Art. 56 OG; Art. 58 OG; Art. 182 OG; Hague Convention of 12 June 1902, Art. 8: public-law complaint inadmissible where the challenged questions concern federal civil law and are susceptible of civil appeal. Treaties approved and promulgated by the federal authorities form part of federal law and, in civil matters, are to be treated like statutory federal norms. Equality arguments cannot transform a complaint into a public-law remedy when the alleged unequal treatment results from the application of a valid federal rule; review then belongs to the civil appellate route, not to the public-law complaint.
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze, rt. 5 ßiff. 1 nint. ber au bie efür ung er !Bor::: munbfnaftßoenßrbe, eß mönten bie ;l eleute .S),ebtger bte /Ref,ur::: rentin üoerreben, auf bie aUßoebungeue ;nnfnabtgung 3 U ler3t '" ten, fann bie e lormunbung nint rentnerttgen. m:a be fte l! '..ht "utrenommen ttleroen ba13 bte ffiefurrentm '6etm mer- taun ttt"1 ,. 0 '. b ß- ft biefer ;n!fd)abiguttg ber efal r funfttgen m:otfta eß au ge- f: t ware: 'oie /Refurreutin leIoft tft nad) ,b:m ßeugtttHe beß e: inbenrafibettten lon mnterfingen aroett1 am unb fna:fam, f.1) : bamit gered)net werben banf, fie fet. im 5tanbe, mtt rbelt i9ren Unterl aIt u oefh:eitett i fur bnß .fi:tttb foUte aber bnrd) be !Berirag, ben bie rmenoel orlle mt! bett l eleulen S)entger ge- fd)loffen at, bod) ttlol l in i1lt'einenb:r 5ffietfe gelorgt fem: Unte: biefen Umfiänben oraunt nint genruft 3 u werben, 00 bte n nal me ber fatttonalen iSel ßrben, e mßnten 'oie ;l eIeute, Sd c :: biger bie /Returrenttn 3um !Ber3id)t auf bie eltenbmad)ung tI r:t orllerung oewegen, auf antenm 13iger runblage ßerul e unb fUt: baß iSuttbeßgerint lerßmblt tet. :tlemnacf) l at baß unbeßgeridtt erhnnt: :tler /Reflttß ttlitb 9ut9cf)eif3en unb ber efdtluu beß, /Regie:: rungßrateß oetreffenb bie ;ntmfmbigutt9 ber /Refurrentm lom 27. smaq 1909 aufgenobett. V. Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuite pour dettes et faillite. !Bergt illr. 51 ;r l,1. 2, 91r. 75 ;rttl. 2 u. 5. VI. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 67. 411 VI. Organisation der Bundesrechtspflege. Organisation judiciaire federale. 67. Sentenza. dei 3 marzo 1909 nella causa Rizzi. Inammissibilita di un ricorso di diritto pubbIico per pretesa vio- lazione dell'art. 8 della Convenzione delI' Aia 12 giugno 190'2 sul divorzio e pretesa violazione dell'art. 4 CF, in casi in cui le que- stioni sollevate siano suscettibili di ricorso civile (appello). Ca- rattere di diritto federale (art. 56 LOGF) della disposizione con- tenuta all'art.8 della detta Convem:ione.
-A Rizzi Enrico, italiano d'origine, da Milano, ma do- mieiliato da Iunghi anni in Bellinzona e cola ammogliatosi il 29 novembre 1890 eon Matilde Domeniconi da Lugano, veniva con deereto deI Consiglio federale 24 maggio 1907 accor- dada l'autorizzazione a farsi ammettere come cittadino sviz- zero in un cOlnllne e eantone della Confederazione, ed in base a tale atto accordata Ia cittadinanza comunale di Auressio e ticinese, quest'ultima eon decreto granconsigliere 12 giugno 1907. Detta cittadinanza veniva estesa, oitre che al petente, ai di lui quattl'o figli Arrnando, Enrieo, Annita e Giuseppe- ma non alla moglie Matilde, ehe veniva eselusa nel decreto deI Consiglio federale percbe - legalmente separata dal marito -. In realtä fra i coniugi suddetti era gia stata pro- mossa azione di divorzio in data ehe non risulta esattamente dall'incarto -ed il Tribunale distrettllale di Bellinzona, con sentenza 12 gennaio 1898, passata in cosa giudicata, pro- nunciava Ia separazione di letto e di mensa fra i coniugi prefati. Successivarnente avveniva una riconciliazione fra gli stessi. La rnoglie ritornava a convivere col rnarito e vi restava sino al principio deI 1905. Nel corso di quell'anno abbando- nava il domicilio conillgale e trasferivasi all'estero con certo Gritti Francesco, col quale sernbra convivere attuaIrnente in Milano. Il marito, acquistata Ia cittadinanza svizzera, inten- tava percio di nuovo azione di divorzio in data 16 lugIio 1907,
