe attivita e passivita tutt'ora indivise lasciate dai defunti coniugi Pietro ed EmiJia Lueehini di Lugano, eompresi i heni posti a Verona e Casanova, aIJo scopo di procedere alle operazioni di legge per 10 scioglimento deHa comunione di tutti i heni inventariati. ) c) A ehe siano nominati periti per riferire se la filanda di Casanova e gli essiecatoi a Verona possano essere attri- I) huiti e venduti separatamente runo daJl'altro, e se il teITeno con annessi fahhrieati a Verona da divisihile senza perdita eonsiderevole di valore. I) 2° L' Autorita cantonale in seguito proeedera a nuovo giudizio della questione eireal'attrihuzione 0 la vendita degli stahili a Verona e Casanova, osservando neH'even- tuaJita di ineanto le dispo'lizioni della IegisJazione ita- lüma (Proc. eiv. it. 885

e seg., 825 e 835), riservata ogni ragione degli interessati a seguito deHa rinuneia della ) qualita di amministratore fatta dal sig r Pernseh. ) Suhordinatamen te: La filanda a Casanova e gli esniecatoi a Verona, eselusi il terreno e gli altri fahhrieati annessi allo stesso, previa deserizione e stima, saranno assegnati ai fratelli Emilio e Ricca:rdo Lueehini, attrihuendo al easo uno di detti stahili a ciascuno di essi mediante sorteggio, eon impu- tazione deI prezzo di stima nella rispettiva quota eredi- ) taria.

)) Le spese del1'istanza federale e di quelle eantonali sono a earieo degli istanti fratelli e sorelle Lueehini. I) E. -Uditi i patroeinatori delle parti. Considerando in diritto:

-La sentenza querelata .consta di piil eapi e diversi sono i punti deH'appellazione eon Ia quale la eonvenuta Ia impugna. Giovera dunque eonoseere della proponihilita dell'appello edella sua ammissihilita nei rapporti di ogni singolo punto in litigio, partendo dai prineipi seguenti : a) In via generica, e prescindendo da questioni speeiali di eui si trattera separamente, I'appellazione si appalesa proponihile. Nel suo insieme, l'azione introdotta dagli attori e un'azione di divisione deU'eredita dei eoniugi Lueehini, azione ristretta dalle istanze cantonali (sentenza di appello, pag. 5), per Ja posizione assunta dalle parti, ai he ni siti in Halia di eui fu sopra parola. Quest'azione e di natura eivile ed e da giudiearsi a norma dei oisposti dei Codiee civile svizzero. A ciö nulla muta Ia circostanza ehe gli stabili u cui porta l'azione non sono situati in Isvizzera. Trattandosl di heni appartenenti apersone di nazionalita svizzera, deeesse al Ioro domieilio in Isvizzera, non v'ha duhhio ehe la legge svizzera trovi Ia sua appIicazione anche in riguardo agli stahili in questione. L'art. 538 CCS infatti dispone ehe la suecessione si apre per l'intiero patrimonio nelIuogo di ultimo domicilio deI defunto, dove deve venir proposta anehe l'aziolle di divisione dell'eredita. La legge dunque eonnidera il foro deI domicilio, il diritto drl luogo di domicilio e il patrimonio deHa suecessione eome una uni t a, indipendentemente dal luogo dove le singole parti di questa suecessione si trovino : il giudice svizzero appliehera Ie norme deI diritto svizzero a tutte Je questioni ehe hanno tratto a 11 a d i vi s ion e de1 patrimonio relitto da uno svizzero ehe e decesso al suo domiciJio in Isvizzera. Ap plicando gli enuncia ti prineipi alla questione in esame, si arguisee anzitutto ehe Ia presente vertenza e appel1lahile a questo Trihunale sotto l'aspetto di azione di divisione, AS 40 11 -1914

