A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze,
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27. smaq 1909 aufgenobett.
V. Schuldbetreibung und Konkurs.
Poursuite pour dettes et faillite.
!Bergt illr. 51 ;r l,1. 2, 91r. 75 ;rttl. 2 u. 5.
VI. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 67. 411
VI. Organisation der Bundesrechtspflege.
Organisation judiciaire federale.
67. Sentenza. dei 3 marzo 1909 nella causa Rizzi.
Inammissibilita di un ricorso di diritto pubbIico per pretesa vio-
lazione dell'art. 8 della Convenzione delI' Aia 12 giugno 190'2 sul
divorzio e pretesa violazione dell'art. 4 CF, in casi in cui le que-
stioni sollevate siano suscettibili di ricorso civile (appello). Ca-
rattere di diritto federale (art. 56 LOGF) della disposizione con-
tenuta all'art.8 della detta Convem:ione.
-A Rizzi Enrico, italiano d'origine, da Milano, ma do-
mieiliato da Iunghi anni in Bellinzona e cola ammogliatosi il
29 novembre 1890 eon Matilde Domeniconi da Lugano, veniva
con deereto
deI Consiglio federale 24 maggio 1907 accor-
dada l'autorizzazione a farsi ammettere come cittadino sviz-
zero in un cOlnllne e eantone della Confederazione, ed in base
a tale atto accordata
Ia cittadinanza comunale di Auressio e
ticinese, quest'ultima
eon decreto granconsigliere 12 giugno
1907. Detta cittadinanza veniva estesa, oitre che al petente,
ai di lui quattl'o
figli Arrnando, Enrieo, Annita e Giuseppe-
ma non alla moglie Matilde, ehe veniva eselusa nel decreto
deI Consiglio federale percbe - legalmente separata dal
marito
-. In realtä fra i coniugi suddetti era gia stata pro-
mossa azione di divorzio in data ehe non risulta esattamente
dall'incarto -ed il Tribunale distrettllale di Bellinzona, con
sentenza 12 gennaio 1898, passata in cosa giudicata,
pro-
nunciava Ia separazione di letto e di mensa fra i coniugi
prefati. Successivarnente avveniva una riconciliazione fra
gli
stessi. La rnoglie ritornava a convivere col rnarito e vi restava
sino al principio deI
1905. Nel corso di quell'anno abbando-
nava il domicilio conillgale e trasferivasi all'estero con certo
Gritti Francesco,
col quale sernbra convivere attuaIrnente in
Milano. Il marito, acquistata Ia cittadinanza svizzera, inten-
tava percio di nuovo azione di divorzio in data 16 lugIio 1907,
412 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1I. Abschnitt. Bundesgesetze.
azione aUa quale aderiva anche la moglie e ehe veniva accolta
dal Tribunale di Bellinzona-Riviera con giudizio 7 settembre
1901. Ma su appello deI Procuratore pubblico della giurisdi-
zione sopracenerina,
il Tribunale di appello deI Tieino annul-
lava
lä sentenza di prima istanza e dichiarava l'azione di di-
vorzio irrieevibile. Questa deeisione deI giudice di appello e
motivata essenzialmente sul disposto dell'art. 8 della Con-
venzione internazionale deU' Aia 12 giugno 1902 il quale, pre-
visto
il easo di domande di divorzio fra eoniugi di nazionalitä.
differente, dispone ehe se i eoniugi non sono della stessa
nazionalitä, Ia Ioro ultima legislazione eomllne dovra, per
l'applieazione degli artieoli preeedenti, essere eonsiderata
come loro legge nazionale :.. Ora, aggiunge il Tribunale di
appello, Ia moglie Rizzi e rimasta a tenore deI decreto deI
Consiglio federale di nazionalitä italiana; Ia legge ehe regola
i rapporti matrimoniali dei due eoniugi e quindi quella ita-
liana, e siecome la stessa non ammette, eome e noto, l'istituto
deI divorzio, non pub una simile domanda venire formulata
in
virtu dell'art. 1 della suceitata eonvenzione.
2° -E contro questo giudizio in data 21 settembre 1908
ehe Rizzi Enrico insorge in via di ricorso di diritto pubblico
al Tribunal federale, conehilldendo all'annullazione deI giu-
dizio suddetto ed al rinvio degli atti
per una decisione ulte-
riore, in appoggio speciaJmente delle considerazioni seguenti.