412 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1I. Abschnitt. Bundesgesetze. azione aUa quale aderiva anche la moglie e ehe veniva accolta dal Tribunale di Bellinzona-Riviera con giudizio 7 settembre 1901. Ma su appello deI Procuratore pubblico della giurisdi- zione sopracenerina, il Tribunale di appello deI Tieino annul- lava lä sentenza di prima istanza e dichiarava l'azione di di- vorzio irrieevibile. Questa deeisione deI giudice di appello e motivata essenzialmente sul disposto dell'art. 8 della Con- venzione internazionale deU' Aia 12 giugno 1902 il quale, pre- visto il easo di domande di divorzio fra eoniugi di nazionalitä. differente, dispone ehe se i eoniugi non sono della stessa nazionalitä, Ia Ioro ultima legislazione eomllne dovra, per l'applieazione degli artieoli preeedenti, essere eonsiderata come loro legge nazionale :.. Ora, aggiunge il Tribunale di appello, Ia moglie Rizzi e rimasta a tenore deI decreto deI Consiglio federale di nazionalitä italiana; Ia legge ehe regola i rapporti matrimoniali dei due eoniugi e quindi quella ita- liana, e siecome la stessa non ammette, eome e noto, l'istituto deI divorzio, non pub una simile domanda venire formulata in virtu dell'art. 1 della suceitata eonvenzione. 2° -E contro questo giudizio in data 21 settembre 1908 ehe Rizzi Enrico insorge in via di ricorso di diritto pubblico al Tribunal federale, conehilldendo all'annullazione deI giu- dizio suddetto ed al rinvio degli atti per una decisione ulte- riore, in appoggio speciaJmente delle considerazioni seguenti. La sentenza 12 giugno 1898 deI Tribunale distrettuale di Bellinzona essere nulla, perehe in Isvizzera secondo la vigente legislazione non pub essere domandata ne deeretata la sepa- razione di letto e di mensa in modo definitivo. Poi sussegllen- temente a questa sentenza, i eoniugi Rizzi si rieoneiliarono e eonvissero di nuovo insieme proereando due altri fig1i, Annita, nel10 giugno 1902, e Giuseppe, nel 12 giugno 1904, ehe furono ammessi aHa cittadinanza svizzera nel deereto deI Consiglio federale. Non si comprende quindi eome questi abbia potuto escluderne la moglie -siccome da lui legal- mente separata -. La nostra legge federale sullo stato civile ammette il di- vOl'zio. Essendo il Rizzi cittadino svizzero, domieiliato da VI. Organisation der Bundesrechtspllege. No 67.
oltre un ventennio nel Ticino ed essendo pure la di lui moglie d'origine svizzera, attinente di Lugano, sono applieabili in eoncreto le Ieggi svizzere. Non si pub trattare il Rizzi diffe- rentemente dagli altri svizzeri; togliendogli il diritto a doman- dare il divorzio, gli si erea una posizione inferiore a quella degli altri cittadini e si crea in suo odio e pregiudizio una enorme disparita di trattamento in urto all'art. 4 CF. . L'art. 56 della legge sulIo stato eivile dispone bensl, circa 1 matrimoni tra forestieri, ehe l'istanza per divorzio non pub essere ammessa, se non quando viene provato ehe 10 Stato a cui i coniugi appartengono rieonoseera il giudizio ehe sara pronuneiato. Ma secondo Ia giurisprudenza deI Tribunale fe- derale (ved. fra altre Ia sentenza 5 giUgDO 1901 neUa causa Kessler c. Tsehank), questo dispositivo trova la sua appliea- zione solo nel easo in eui entrambi i eoniugi siano forestieri. E neppure e invocabile l'art. 8 della Convenzione interna- zionale delI' Aia, essendo i coniugi Rizzi entrambi svizzeri il marito per l'aequisto della naturalizzazione e Ia moglie er Ia sua origine od attinenza. D'altronde la moglie segue sempre 10 stato e eondizione deI marito; questo e eanone di diritto pubblieo.
-N eHa sua risposta, Ia sig ra Matilde Rizzi diehiara di anso.ciarsi al ricorso. Da parte sua, il Tribunale di appello rmVla semplieemente ai motivati della querelata senteDza. In Jiritto:
414 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. se si verifica anche l'ultimo degli estremi voluti della legge org. giud. fed., vale a dire se Ie questioni proposte nel ricorso sono di natura da doversi decidere in base al diritto federale. Che, qualsiasi interpretazione vogIia darsi anehe al disposto dell'art. 182 della Iegge fed. org. giud., statuente ehe non si fa luogo a rieorso di diritto pubblieo eontro decisioni di autorita eantonali ehe violino delle leggi civili 0 penali federali" e quand'anehe Ia pratiea deI Tribunale federale sia eostante nell'ammettere Ia possibilita di un rieorso di diritto pubblieo, anehe eontemporaneamente all'appello, su questioni di diritto pubblieo ehe non possono essere 8011e- vate in via di rieorso di diritto civile, certo e ehe non puo essere ammesso in cause di diritto civile un ricorso di diritto pubblico in luogo e vece deI rimedio principale di legge del- l'appelIo, qualora le questioni sollevate siano per Ioro natura tali da poter essere vagliate e decise dal giudice civile. Su questo punto non vi e nessuna divergenza ne fra gli autori, ne nella pratiea di questa Corte. (Ved. raec. uff. 27 p. I, pag.182.) 2. -La ricevibilita deI ricorso dip ende quindi in realta dal vedere se Ia questione dell'applicabilitä della regola in- scritta all'art.8 della Convenzione den'Aia 12 giugno 1902 sia da eonsiderare eome una questione di diritto federale a sensi dell'art. 56 della Iegge org. giud. fed. Che su questo punto di questione convergono in ultima analisi tutte Ie addu- zioni deI rieorso. Esso fa bensl eapo anehe ad nna pretesa posposizione 0 violazione dei diritti deI rieorrente quale eit- tadino svizzero, in quanto gli viene negato il diritto al divor- zio saneito dalla Iegislazione federale e quindi ad una pre- tesa disuguaglianza davanti Ia Iegge 0 lesione dell'art. 4 CF. Ma va da se ehe anehe questo appoggio deI ricorso non viene e non puo essere aeeampato dal rieorrente ehe in relazione e eome eonseguenza dell'affermata inappIieabilita deI disposto dell'art. 8 della Convenzione dell' Aia, potendosi forse parlare di una disuguaglianza effettiva, ma non di una disuguaglianza d'ordine ineostituzionale davanti alla legge in casi in cui la detta disuguaglianza 0 disparita di trattamento risulti dal- VI. Organisation der Bundesrechtspflege. N0 67.
l'applicazione di una norma voluta e sancita espressamente dal legislatore. Alle quali norme vanno naturalmente equipa- rate senz'altro quelle risultanti dell'applieazione di una con- venzione internazionale. Cosl deI pari il rieorrente sembra voler contestare nel proprio rieorso l'attendibilita della premessa di fatto dal quale e partito il giudiee eantonale, ehe sia eioe Ia moglie deIl'attore da eonsiderarsi tuttora come di nazionalita ita- liana. E questa eontestazione viene da lui sollevata tanto a riguardo dell'attinenza svizzera originaria della convenuta, quanto a riguarclo di un preteso errore ineorso nel deereto 24 maggio 1907 deI Consiglio federale. Ma su quest'ultimo punto e appena il easo di osservare ehe, data anehe l'esistenza di un simile errore, non sarebbe nel compito costituzionale di questo giudiee, ne eome Corte di diritto pubbIico, ne eome Corte di diritto civile di rettifiearlo. E quanto alla prima allegazione, e aftatto evidente, tanto in base al diritto svizzero, quanto in base al diritto italiano, ehe Ia sig ra Rizzi, svizzera d'origine, ha perduto Ia propria nazionalitä unendosi in matrimonio eon un attinente di un altro Stato, eOSl ehe per riaequistare Ia propria nazionalitä. originaria, avrebbe dovuto essere inglobata nell'acquisto fatto posteriormente dal marito di questa nazionalita. Non pub quindi a questi appoggi deI ricorso (ehe non vengono deI resto invoeati ehe aeeessoriamente, non fatti oggetti di eonelusione formale), attribuirsi un valore intrinseeo speciale (a parte Ia questione della 101'0 proponibilita anche in un ricorso di di- ritto eivile), e eome uni ca base sostanziale deI ricorso rimane nnicamente Ia questione deH'applieabilita deI disposto del- l'art. 8 della Convenzione suceitata. 3. - Ora, seeondo Ia giurisprudenza eostante di questa Corte, devonsi le norme sancite in materia civile in trattati internazionali, in ispeeie quelle contenute neUa Convenzione intemazionale dell' Aia deI 12 giugno 1902, eonsiderarsi in- dubbiamente eome parti integranti deI diritto federale, e eio tanto nel easo, ehe non e qui il easo di discutere, ehe si vo- gliano le stesse riguardare come aventi earattere di vere e
1... Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. proprie disposizioni materiali di diritto interno, come al pro- nunciato deI Tribunale federale, racc. uff. vol. 33 II, pag. 483 quanta nel easo ehe no.n si .attribnisea Ioro s n?n n ;arnt tere di norme internazlOnah, destIllate ad appJamre 1 confhttl ehe potrebbere insorgere dall'applieazione unilaterale deI di- ritto interno od attinenti di un altro Stato. Tanto nell'uno, quanta nell'altro caso, le norme eontenute neUa Convel1zione internazionale dell' Aia, in ispecie quelle dell'art. 8, sono da eonsiderarsi non co me regole defluenti da un diritto estnro e quindi non soggette al giudieato di questa Corte! a senSl del- l'art. 56 LO ma co me regole di diritto internazlOnaIe, aeeet- tate e prom'ulgate dalle competenti Autorita. fe?e.rali e quindi da equipararsi nelIa loro portata e valore glnndlco.e ternt riale alle altre norme legislative ammesse dal poten federah. Come i1 Tribunale federale ebbe gia a dichiarare a piu ri- prese, nessull dubbio venne mai proposto a riguardo del- l'applieazione dell'art.56 LO per eio ehe concern l,e .eon- venzioni internazionali sulla protezione della propfleta mdu- striale letteraria od artistiea. La possibilita di un appello non venne ' mai eontestata per eause di tal genere. Ora 10 stess valore deve anche attribuirsi aUa Convenzione dell' Aia rego- lante i eonflitti in materia di matrimonio (ved. in questo sens anehe i1 messaggio deI Consiglio federale, pag. 886). Nel easo eonereto, trattasi poi in modo speciale non dell questione piu eomplessa di vedere in qual senso debba fl- guardarsi I'applicazione, prevista eventualmente all' rt. 2 della Convenzione, dei diritto patrio di un attinente stramero (ved. la sentenza gia sopracitata, race. uff. 33 II, pag. 483), ma solo di esaminare se, data la nazionalita italiana delI 'uno dei co- niugi, (questione risolta per questa Corte dal decreto del Consiglio federale e che in ogni easo. avrebb .ess.a ure, .enme punto pregiudiziaIe, potuto sollevarsl davantl 11 gmdlce elv.Ile), sia stato dalI'istanza superiore eantonale declinato a ragIOne od a torto l'esame della proposta azione di divorzio in reJa- zione agli art. 8 e 1 della piu volte citata Convenzione, vale a dire se in forza dei disposti suddetti di questa Convenzione sia stata pronunciata 0 meno a ragione l'inammissibilita ma- VL Organisation der Bundesreehtsptlege. N° 68.
teriale di un'azione di divorzio, stante Ia deficienza di questo istituto nella legislazione patria delI 'uno dei conuigi. Ora non vi e nessun dubbio ehe detta questione sarebbe stata suseet- tibile di un rieorso di diritto civile. Per questi motivi, Il Tribunale federale pronuncia: Non si entra in materia sul ricorso per titolo di irricevi- bilitä. 68. ltrlrif ttOut 9. uui 1909 tn 5ad)en "f.,tu gegen !ltntUU!l t"t b "utOU mffi"ufnt. Inkompetenz des Bundesgerichts zur Behandlung eines Rekurses wegen Verletzung de1' Rechtsgleichheit anlässlich der Handhabung des Zivil- standsgesetzes seitens der vollziehenden Behörden. insbesondere durch Auslegltng von Art. 7 de. selben in dem Sinne, dass Adelsprädikate von Schweizerbürgern in den Zivilstandsregistern keine Aufnahme finden dürfen. A. - er mefunent tft am 28. 'lfVri( 1851, a , l 509n be 3litterß ugert bon ttenbl.H'f, im roflgeröogtum aben, ge. boren worben. 'lfm 5. ID,iir ö 1869 tft t9m burd) jßavft jßtuß IX bel' itel eine, l rnfen berUe9ell worben. 6Viiter, in ben ,3a9ren 1877 unb 1878, muat'o er baß ürgmed)t bel' emeinbe i6etn unb beß oStantonß 6d)aff9aufen unb erfolgte feine :intrngung in baß 6tanbeßregifter a( ,,'lfnton S)einrid ugert, raf bon at:pinel/. IRm 8. weat 1904 oeftCitigte l)er oStönig bon taHen bem 3lefumnten ben itel eine rafen )on ar:pine. (m 24. e3ember 1904 erlauote bel' 3legtet'UnHnt'Qt beß oStantonß 6d)aff9aufen bem 9wtigen 1Refumnten, in ber 91amennfü9rung bie morte "S)einrtdj ugert" wegöulaffen unb fortan nur ben l(amen IRnton raf l)on ar:pine au fül)ren. tefer efdjruf3 ltntrbe im 3t )Hftanbnregiiter lOrgemerft. B. -'lfnliiflUd) einer Orbenßlmlet9ung an ben geuttgen 3le fut't'enten erfunbigte fid) bie 3legimmg bon Dftretd) Ungarn beim fcl)wciaetifdjen unbeßrat borü6cr, ob l)er 3lefurrent beredj.