Art. 2 des Auslieferungsvertrags mit Italien; Auslieferungsfähigkeit der Hehlerei als Teilnahme oder Gehilfenschaft an Diebstahl. Der Auslieferungsrichter hat die materielle Schuldfrage nicht zu prüfen; Einwendungen gegen die Richtigkeit der ausländischen Verurteilung sind unzulässig. Der Begriff der «complicité ou participation» ist im Vertrag nicht im technisch-modernen Sinne zu verstehen, sondern in einem weiten, historischen Sinn, der auch nachträgliche Mitwirkung wie die Hehlerei erfassen kann. Entscheidend ist der Vertragswille unter Berücksichtigung des damaligen Rechtszustands der Vertragsstaaten und der bisherigen Rechtsprechung. Eine bloss behauptete Gnadenbitte steht der Auslieferung nicht entgegen, wenn die zuständige ausländische Behörde deren Ablehnung amtlich bestätigt.
344 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 49. Santanza. dal 27 giugno 1906 nella causa Gia.nnuzzi. La questione di colpabilita non e a esaminare dal giudice di estradizione. -Ricettazione. Art. 2 i. (. Tratt. di estrad. eon sentenza 24 maggio 1903 la Corte di Assise deI Cir- cola di Potenza dichiarava il Giannuzzi Salvatore, d'anni 51, da Spongano, colpevole di ricettazione dolosa di vaglia cam- biari provenienti da furto commesso in Gallipoli la notte dal 6 al 7 settembre 1901 e 10 condannava aHa pena della reclu- sione per anni due e mesi sei ed a quella della multa per lire ottocentotrentatre. Un mandato di cattura in data del- 1'11 aprile 1904 essendo stato spiccato dal Procuratore gene- rale della Corte di Appello di Potenza per l'esecuzione di questa sentenza contro il Giannuzzi, ed essendosi questi pre- sentato in aprile deI 1906 al Console generale italiano in Basilea per ottenere un passaporto, la Legazione italiana a Berna, edotta della sua pl'esenza a Basilea, domandava al Consiglio federale, prima, con nota deI 20 aprile 1906, l'arresto, poi, eon nota deI 26 aprile, l'estradizione deI Gian- nuzzi, aceompagnando tale domanda di una copia autentica della sentenza di condanna edel mandato di cattura ed invo- cando in appoggio l'art. 3, N° 19, della legge fed. sulI' estra- dizione 22 gennajo 1892. Di tale domanda veniva data comu- nicazione a11' arrestato, il quale dichiarava subito al primo interrogatorio di protestare contro l'arresto e l'estradizione, essendo sta.to graziato per la eondanna inflittagli. Suecesiva- mente, interrogato in presenza deI proprio avvocato, diehia- rava di far opposizione aHa domanda di estradizione :
perche non colpevole deI delitto pet quale era stato condannato ;
perche il delitto di ricettazione non a previsto come titolo di estradizione nel trattato fra la Svizzera e l'Italia;
perehe era aneora pendente una sua domanda di grazia. Il Consiglio federale comunicava quest' ultimo motivo di Auslieferung. -2. Vertrag mit Italien. NO 49. opposizione alla Legazione italiana, la quale, prese informa- zioni dal Ministero degli affari esteri in Roma, inoltrava in data deI 26 maggio una diehiarazione di quest' ultimo deI tenore -ehe .il Giannuzzi aveva sporto efiettivamente, per ben tre volte, lstanza per ottenere il eondono della pena a eui fu eondannato Jalla Corte di Assise di Potenza, per lieet- tazione dolosa; ma tali istanze, su conforme parere-deI Pro- euratore generale presso la Corte d'appello di quella eitta, furono ripetutamente respinte, in ultimo, eon determinazione 22 dieembre 1905. Di fronte a questa diehiarazione, ehe portava a sua eogni- zione, il Consiglio federale feee di nuovo interrogare il Gian- nuzzi, se intendeva di insistere nella propria opposizione facendogli osservare relativamente al delitto di ricettazione' , ehe questo delitto, nella giurisprudenza deI Tribunale federale veniva considerato come una figura di compartecipazione deI delitto di furto, figura prevista nel trattato eoll' Italia. Il Giannuzzi, interrogato di nuovo, diehiarava di mantenere Ia fatta opposizione e di instare per nna deeisione formale di questa Corte, il delitto di rieettazione essendo raffigurato nel Cod. pen. di BasiIea Citta come un delitto ase, na eome tale essendo previsto nel trattato. In seguito di cio, il Consiglio federale trasmetteva gli atti al Tribunale federale per un relativogiudizio, aceompagnan- doli di un preavviso deI Proeuratore generale della Confede- razione, nel quale quest' ultimo, appoggiandosi aHa pratica sancita dal Tribunale federale neU' estradizione Packe (race. nfi. 13, p. 459), eonehiude all'ammissione della domanda d' estradizione. In diritto: 1 ° Oltre ehe contradditorie, le allegazioni den' estradando a riguardo della grazia ottenuta non possono entrare in linea di considerazione anche perehe smentite uffieialmente dalla dichiarazione prodotta clalla Legazione italiana.