Erbrecht. Ne 21. poiche quert'azione f u d e eis a ed er a da d e ei- dersi a stregua del diritto federale (art. 56 e 57 OGF). E poi fuor di dubbio ehe la sentenza e t?nale, per quanto essa eoncerne la divisione (dispo- SItIVI 3 a, b e c) e le spese (dispositivo 4), e una sen- te n z a dirn e r i t 0 pronunciata in u 1 tim a i 8 ta n z a dalle competenti AutoriÜl (art. 58 OGF). b) Altra e la situazione in riguardo al dispositivo eon- cnrnente la domanda di E'rezione di inventario (disposi- tIvo 2°). In confronto di questo dispositivo i requisiti dell'appellazione a questa Corte non sono dati, poiehe, su questo punto, la sentenza cantonale non riveste il ea- rattere di una sentenza di mento (art. 58 OGF). L'erezione di un inventario infatti altro non e se non una misura pro. v v i s ion ale intenta ad informare gli eredi sulla eonslstenza dell'eredita e sulle eonseguenze dell'adizione : provvedimento essenzialmente assieurativo e non di fondo oiehe l.ascia deI tutto intatte le ragioni delle parti sun SlUeeeSSlOne stessa (confronta l'art.568 CCS), specialmente quando, come nella specie, l'inventario vien richiesto ? 0 p? l'adizion del 'ereditä e eioe non aHo seopo di lnnagme per la rmunCla aHa suceessione (art. 556 CCS). Il TrIbunale federale non puo dunque entrare nel merito del- J'appeHazione sul dispositivo 2° della querelata sentenza. . 20 -Pasnando quindi ai diversi punti dell'apelJazione. SI osserva elO ehe segue : a) b) . . . . . . . . . . c) L prima parte deHa domanda 1c e eaduca, poiche le parh eonvennero davanti al Pretore (vedi il verbale dell'udienza 20 novembre 1913) di considerare la fiJanda e. gli essiccatoi come indivisibili : non esiste quindi liti- glO su questo punto e torna inammissibile la nomina di periti a decidere di eosa pacifiea in atti. Tuttavia questa Corte eonsente neH'opinione espressa dall'istanza eanto- nale (pag. 6 deIJa selltenza), a mente delJa quale l' i indi- !.recht. N° 21.

visibilitä degli enti indicati non e 0 g g e t t i v a nel senso dell' arte 613 CCS, sibbene soggettiva e transeunte : essi non formano un eomplesso per I 0 r 0 n a t u r a, ma per ammissione delle parti, Je quali, diehiarandoli indivisibili, altro non vollero se non esprimere il loro apprezzamento ehe l'unione di questi beni fosse vantag- gio:;a dal punto di vista economieo e ehe, dividendoli, essi perderebbero assai deI loro valore. Donde, nella specie. l'applicabilitä dell'art. 612 CCS e non delI'art. 613, come pretende Ja eonvenuta. La seconda parte poi della domanda lc (se il teITeno eon annessi fabricati a Verona sia divisibile senza perdite con- siderevoli) e stata am m e s s a dall'impugnata sentenza (vedi dispositivo 3b) . . d) 30 Passando finalmente all'esame della domanda subordinata, le brevi considerazioni ehe seguono varranno a dimostrarne J'infondatezza : Eselusa, per i motivi suindicati (vedi eonsiderando 2c di questa sentenza), l'applieabilitä dell'art. 613 CCS, la questione sta tutta nel sapere quale dei modi previsti dall'art. 612 sia da adottarsi per Ja divisione degli sta- bili in Verona e Casanova e per il terreno eon annessi fabbricati (escluvo l'essiecatoio e la qua.ta parte di pro- prietä di Riccardo Luechini), qualora la perizia stabilisse la sua indivisibilitä (vedi dispositivo della sentenza 3b, ). In altri termini, si tratta di ricercare se questi beni siano da a t tri b u i r s i ad uno 0 parecchi degli eredi, come vuole la convenuta, 0 invece da vendersi ai pubblici incanti, come propongono gli attori e con 10ro ha ammesso il giu- diee cantonale. Ridotto il quesito in questi termini, non sembra arduo l'aceertarsi ehe l'istanza cantonale ha retta- mente interpretato la legge e ha giudieato in modo ad essa conforme. Tanto l'art. 612 ehe l'art. 620 CCS suppon- gono ehe l'erede cui sarebbero da attribuire gli enti in questione (oggetti ehe, se divisi, perderebbero delloro

