Art. 50 CO 1881; unfair competition by misleading packaging and origin indications. A practice is unlawful where, in trade rivalry, it is apt to create confusion as to the commercial origin of goods by means contrary to good faith. Actual deception of the individual buyer is not required; it suffices that the overall presentation of the product may, according to ordinary perception, induce error. The combination of a suggestive designation with national colours may be misleading even if each element viewed separately might appear innocuous. Where the infringement is established, the court may determine compensation ex aequo et bono (consid. 2-4).
560 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. be arten ober bee reuibierteu OtR uub bee d. 27 ß ,6 OOtr" teilt. effiftuerftänbnd) 6leibt ben Jrlägem baß tRed)t uor6enalten, gegen ben eftellten Sd)iebßrid)ter allfällige 6Iennunngrünbe (bergL 734 ßiff. 3 beß 3Üfd)erifd)en 1Jttd)tß:Pflegegefenee) geltenb
U mad)en. SOemnad) at lBunbeßgerid)t effetnnt: SOte lBerufung wirb a6gewiefen um baß etngefoct;tene Urteil ber II. :p:peIlationßfetmmer bee 06ergerid)tß bee Jrantonß ßüfi41 bom 11. ,3etuuar 1912 in etllen uilen 6eftatigt. 89. Sentenza. 18 ottobre 191a della Ia Sezione civUe nella causa Ditta. F. Koro-Simon. attrice, contro Fa.bbrica. di Sigari e Ta;bacchi S. A. in Loca.rno, convenuta. Coneorrenza sieale. -Art. 50 CO 1881, qs CO 1911. -Suoi er i- teni. ffesa ad un diritto individuale Oll all'obbligo generale di agll'e In buona fede. Inammissibilitä. di un involuero eoi colori nazionali 0 denominazioni tendenti a far eredere ehe si tl'lltti di pl'Odotti di uno Stato aHo scopo di ereare una eoncorrenza aUa fabbricazione degli stessi prodotti in Regia. -Uso llleeito anehe in difetto di inganno sülla forma esteriore, 0 involucl'o deI prodotto. . n Tribuuale di Appello deI Cantone Ticino decise con sen- tenza 6 luglio t911 : Le domande della parte attrice sono respinte . . Appellante da questa sentenza la parte attrice, la quale, nnnovando davanti questo Tribunale le domande sn cni ebbe a statuine l'istanza cantonale, chiede : 1
E vietato alla Ditta convenuta di fabbricare e di porre ... in vendita dei sigari sotto Ia denominazione c Toscana ... Regia... e di mnnire i pacchi dei colori nazionali italiani. .2
La convenuta pagbera. all'attrice a titolo di danni per ... concorrnnza sIeale fr. 2000, oltre a fr. 100 al mese a par- ... tire dalI'intimazione della petizione. 3° Sono dichiarate nulle e di neSSUD effetto le iscrizioni 4. Obligationenrecht. jSo 89.
dei marchi 23 marzo 1909 numero 25 187 e 6 agosto 1906 ... numero 2090 a favore della ditta Guarneri e delIa conve- ... nuta. Presenti i patrocinatori delle parti: nelle conclusioni orali, il rappresentante dell'attrice dichiaro di lasciar cadere la domanda terza tendente a far dichiarare nulle e di nessun effetto le iscrizioni dei marchi suddetti per la ditta Guarneri e Ia convenuta. 11 Tribunale federale, Considemndo iu fatto: A. -La regia 0 privativa dei tabacchi deI Regno d'Ita- lia, di cui la ditta attrice e la rappresentante generale, con sede a Zurigo, smercia in Isvizzera, dal 1906 in poi, dei paechetti di sigari cosidetti toscani... 0 fermentati, muniti di una fascetta od anellino coi tre colori nazionali (rosso- bianco-verde). Il paechetto eontiene 50 sigari di tipo cosi- detto lungo; ad ogni pacco e appiccicata una striscia pari- menti dai tre colori nazionali italiani, sulla quale sono stam- pate diverse indicazioni: cosi : Direzione generale privative, Roma, Regno d'Italia; sigari comuni 1 a qualitä fermentati; prezzo deI pacco L. 5,00, per ogni sigaro L. 0,10 .... All'im- boccatura ed in fondo deI pacco 80no, esteriormente, accol- lati dei listini, di nuovo dai colori nazionali ehe danno altre indicazioni: c Regno d'Italia, monopolio dei tabacchi, espor- tazione, Ministero delle Finanze, Roma. 11 pacehetto e di carta color turcbino. La convenuta, dal canto suo, smercia il sigaro fermentato, conosciuto col nome di toscano, in seato- lette di color giallo oscuro coperte da strisce di carta dai colori nazionali italiani. Su queste strisce sono stampate di- verse indicazioni, tra altre i1 marchio di fabbrica (trifoglio), le parole Toscana Regia ... , sigaro snperiore fermentato ... , Fabbrica sigari e tabacchi Locarno. Il sigaro di questi pacchi e il cosidetto tipo corto, cioe i1 sigaro lnngo tagliato in due; ogni pacchetto De contiene 10; sono affusolati ad una estre- mitä e larghi dall'altra, mentre quelli della regia itaUana sono deI tipo lungo, affnsolati alle due estremitä. e grossi nel mezzo.
