Art. 83 SchKG; provisional rejection of objection and bankruptcy warning; effect of appeal on the debt-release deadline. A provisional rejection of objection does not render the debt immediately enforceable for purposes of a bankruptcy warning until it has become final. Where the debtor appeals, the ten-day period for bringing the debt-release action begins only upon notification of the appellate judgment, not upon service of the first-instance decision. A pending criminal complaint concerning the underlying claim does not suspend the enforcement proceedings (consid. 2).
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 111. Sentenza. deI 25 settembre 1907 nella cau,sa Berna.sconi. Rigetto provvisorio di un'opposizione. Azione in liberazionej termine in caso di appello. n termine non eomincia a deeor- rere ehe dall'intimazione della sentenza di appello. Ad istanza di Otto Kreseberg, in La Chaux-de-Fonds,l'Uf- fieio di Mendrisio notifieava al ricorrente, il15 gennaio 1907, un precetto eseeutivo chiedente iI pagamento di franchi 4536 in dipendenza di un effetto cambiario protestato il 27 feb- braio 1906. Carlo Bernaseoni faceva opposizione al precetto, contestante dapprima I'autenticitä della propria firma figu- raute sulla lettera di cambio. Poscia ammetteva bensl Ia firma come autentica. ma pretendeva che Ia messa in giro della eambiale costituiva una truffa, affermando di avere egli rimesso nel 1893 due moduli di cambiale firmati in bianco al propria parente Carlo Fossati, col quale era in relazione di affari, moduli che piu tardi il Fossati, in seguito a dissen- sioni sopravvenute col Bernasconi e d'accordo col Kreseberg, doveva aver riempito in favore di quest'ultimo. Fatti per i quali il Bernasconi aveva sporto querela contro Fossati e Kreseberg. Con sentenza 26 marzo, intimata il 4 aprile, il Tribunale di Mendrisio pronunciava il rigetto dell'opposizione. Contro Ia quale sentenza il Bernasconi interponeva appello, doman- dando anche, in via provvisionale, Ia sospensione della sen- tenza impugnata, sospensione che veniva accordata dal pre- sidente deI Tribunale di appello in data dell'11 maggio. Piil tardi, il 16 giugno, l'appello veniva respinto dall'istanza su- periore, in seguito di ehe Bernasconi promuoveva azione in liberazione deI debito. In . questo intervallo, il 17 aprile, Kreseberg faceva notifi- care Ia comminatoria di fallimento. Bernasconi ricorreva aU' Autorita di vigilanza chiedendo I'annullazione di detta comminatoria, anzitutto perehe, in base ai disposti degli art. 158 e 359 della Proc. civ. tie., Ia sen- tenza deI Tribunale di Mendrisio, aecordante il rigetto d el- und KonkUfskammerc No 11 L
l'opposizione, non era esecutiva ehe col giorno 12 aprile, di modo ehe Ia comminatoria non poteva legalmente notificarsi che col giorno 20 dello stesso mese, poi perehe il credito era la conseguenza di un reato, per cui l'esecuzione non po- te va continuarsi fino a ehe il giudiee penale non si fosse pro- nunciato sulla querela sporta. n quale ricorso essendo stato respinto da ambp,due le istanze eantonali, viene ora riproposto aU' Autorita federale di vigilanza, colle stesse conclusioni e cogli stessi motivi giä fatti valere davanti il giudice cantonale. In dil'itto:
Il rigetto delI' opposizione essendo stato pronunciato provvisoriamente dal giudice competente, va da se ehe Ia denuncia penale sporta contro Kreseberg non pub avere per efI'etto di sospendere il corso dell'eseeuzione e, per eonse- guenza, di rendere nulla la comminatoria deI falIimento. 2° n solo punto da esaminarsi e quindi di sapere se la comminatoria e avvenuta a stregua di legge, in altri termini, se Ia notifica e avvenuta in un'epoca in cui il ereditore aveva diritto di domandarla. In linea di diritto non vi ha dubbio ehe il rigetto provvi- sorio di un'opposizione non da al creditore procedente ehe il diritto di chiedere un inventario 0 un pignoramento provvi- sorio (art. 83), ma ehe Ia eomminatoria deI fallimento non pub essere notifieata se non dopo ehe il rigetto provvisolio e divenuto definitivo, ossia dopo ehe il debitore ha laseiato trascorrere il termine legale di dieci giorni per introdurre l'azione in liberazione deI debito, 0 che Ia sua azione e stata respinta. Nel caso attuale Ia regolarita delIa notifica dipende quindi dalla questione di sapere se il 17 aprile, epoea in cui la detta notifica avvenne, il rigetto dell'opposizione accordato dal Tribunale di Mendrisio era divenuto definitivo; e siceome la decisione deI Tribunale di Mendrisio era stata, in tempo utile, fatta oggetto di appello, la soluzione da darsi a tale quesito dip ende a sua volta dalla questione di sapere se il termine di dieci giorni assegnato per intentare l'azione in liberazione deI debito, Ia cui inosservanza trasforma il rigetto provvisorio in rigetto definitivo, debba essere imputato dal- A8 :J3 J -1907
688 C. Ent,cheidungen der Schulductreibun gs-und Konkurskammer .
l'intimazione deI primo giudizio accordante il rigetto provvi-
sorio, oppure se, in caso di appello, esso non cominci a de-
correre ehe dall'intimazione della sentenza di appello.
Ora tale questione ha gia avuto dalle difIerenti sezioni deI
Tribunale federale una soluzione diversa. Nel mentre
Ia terza
sezione si pronunciava, in una serie
di giudicati, per Ia prima
alternativa, ammettendo che l'appello non sospende
il ter-
mine per l'introduzione dell'azione in liberazione deI debito
(ved. le sentenze Lehmann
vol. 8,
n° 18, ecc. ); Ia prima sezione, chiamata aHa sua volta
a decidere se un'azione introdotta solo entro dieei giorni
dopo notifieato
il giudizio di appello sul rigetto definitivo debba
considerarsi eome iniziata in tempo utile dal punto
di vista
dell'art. 83, aderiva
aHa seeonda alternativa e si pronuneiava
in senso affirinativo (ved. sentenza 2 marzo
1906 nelIa causa
Moor, ediz. sep., vol. 9,
n° 16 , aHa cui motivazione si
fa riehiamo). In questa divergenza di opinioni e Ia giurispru-
denza della prima sezione deI Tribunale federale che deve
prevaiere. La questione rientra difatti,
per la sua natura, negli
attributi della prima sezione, in
quanta ehe non e alt' Autorita
di vigilanza, ma, in ultima analisi, al giudice che statuisce sul
merito, a cui toeea di vedere se l'azione in liberazione deI
debito
fu 0 non fu introdotta in tempo utile.
Ne eonsegue ehe
il 17 aprile il deereto di rigetto dell'op-
posizione non era aneora divenuto definitivo, e ehe di conse-
guenza non poteva aneora farsi luogo ad una eomminatoria
di fallimento.
Per questi motivi,
Ia
Camera Eseeuzioni e Fallimenti
pronuncia:
TI ricorso e ammesso, ed annullata quindi Ia eomminatoria
di fallimento intimata al ricorrente dall'Ufficio
di Mendrisio.
Ed. gen., 29, I, n° 26, pag. Bö. - Id., 31, n° 38, pag. 21.3.-
Icl., 32, H, n° 23, pag. öL (Nota det red. per publje.)
Lausanne. -Imp. Georges Beidel 0'