valore, art. 612 eap. 1°, 0 azienda agrieola eostituente una unita eeonomiea, art. 620) s i a d i b P os t 0 a das s u- m e r 1 i e eioe ne faecia formale domanda 0 per la meno non vi si opponga : requisito questo ehe non si verHiea nel easo in esame. L' art. 620 poi e esel uso nella speeie dalla sempliee eireostanza ehe enso eoneerne esclusivamente aziende a g r i e 0 I e, non imprese eommereiali, le quali solo sono oggetto della presente vertenza : mentre dal capoverso seeondo e terzo delI'art. 612 risulta chiaramente che I'attribuzione degli oggetti indivisi all'uno od aH'altro degJi eredi dalla legge non e eoneessa se non ove tut t i i coeredi vi abbiano aderito, ciaseuno di essi avendo il diritto di domandare la spartiziolle deI prezzo d i v e n- dita. Nella specie dunque,nessunodeglieredidomandando ehe i beni in questione gli vengano attribuiti, gli attori anzi opponendosi a ehe eiö venga fatto in 10ro eonfronto, e non esistendo quindi l'aceordo degli eredi sulla divi- sione 0 sull'attribuzione (art. 612, eap.2), ne sussegue ehe non esiste altra via legale per por fine aHa eomunione se non quella della vendita aU'ineanto edella divisione deI prezzo d'asta. Le modalita poi di questa vendita (se l'ineanto debba esser pubblico 0 tra i soli eredi, se dopo un solo 0 dopo un doppio esperimento d'asta ece.), sono da stabiIirsi dall'Autorita in difetto di aceordo (art. 612 eap. 3°). Il Tribunale di Appello, Autorita la cui eompe- tenza non fu impugnata, ha preso in proposito gli oppor- tuni provvedimenti i quali non furono oggetto di speeiale impugnativa e sembrano deI resto, affatto eonformi aHa legge ed alle eircostanze; - il Tribunale federale pronuneia: L'appeUazione e respinta a' sensi dei considerandi e vien eonfermata la sentenza 5 febbraio 1914 della Camera civile deI Tribunale di Appello deI Cantone Tieino. Sachenrecht. N° 22; III. SACHENRECHT DROITS REELS

  1. Sentenza 2 aprile 1914 della IIa Semone civile nella causa S. A. Brunschwyler, attriee, contro Amministrazione deI fallimente C. Mül1er e moglie, convenuta. Patto di riserva di proprieta. -Applicabilita dell'antico di- ritto se Ia convenzione iu pattuita prima dell'entrata in vi- gore deI ces. -Sua liceita. -La distinzione tra mobili ed immobili era retta dal diritto federale anche prima deI ces. -Improduttivitil di effetti deI patto quando gli oggetti sn cui esso porta sono divennti immobili. -Art. 1 tit. fin ces. . .4 . -In seguito a c.ontratto deI 10 luglio 1909, la Ditta S. A. Brunsehwyler, in Locarno, eseguiva nella villa di Carlo Müller in Orselina un risealdamento een- trale. Il eontratto, redatto in tedeseo e chiamato con- tratto di fornitura e di eostruzione) (Lieferungs-und Erstellungsvertrag) e firmato da una parte dal eommit- tente (Besteller) e dall'aUra dagli appaltatori (Unter- nehmer) S. A. Brunsehwyler, e eontiene le clausole seguenti: a) Prezzo di appalto 3950 fr., da pagarsi arate, Ia prima di 1000 fr. al prineipio dei lavori e Ie altre di 250 fr. eadauna per trimestre fino al tacitamento deI de- bito, coll'interesse deI 5 % dal momento deI eompimento dei lavori. Finiti i lavori, Müller dovra eonsegnare aHa S. A. BrunsehwyIer un pagherö a tre mesi ehe sara rinnovato da tre mesi in tre mesi fino ad estinzione. contro l'aeeonto di 250 fr. b) Il eommittente C. Müller rieonosee all'appaltatriee il diritto di proprieta su tutto l'impianto fino a eom- pleto taeitamento deI prezzo pattuito. Oltre questo risealdamento eentrale, Ia DiUa Brun-