Questa Corte non ha deI pari da oeeuparsi dell' obbie- zione che iI Giannuzzi non si sia reso eolpevole deI delitto di rieettazione. Una simile obbiezione tocea il merito della sen-
346 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. tenza prodotta ed e regola generale in materia di estradi- zione, ripetutamente ammessa da questa Corte, ehe la que- stione di eolpabilita non pub essere dü;cussa ne esaminata dal giudiee di estradizione.
Resta a sapere, se il delitto di rieettazione possa essere eonsiderato eome UD titolo di estradizione a termini deI trat- tato italo-svizzero, la questione delI' applieabilita deI disposto delI' art. 3, N° 19, della legge federale non entrando in linea di eonsiderazione ehe in via sussidiara, e dovendo eventual- mente essere esaminata dal Consiglio federale e non da questa Corte. (Ved. art. 1, al. 3, della legge suddetta.) Il solo disposto invoeabile nel trattato e il disposto in fine dell' art. 2, il quale aU' ennmerazione dei singoli delitti, pei quali gli Stati eontraenti si promettono vieendevoImente Ia eonsegna di delinquenti, aggiunge: S'intende ehe l'estra- dizione sara pure aeeordata per le assoeiazioni di malfat- .. tori e per ogni altra sorta di compIieita 0 comparteeipa- zione alle summenzionate infrazioni. Il reato di rieetta- zione non essendo menzionato espressamente nel trattato come titolo di estradizione, non e ehe eome eompartecipa- zione 0 eomplieita al reato di furto ehe pub essere invoeato per ottenere la eonsegna deI Giannuzzi. Ora non vi ha dubbio ehe nella dottrina moderna esso non pub eonsiderarsi ne eome una figura di eomplieita ne eome una figura di eompar- tecipazione, l'azione deI rieettatore svolgendosi quando il delitto e gia eompiuto, ne la di lui attivita potendosi quindi eonfondere (meno nel easo di eoncertazione anteriore) con quella dell' autore deI furto. Nel senso teenico della parola, il delitto in questione nOll eade quindi sotto il summenzionato disposto. Ma il trattato italo-svizzero non parte evidentemente dalla nozione moderna, tecniea, delIa nozione di eomplicita
eomparteeipazione, ma ha usato evidentemente questo con- eetto in un senso molto piu lato. La dizione stessa per ogni aUra sorta di eomplicita 0 eomparteeipazione eonduce ne- cessariamente a questa concIusione e 10 stato della legisla- zione degli Stati contraenti aU' epoea in eui fu eonehiuso il trattato rairorza anziehe distruggere la tesi ehe le parole di Auslieferung. -2. Vertrag mit Italien. N° 49.
,q; complicita 0 compartecipazione siano state adoperate in un senso complessivo, conglobale, eomprendenti auehe il de- litto di ricettazioue. Da uno sguardo retrospettivo alle legis- lazioni penaU dei Canto ni svizzeri risulta difatti, ehe al- l'epoea della conelusione deI trattato, alcune di esse non eon- templavano aneora il delitto di rieettazione eome uu delitto sui generis, ma come una figura ordinaria della complicitä. 0 deI favoreggiamento. E questo punto di vista sembra essere stato anche quello deI Codice penale albertino, vigente a quell' epoea neUa maggior parte delle provincie eostituenti il Regno d'Italia. Non e quindi fuori di proposito di supporre ehe gli StaU eontraenti abbiano voluto eon una fonnula gene- rale tener ealcolo di questo stato speciale della loro legisla- zione, partendo dall'idea ehe sotto la nozione per ogni altra sorta di eomplicitä. 0 di compartecipazione , l'estradi- zione dovesse accordarsi anehe per il delitto di ricettazione. In un senso lato, quest' ultimo pub difatti eonsiderarsi come una specie di eoncorso posteriore all' azione criminosa, ed e in questo senso ehe iI Tribunale federale si e gia pronuuciato altre volte in applicazione di disposizioni similari (vol. 6, p. 216; vol. 13, p. 459; vol. 18, p. 194 raee. uir.). Di fronte a questo eoncetto partieolare deI trattato italo- svizzero poeo importa ehe nel diritto basilese ( '158 Cod. pen.) 1a rieettazione sia eontemplata e punita come un delitto speeiale. Per cib ehe riguarda iI diritto basilese edel resto da aggiungere ehe il 60, eomma 3, di quel Codiee penale dichiara nella parte generale ehe 4: nel novero dei eom- plici vauno compresi auche i favoreggiatori ed i rieettatori . Per questi motivi, TI Tribunale federale pronuneia: L'estradizione di Giannuzzi Salvatore e aecordata.