562 . Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -I. MaterieIlreehUiehe Entscheidungen. B. -Basandosi in generale sulla rassomiglianza degli involncri di qnesti prodotti, l'attrice con petizione 16 dicem- bre 1909 promuoveva causa alla convenuta e conchiudeva con le doma.nde sopra riferite, motivandole in sostanza come segne: La rassomiglianza esteriore dei due prodotti e evi- dente, come evidente e 10 scopo della contraffazione. I dne elementi anzitutto idonei a generare confusione sono la leg- genda sui. pacchi della convenuta: Toscana regia e le s?'i sce du colori nazionali italiani. Lo seopo di questa imita- ZIone dei pacchi italiani e delI 'uso dei colori nazionali ita- liani e sieuramente qnello di indurre il grosso pubblico a eredere che si tratti di sigari delIa regia 0 privativa nazio- nale italiana: l'intenzione, quella di ingannare il compratore sulI'origine della meree: si tratta dunque di atto illecito (m. 50 e seg. CO 1881) ehe riveste il carattere di sieale concorrenza. La coneorrenza sieale deve eessare ed il danno subito (che l'attriee stima. a fr. 2000, e quello futuro a fr. 100 a partire dall'intimazione della sentenza, rimettendosi, deI resto' al prudente criterio deI giudiee) deve venir risarcito. Da ultimo, a sostegno deI suo dire, l'attrice si riferisce ad DU rapporto deI 25 gingno 1910 della Societa ginevrina dei commereianti in tabacehi e sigari, nel qnale testualmente si diee :. une fabrique de Lugano vend ses cigares aux parti- cullers, au moyen de differentes reclames faites sur les journaux de Geneve, en consequenee nous vous prions d'en prendre note et de ne rien acheter ä cette maison si un repnesentant vous fait ses oHres de serviee; en outre, une , fabnque de Loearno a introdllit sur Ia plaee des petites boites de 10 demi-cigares Toscani, qu'elle vend de 36 a. , 38.fr. le mille et d01 l l'emballage laisse croire a uu pro- duzt de La Regie italienne ..... , La convenuta inveee non crede a1la possibilita di nna confnsione 0 di un inganno. Fa risultare le differenze ehe esistono nella forma, nel eolore e nella veste dei due prodotti. Anche il prezzo, l'indicazione della provenienza, il formato deI sigaro, escludono, a dire della convenuta ogni confusione ed ogni intenzione di eon- eorrenza sieale. Il termine regia (aggettivo) non ha nes- 4. Obligationenrecht. N0 89. sun nesso coll'jdea della provenienza deI prodotto e non vuol gia dire ehe derivi daUa Regia (sostantivo) toscana, ma significa l' eccellenza deI prodotto; la parola 4: toscana,. poi indica i1 tipo di sigaro, come virginia, avana, manilla ece. Pretende inoltre ehe il sigaro toseano, di fabbricazione no- strana, si vendesse neUa Svizzera lungo tempo prima ehe Ia privativa italiana esportasse eosta i suoi prodotti ed infine, ehe le leggende portate dalle seatolette della eonvenuta fos- sero state deposte all'Uffieio federale gia nel 1906, da certo Gnarneri, dal quale passarono alla eonvenuta ehe le depose di nuovo nel 1909. C. -Con sentenza 7 luglio 1911 il Tribunale di Appello deI Canto ne Ticino, faeendo sue le argomentazioni deUa eon venuta, respingeva l'azione. Il Tribunale cantonale rileva le no- tevoli differenze dei due prodotti; esclude la possibilita di una eonfusione e quindi l'intenzione di eommettere atto illecito, di generare confusione, di distogliere dall'attriee ad arte a vantag- gio deUa convenuta Ia clientela dei prodotti italiani; i termini 1'0seana regia e la similitudine deU'involucro non bastare da soli a stabilire la frode eommereiale speeifica della eoncorrenza sieale pereM, continua l'istanza eantonale, 4: i due prodotti , messi a confronto appaiono troppo diversi e diversi pure i , modi, le forme ed i segni coi qnali i prodotti stessi ven- gonG imballati, contrassegnati e lanciati nel eommercio. In diritto:
:iM A. Oberste Zl ilrerichtsmstanz. -I. lIaterieUreehtliche Entscheidunpn. 2. -L'azioJle fa eapo aII'art. 00 .00 (1881); pratende ehe coll'uso delle parole c Toseana regia e dei colori nazio nall italiani soi paeehetti della eonvenuta questa eommetta atto di eoncorrenza sleale. La motivazione cantonale, ten- deute a dimostrare ehe 1 diversiti dell'invo!oero e della forma dei sigari eseludano Ogni possibiliti di eonfosione tra paeeo e paeeo -argomenti in se stessi non privi di fonda- mento -non abbraeciano e quindi non seiogliono tutte le questioni di diritto ehe la causa solleva. Tre sono, a sensl della giurisprudenza di questo Tribu- nale, gH estremi ehe debbono in un easo eonereto verifiears i per creare atto di sle le eoneo1'1'enza : la eoneorrenza stessa e eioe 1 eircostanza ehe due aziende esercitano il medesimo ramo di commereio 0 d'industria, dirigendosi in generale alla medesima elientela; l' aeeaparramento reale 0 possibile della clientela di on eonco1'1'ente da parte dell'altro; ed in- fine, la eircostanza ehe quest'aeeaparramento avvenga in viola- zione di un diritto individuale dei danneggiato 0, per 10 meno, di on prineipio generale di diritto quale e l'obbligo generale di non agire eontrariamente all buona fede. I primi due enteri si sono realmente verificati nel easo eonereto; on dubbio non pob sossistere ehe eirca l'esistenza deI terzo. Or , non e seriamente diseutibile ehe i paeehi della eon- venuta possono rar naseere, di primo aeehito, l'idea ehe si tratti di meree di origine italiana, di sigari della Regia italiana. E, quand'anehe 1 denominazione c Toscano po- tesse venir eonsiderata come indieazione nsuale di qualitä, eome aggettivo della lingua parlata e di pubblieo dominio, pure la eombinazione della qualifiea Toseana regia eoi eolori nazionali italiani non ha e non puo avere altro intento ehe quell0 di indu1'1'e in e1'1'ore il eompratore sull'origine della meree. Ne sia prova la spiegazione rtifieiosa ehe la conve- nuta non ha esitato di dare sulla portata dell parola regia ed altrest il passaggio dei rapporto eitato (ved. Fatti, C) della Soeieti dei Commerei nti in sigari e tabaeehi di Gi- nevra. 4. ObliptioneDreeht. NO 89. 583 E da questa eonsiderazione risulta ehe I'obbligo generale ieeondo iI quale ognuno e tenuto di agile buona fede, SI trova violato da parte della convenuta. A nuUa sene a que- 8t'uitUn I'invocare 11. diversita dei paeehi, ehe, da una parte, la domanda non si limita alla proibizione dell'uso dei paeehi 4t'uali e dall'altra ne Suno puo vietare all'attriee di met- tere in' enmmereio degli involueri eon la denominazione c Re: gia italiana inveee deI titolo c Direzione generale delle ?n- vative italiane lJ) e di usare della parola c rep 0 c RegI e dei eolori nazionali italiani a suo beneplacito, in tutte le eombinazioni possibili. Che se l'attriee volesse far uso di questo suo diritto, la possibilita di on eqoivoeo sull'origine della meree non sarebbe phi contestabile, eqoivoeo ehe sta- rebbe in rapporto di eausa ad effett cogli. atti de eonve nuta. Basta la possibilita anche futura di eo ?ne CIrea l' origine della meree; non e riehiesta la posSlbilitä. attuale di un inganno sulla forma esteriore, sull'involuCfo deI pro- dotto. . 