sehwyler esegui per inearico di Cario Müller altri lavori' tra eui gIi impianti sanitari e Ie eondutture d'aequa della villa. Anehe in riguardo a queste prestazioni, CarIo Müller diehiarava, eon atto deI 1 dieembre 1909, di ri- servare aHa Brunsehwyler il diritto di proprieta sui re- lativi impianti. B. -A lavori ultimati, e preeisamente nel 1910, CarIo Müller eadde in fallimento, ed allora la Ditta assuntriee, eon insinuazione 6 dieembre 1910, notifieava all'ammi- nistrazione deI fallimento un suo eredito residuo di 2779 fr. ed un suo diritto di proprieta sugli impianti di risealdamento e sanitari ), riferendosi al contratto 10 Iuglio 1909 ed alla diehiarazione 1 dieembre 1909. Il eredito venne ammesso e iseritto in graduatoria. Non cosi il diritto di proprietä., e pero la Ditta Brunsehwyler, con petizione 3 giugno 1911, eonveniva in giudizio l'am- ministrazione deI fallimento CarIo Müller e moglie ) eon queste domande: 1

La Ditta Brunschwyler e rieonosciuta proprieta- ) ria dell'impiallto per il riscaldamento eentrale eseguito nella easa deI fallito CarIo Müller sino a completo pa- gamento dello stesso. ) 2

Spese ecc. ) La Ditta attrice ha cosi limitato il litigio al rieono- scimento della proprieta sull'impianto per il risealda- mento,laseiando da canto gli impianti sanitari. L' Amministrazione dei fafiimento CarIo Müller e moglie contestö, nella sua risposta 27 giugno 1911 le ragioni del- l'attriee, pretendendo ehe il eredito fosse stato integral- mente soluto e asserendo poi, tra altro, ehe il patto ri- servati dominii non esistesse piiI, comeeehe l'impianto avesse intanto eessato di essere cosa mobile, per se esi- stente, essendo stato incorporato in modo insepanibile nello stabile. C. -La prima istanza, il Pretore di Locarno, am- mise la rivendicazione dell'impianto, statuendo poi (di-

spositivo 2

) ehe nel easo in cui il completo pagamento I) dell'impianto non fosse efIettuato, l'attrice fosse tenuta ) alla restituzione degli acconti ricevuti, sotto deduzione della somma di 750 fr. ) , quale equa indennita per il deprezzamento delle eose vendute. 11 Tribunale di Appello, al quale rieorse la convenuta, giudieava invece con sentenza 23 settembre 1913: 1

La demanda di rivendicazione 3 giugno 1911 non

  1. e ammessa. 2

Le spese giudiziarie di prima istanza, la tassa di ) giustiza di questa sede in 20 fr., oltre le spese di stampa . ecc., sono poste a carico delI'attrice, eomprensate le 'I) ripetibili di ambo le sedi. D. -Di questa sentenza la parte attrice si appella a1 Tribunale federale per la via seritta con atto 28 gennaio 1914, riproponendo a questa Corte 1e domande della pe- tizione 3 giugno 1911. Nella sua risposta 10 maggio 1914 la convenuta con- chiude al rigetto dell'appel1azione, ripetendo gli argo- menti accampati davanti aHa prima istanza e rilevando in modo particolare due argomenti da essa svolti in- nanzi la Corte di AppeHo: l'impossibilim giuridiea di una riserva della proprieta nel caso in esame, il eontratto 10 luglio 1909 qualifieandosi non come un contratto di compera-vendita, ina eome un contratto di locazione d'opera 0 d'appalto; e subordinatamente, la caducimdella clausola di riserva per la sua mancata iserizione al re- gistro pubblieo previsto dall'art. 715 CCS. Considerando in diritto:

-L' appellazione fu introdotta nei termini e modi di dto. Circa la proponibilita della stessa in riguardo ai requisiti previsti dagli art. 56-58 OGF, si osserva cio ehe segue: E fuor di dubbio ehe si tratta di un giudizlo di me- rito pronunciato in ultima instanza dalla competente

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