La sentenza 12 giugno 1898 deI Tribunale distrettuale
di
Bellinzona essere nulla, perehe in Isvizzera secondo la vigente
legislazione non
pub essere domandata ne deeretata la sepa-
razione di letto e
di mensa in modo definitivo. Poi sussegllen-
temente a questa sentenza, i eoniugi Rizzi si rieoneiliarono
e eonvissero di nuovo insieme proereando due altri
fig1i,
Annita, nel10 giugno 1902, e Giuseppe, nel 12 giugno 1904,
ehe furono ammessi aHa cittadinanza svizzera nel deereto
deI Consiglio federale. Non si comprende quindi eome questi
abbia potuto escluderne la moglie -siccome
da lui legal-
mente separata -.
La nostra legge federale sullo stato civile ammette il di-
vOl'zio. Essendo il Rizzi cittadino svizzero, domieiliato da
VI. Organisation der Bundesrechtspllege. No 67.
oltre un ventennio nel Ticino ed essendo pure la di lui moglie
d'origine svizzera, attinente di Lugano, sono applieabili in
eoncreto le Ieggi svizzere.
Non si pub trattare il Rizzi diffe-
rentemente dagli altri svizzeri; togliendogli
il diritto a doman-
dare il divorzio, gli si erea una posizione inferiore a quella
degli altri cittadini e si crea in suo odio e pregiudizio una
enorme
disparita di trattamento in urto all'art. 4 CF.
. L'art. 56 della legge sulIo stato eivile dispone bensl, circa
1 matrimoni tra forestieri, ehe l'istanza per divorzio non pub
essere ammessa, se non quando viene provato ehe 10 Stato
a cui i coniugi appartengono rieonoseera
il giudizio ehe sara
pronuneiato. Ma secondo Ia giurisprudenza deI Tribunale fe-
derale (ved. fra altre Ia sentenza 5 giUgDO 1901 neUa causa
Kessler
c. Tsehank), questo dispositivo trova la sua appliea-
zione solo nel easo in eui entrambi i eoniugi siano forestieri.
E neppure
e invocabile l'art. 8 della Convenzione interna-
zionale delI' Aia, essendo i coniugi Rizzi entrambi svizzeri il
marito per l'aequisto della naturalizzazione e Ia moglie er
Ia sua origine od attinenza. D'altronde la moglie segue sempre
10 stato e eondizione deI marito; questo e eanone di diritto
pubblieo.
-N eHa sua risposta, Ia sig
ra
Matilde Rizzi diehiara di
anso.ciarsi al ricorso. Da parte sua, il Tribunale di appello
rmVla semplieemente ai motivati della querelata senteDza.
In Jiritto:
- -La ricevibilita deI rieorso, eome ricorso di diritto
pubblico, in UDa causa di divorzio, quindi di diritto civile, e
contro
u.na sentenza della Corte superiore cantonale, statuente
sul mento dena domanda, vale a dire sulla ammissibilitä ma-
teriale della proposta azione di divorzio, non su una sempliee
questi?ne d'ordine
0 di procedura (ved. art. 58 della Legge
ong. lUd. fed.), dipende anzitutto dal vedere se sulle que-
stIOm sollevate nel neorso potevasi l'attore appellare in via
di rieorso
di diritto civile al Tribunale federale, 0 eon altre
parole, stante l'esistenza degli altri requisiti legali
gill aeeen-
nati
per l'ammissibilitä. dell'appello, causa di natura eivile
(art. 56) e sentenza di merito
di un istanza superiore (art. 58),
414 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
se si verifica anche l'ultimo degli estremi voluti della legge
org. giud. fed., vale a dire se
Ie questioni proposte nel ricorso
sono di natura da doversi decidere
in base al diritto federale.
Che, qualsiasi interpretazione vogIia darsi anehe al disposto
dell'art. 182 della Iegge fed. org. giud., statuente ehe
non
si fa luogo a rieorso di diritto pubblieo eontro decisioni di
autorita eantonali ehe violino delle leggi civili 0 penali
federali" e quand'anehe Ia pratiea deI Tribunale federale
sia eostante nell'ammettere Ia possibilita di un rieorso di
diritto pubblieo, anehe eontemporaneamente all'appello,
su
questioni di diritto pubblieo ehe non possono essere 8011e-
vate in via di rieorso di diritto civile, certo e ehe non puo
essere ammesso in cause di diritto civile un ricorso di diritto
pubblico
in luogo e vece deI rimedio principale di legge del-
l'appelIo, qualora le questioni sollevate siano per Ioro natura
tali da poter essere vagliate e decise dal giudice civile.
Su
questo punto non vi e nessuna divergenza ne fra gli autori,
ne nella pratiea di questa Corte. (Ved. raec. uff. 27 p. I,
pag.182.)
2. -La ricevibilita deI ricorso dip ende quindi in realta
dal vedere se Ia questione dell'applicabilitä della regola in-
scritta all'art.8 della Convenzione den'Aia 12 giugno 1902
sia da eonsiderare eome una questione di diritto federale a
sensi dell'art. 56 della Iegge org. giud. fed.
Che su questo
punto di questione convergono in ultima analisi tutte
Ie addu-
zioni deI rieorso. Esso fa bensl eapo anehe ad nna pretesa
posposizione
0 violazione dei diritti deI rieorrente quale eit-
tadino svizzero, in quanto gli viene negato il diritto al divor-
zio saneito dalla Iegislazione federale e quindi ad una pre-
tesa disuguaglianza davanti Ia Iegge 0 lesione dell'art. 4 CF.
Ma va da se ehe anehe questo appoggio deI ricorso non viene
e non
puo essere aeeampato dal rieorrente ehe in relazione
e eome eonseguenza dell'affermata inappIieabilita deI disposto
dell'art. 8 della Convenzione dell' Aia, potendosi forse parlare
di una disuguaglianza effettiva, ma non di una disuguaglianza
d'ordine ineostituzionale davanti alla legge in casi in cui la
detta disuguaglianza
0 disparita di trattamento risulti dal-
VI. Organisation der Bundesrechtspflege. N0 67.
l'applicazione di una norma voluta e sancita espressamente
dal legislatore. Alle quali norme vanno naturalmente equipa-
rate senz'altro quelle risultanti dell'applieazione di una con-
venzione internazionale.
Cosl deI pari il rieorrente sembra voler contestare nel
proprio rieorso l'attendibilita della premessa di fatto dal
quale
e partito il giudiee eantonale, ehe sia eioe Ia moglie
deIl'attore da eonsiderarsi tuttora come di nazionalita
ita-
liana. E questa eontestazione viene da lui sollevata tanto a
riguardo dell'attinenza svizzera originaria della
convenuta,
quanto a riguarclo di un preteso errore ineorso nel deereto
24 maggio 1907 deI Consiglio federale. Ma su quest'ultimo
punto
e appena il easo di osservare ehe, data anehe l'esistenza
di
un simile errore, non sarebbe nel compito costituzionale
di questo giudiee, ne eome Corte di diritto pubbIico, ne eome
Corte di diritto civile di rettifiearlo.
E quanto alla prima allegazione,
e aftatto evidente, tanto
in base
al diritto svizzero, quanto in base al diritto italiano,
ehe
Ia sig
ra
Rizzi, svizzera d'origine, ha perduto Ia propria
nazionalitä unendosi in matrimonio eon un attinente di un
altro Stato, eOSl ehe per riaequistare Ia propria nazionalitä.
originaria, avrebbe dovuto essere inglobata nell'acquisto fatto
posteriormente dal marito
di questa nazionalita. Non pub
quindi a questi appoggi deI ricorso (ehe non vengono deI resto
invoeati ehe aeeessoriamente, non fatti oggetti
di eonelusione
formale), attribuirsi
un valore intrinseeo speciale (a parte Ia
questione della
101'0 proponibilita anche in un ricorso di di-
ritto eivile), e eome uni ca base sostanziale deI ricorso rimane
nnicamente
Ia questione deH'applieabilita deI disposto del-
l'art. 8 della Convenzione suceitata.
3. -
Ora, seeondo Ia giurisprudenza eostante di questa
Corte, devonsi le norme sancite in materia civile in trattati
internazionali, in ispeeie quelle contenute
neUa Convenzione
intemazionale dell'
Aia deI 12 giugno 1902, eonsiderarsi in-
dubbiamente eome parti integranti deI diritto federale, e eio
tanto nel easo, ehe non e qui il easo di discutere, ehe si vo-
gliano le stesse riguardare come aventi earattere di vere e
1... Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
proprie disposizioni materiali di diritto interno, come al pro-
nunciato deI Tribunale federale, racc.
uff. vol. 33 II, pag. 483
quanta nel easo ehe no.n si .attribnisea Ioro s n?n n ;arnt
tere di norme internazlOnah, destIllate ad appJamre 1 confhttl
ehe potrebbere insorgere dall'applieazione unilaterale deI di-
ritto interno od attinenti di un altro Stato. Tanto nell'uno,
quanta nell'altro caso, le norme eontenute neUa Convel1zione
internazionale dell' Aia, in ispecie quelle dell'art. 8, sono da
eonsiderarsi non
co me regole defluenti da un diritto estnro e
quindi
non soggette al giudieato di questa Corte! a senSl del-
l'art. 56 LO ma co me regole di diritto internazlOnaIe, aeeet-
tate e prom'ulgate dalle competenti Autorita. fe?e.rali e quindi
da equipararsi nelIa loro portata e valore glnndlco.e ternt
riale alle altre norme legislative ammesse dal poten federah.
Come i1 Tribunale federale ebbe gia a dichiarare a piu ri-
prese, nessull dubbio venne mai proposto a riguardo del-
l'applieazione dell'art.56 LO per eio ehe concern l,e .eon-
venzioni internazionali sulla protezione della propfleta mdu-
striale letteraria od artistiea. La possibilita di un appello non
venne ' mai eontestata per eause di tal genere.
Ora 10 stess
valore deve anche attribuirsi aUa Convenzione dell' Aia rego-
lante i eonflitti in materia di matrimonio (ved. in questo sens
anehe i1 messaggio deI Consiglio federale, pag. 886).
Nel easo eonereto, trattasi poi in
modo speciale non dell
questione piu eomplessa di vedere in qual senso debba fl-
guardarsi I'applicazione, prevista eventualmente all' rt. 2 della
Convenzione,
dei diritto patrio di un attinente stramero (ved.
la sentenza
gia sopracitata, race. uff. 33 II, pag. 483), ma solo
di esaminare se, data la
nazionalita italiana delI 'uno dei co-
niugi, (questione risolta per questa Corte dal decreto del
Consiglio federale e
che in ogni easo. avrebb .ess.a ure, .enme
punto pregiudiziaIe, potuto sollevarsl davantl 11 gmdlce elv.Ile),
sia stato dalI'istanza superiore eantonale declinato a ragIOne
od a torto l'esame della proposta azione di divorzio in
reJa-
zione agli art. 8 e 1 della piu volte citata Convenzione, vale
a dire se in forza dei disposti suddetti di questa
Convenzione
sia stata pronunciata 0 meno a ragione l'inammissibilita ma-
VL Organisation der Bundesreehtsptlege. N° 68.
teriale di un'azione di divorzio, stante Ia deficienza di questo
istituto nella legislazione patria
delI 'uno dei conuigi. Ora non
vi e nessun dubbio ehe detta questione sarebbe stata suseet-
tibile di un rieorso di diritto civile.
Per questi motivi,
Il Tribunale federale
pronuncia:
Non si entra in materia sul ricorso per titolo di irricevi-
bilitä.
68.
ltrlrif ttOut 9. uui 1909 tn 5ad)en
"f.,tu gegen !ltntUU!l t"t b "utOU mffi"ufnt.
Inkompetenz des Bundesgerichts zur Behandlung eines Rekurses wegen
Verletzung
de1' Rechtsgleichheit anlässlich der Handhabung des Zivil-
standsgesetzes seitens der vollziehenden Behörden. insbesondere durch
Auslegltng
von Art. 7 de. selben in dem Sinne, dass Adelsprädikate
von
Schweizerbürgern in den Zivilstandsregistern keine Aufnahme
finden dürfen.
A. - er mefunent tft am 28. 'lfVri( 1851, a , l 509n be
3litterß ugert bon ttenbl.H'f, im roflgeröogtum aben, ge.
boren worben. 'lfm 5. ID,iir
ö
1869 tft t9m burd) jßavft jßtuß IX
bel' itel eine, l rnfen berUe9ell worben. 6Viiter, in ben ,3a9ren
1877 unb 1878, muat'o er baß ürgmed)t bel' emeinbe i6etn
unb beß oStantonß 6d)aff9aufen unb erfolgte feine :intrngung in
baß 6tanbeßregifter a( ,,'lfnton S)einrid ugert, raf bon
at:pinel/. IRm 8. weat 1904 oeftCitigte l)er oStönig bon taHen
bem 3lefumnten ben itel eine rafen )on ar:pine. (m
24. e3ember 1904 erlauote bel' 3legtet'UnHnt'Qt beß oStantonß
6d)aff9aufen bem 9wtigen 1Refumnten, in ber 91amennfü9rung
bie morte "S)einrtdj ugert" wegöulaffen unb fortan nur ben
l(amen IRnton raf l)on ar:pine au fül)ren. tefer efdjruf3
ltntrbe im 3t )Hftanbnregiiter lOrgemerft.
B. -'lfnliiflUd) einer Orbenßlmlet9ung an ben geuttgen 3le
fut't'enten erfunbigte fid) bie 3legimmg bon Dftretd) Ungarn
beim fcl)wciaetifdjen unbeßrat borü6cr, ob l)er 3lefurrent beredj.