3. -Constatato eosll'atto di eoneorrenza slaale per VI0- lazione di un prineipio generale di diritto, non oncorrnrenb rieereare se la eonvenuta otfenda altres! un diritto zndtm,- duale dell'attriee. E se anehe si puo a ragione pretendere ehe g1i stemmi pubbliei ei eolori nazionali sinno di dominio pubblieo e non suseettibili di privato monopollo, e eeno eh 10 Stato ha diritto' all'uso della parola c regia ,. e deI colon nazionali quando esercita on'industria od on eommerci S?tto questi marchi. Tali designazioni sono delle earattenstiehe individuali nel senso pin stretto della parola per 10 Stato me- desimo; non e qoindi lecito ad altre persone di. usarne allo seopo di far eoncorrenza all0 Stato stesso. Vero e! per quanto eoneerne i colori nazionali, e data la p08snbillta .del- I'identita da parte di diversi Stati. Ma questa eonslderazlone tuttavia non regge quando le eireostanze e le altre eonerete indieazioni addilano specialmente e ehiaramente uno di questi Stati. . . 4. -In relazione ai motivati di eui sopra, potrebbesl dl- seutere sulla eonvenienza di fissare in qnesto sede l'importo
566 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. dei danni dovuti all'attrice 0 quella di rimandare Ia fissa- zione Ilei medesimi al giudice cantonale. U na fissazione ex aequo et bono da parte di questo giudice non e tuttavia cou- traria aHa Legge sull'organizzazione giudiziaria federale e sembra altrettanto piu indicata nel easo conereto, ehe nel- l'intenzione stessa della Ditta istante Ia questione dei danni ha un'importanza puramente aecessoria, suo intento prinei- pale essendo, eome fu dichiarato in eorso di causa, quello di ottenere una decisione di massima. In relazione a questa di- chiarazione e anche da ammettersi che una somma relativa- mente tenue di fr. 200 basti a salvaguardare i diritti e gli interessi dell'attrice;- pronuncia: L'appellazione della Ditta attrice, F. Moro-Simon, in Zu- rigo, e ammessa e la s.entenza 6 luglio 1911 della Camera civile deI Tribunale di Appello deI Cantone Ticino riformata nel senso ehe e proibito alla Ditta convenuta di vendere sotto la leggenda Toscana regia ed in pacchi portanti i colori nazionali italiani (tricolore) i sigari cosidetti t03cani da essa fabbricati e la fabbrica convenuta obbligata a pagare alla Ditta attrice la somma di fr. 200 a titol0 di indennizzo. 90. llrleif btf I. cJiuUdteiCuug v.nt 19. Hit.6et 1912 in Sad)en tegfefJ etl. u. ?8er ... tl., gegen .6tltt, SU. u. er. efL Unlauterer Wettbewerb. Täuscllende Nachahmung l'on Zi.'l(ll"ettett- schachteln. Objektive und sltbjektil'e Ml!rkmale des unlautereIl WI'tt- bewerbes. A. -mUt Urteil Mm 3. .Juli 1912 Clt bCl JtClntonnge,. rid)t Ibt. (dlen in l orHegenber treitfane erfannt: a Jtlage:: begent'en ßiff. 1 ift bollftänbig, ba Mlage6egenren ßiff. 2 im rebuaierten !Betrage on 100 r. gefd)ünt, im übrigen tft bie tlage abgewiefen. B. -05egen tiejeß Urteif Clt bfr lBef agte gültig bie etU .. , f l 4. Obligationenrecht. N° 90.
fung Cln bd nnbeigerid t ergdffen unb bd ßegenren gejlellt unb uegtünbet; i fri bCl Clngefod tene Urteil Cluf3nnWen unb bie t Qge im l olIen Umfange auamueifen, el ent. fri bie streitfad)e i Ut unanme ber il1tgetragenen Bell,)enmitteI an bie morinftana aurltcfaullleifen. , C. - er jtHlger (lt in feiner ernfungnantwort uwetrung ber Berufung unI ejlatigung b Clngetod)tenen Urteile uron" trag1, ma nbengertd t aient in rwägung: