C. Entscheidungen der Schuldbetreibullgs-
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93. Santanza. deI aa sattambre 1905 nella causa
Amministra.zione deUa. Chiesa. di Sa.n Giovanni Battista.
di Comologno.
Pignoramento complementare. Art. 145 LEF; Ammissibilita.
-Inammissibilita di una sola. esecuzione diretta contro gli
eredi soIidariamente. ) Tenore deHa domanda di continuazione.
-Art. 5
LEF; competenza delle Autorita giudiziarie.
- Ad istanza den' Amministrazione della Chiesa di San
Giovanni Battista
di Cornologno, l'Ufficio di Locarno notifi-
cava il 7 aprile 1902 agli Eredi fn Giuseppe Emmanuele
Tonaeini, ehe sono, a quanto sembra,
i di lui figli Carlo, Or-
silio e Candido, un preeetto esecutivo per la somma di
184 fr., colt' interesse deI 5 010 apartire dal 1
gennaio 1878.
La notifieazione deI preeetto
fn fatta personalmente al-
l' Orsilio Tonaeini per tutti gli eredi, solidalmente l .
Il 5 maggio 1902, Ia creditrice chiedeva il proseguimento
dell' esecuzione e menzionava in questa sua istanza,
come
oggetti da pignorare, i beni ereditari inscritti a cadasto al
norne di Carlo Orsilio e Candido Tonacini.
Il
10 giugno 1902 l'Ufficio staggiva diversi stabili ehe in
eadasto figurano sulla partita
di Carlo Tonacini. Su ricorso
di quest' ultimo,
iI pignoramento veniva annullato dall' Auto-
rita
cantonale superiore, pet motivo che, contrariamente a
quanto dispone l'art. 70, il precetto esecutivo era stato noti-
Ges.-Ausg. XXIX, t, Nr. 17, S. 8ö ff.
(Anm. d. Red. f. Publ.)
und Konkurskammer. N° 93.
ncato solo ad Orsilio Tonacini, nel mentre l'esecuzione era
diretta contro tutti
gli eredi personalmente e solidariamente.
TI 9 maggio 1905 l' Amministrazione della Chiesa di San
Giovanni Battista domandava
aU' Ufficio, in via complemen-
tare,
il pignoramento di uno stabile proveniente daUa sucees-
sione fu Giuseppe Tonacini, situato a Comologno ed ancora
indiviso.
L'Uffieio essendosi rifiutato a dar seguito a questa domanda,
perehe il diritto di ehiedere Ia eontinuazione dell' eseeuzione
doveva ritenersi perento, a seconda
deI disposto den' art. 88,
la creditriee non avendo
piu formulato istanza, apartire dal
5 maggio 1902, I'Amministrazione della Chiesa di San Gio-
vanni Battista ricorse aH' Autorita di sorveglianza chiedendo
ehe I'Officio fosse obbligato a dar seguito alla sua domanda,
allegaudo che l'istanza
di proseguimento den' eseeuzione era
stata presentata gia il 5 maggio 1902, di conseguenza prima
deI decorso
deI termine utile e che questo termine era stato
sospeso durante tutta la durata della causa iniziata da
Carlo
Tonacini contro il pignoramento 10 giugno 1902. Eventual-
mente Ia ricorrente domandava ehe le spese dell' esecuzione
dovessero andare a carico dello Stato, Ia cadueita della
do-
manda dovendo essere imputata ad una colpa commessa dal-
l' Ufficio nel dare segnito alI' istanza di pignoramento 9 mag-
gio 1902.
Con decisione 12 luglio u. s., l'Autorita superiore canto-
nale respingeva il ricorso, ammettendo Ia perenzione, in base
al dispostodell' articolo 88.
2.
Contro tale giudizio l' Amministrazione delIa Chiesa di
San Giovanni Battista ricorre attualmente al Tribunale fede-
rale, riprendendo le sue conclusioni principale e subordinata
e facendo osservare ehe, sopra quest' ultima, non venne
sta-
tuito dan' istanza cantonale.
In diritto:
- -L'atto deI 9 maggio 1905 non costituisce una do-
mauda di pignoramento, ma una domanda tendente a far
eompletare un pignoramento ehe si riteneva esistente, l'i-
stanza della ricorrente essendo stata formulata esplicitamente
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs
nel senso ehe si dovesse eompletare il pignoramento sopra;
uno stabile indiviso di proprieta degli eredi Tonaeini. Ora
tale istanza e gia da questo punto di vista inammissibile.
Un pignoramento eompiementare non
e possibile, a seeonda
deli' art. 145, ehe allorquando
il prodotto delIa realizzazione
dei primo pignoramento
non basta per disinteressare i ere-
ditori. Esso suppone quindi neeessariamente,
eome 10 indiea
gia il nome, l'esistenza di un pignoramento preeedente, aHa
eui insuffieienza si voglia rimediare. Un simile pignoramento
non esiste nel fattispeeie.
TI solo, al quale sia stato proee-
duto nelI' eseeuzione di
eui si tratta e queUo deI 10 giugno
1902, ehe venne annullato dall' Autorita eantonale superiore
di vigilanza
il 22 marzo 1905 e ehe non esisteva quindi piu
il 9 maggio 1905, dal momento ehe questa deeisione era pas-
sata in eosa giudieata. L'Uffieio non poteva quindi dar seguito
ad un' istanza tendente a far eompletare
un pignoramento
ehe
non esisteva.
2. -Astrazione fatta da questi rifl.essi, il rieorso dovreb-
besi re spin gere anehe per le eonsiderazioni seguenti :
11 preeetto 7 aprile 1902 non era diretto eontro la sueees-
sione fu Giuseppe Tonaeini, eome eostituente una massa se-
parata, nel senso delI' art. 49, ma eontro gli eredi personal-
mente eome obbligati solidariamente pei debiti dei defunto
loro padre.
Cib risulta dal tenore deI preeetto ehe indiea
eome debitori, non Ia sueeessione deI
fu G. E. Tonacini, ma
tutti i suoi eredi solidariamente, e venne ammesso an ehe dal-
l' istanza cantonale, coUa sua deeisione 22 marzo 1905, accet-
tata dalla ricorrente. La legge federale non ammettendo, se-
eondo Ia giurisprudenza eostante deI Tribunale federale, la
possibilita di una sola esecuzione diretta contro
piu eoob-
bligati, ne consegue ehe il preeetto 7 aprile 1902 dava ori-
gine a tre eseeuzioni distinte, dirette, l'una contro Carlo
r
I'altra contro Orsilio, Ia terza eontro Candido Tonacini, ri-
servata
naturalmente la questione della loro validitä..
Ora
l'istanza presentata il 5 maggio 1902 non pub essere
eonsiderata eome una domanda di eontinuazione di nessuna
di queste esecuzioni individnali. Risulta difatti dal
suo tenore?
und Konkurskammer. N0 93.
piu specialmente daHa menzione indieante eome oggetti da
pignorare i beni ereditari inseritti a eadasto al norne di
Carlo
,
Orsilio e Candido Tonaeini, eredi deI defunto Ioro padre,
ehe, eontrariamente
aHa posizione presa nel preeetto eseeu-
tivo, Ia ereditriee riguardava l'esecuzione eome diretta non
contro
gli eredi personalmente, ma eontro Ia suecesnione
,
domandando essa solo il pignoramento dei beni ehe ne faee-
vano parte.
Si trattava quindi di una riehiesta di eontinuare
l'esecuzione fatta in eonfronto delIa suecessione Tonaeini, e
non
di Orsilio Tonacini 0 dei di Iui fratelli. Questa domanda
non
pub quindi aver avuto per effetto di impedire la cadueitä.
deU' eseeuzione diretta eontro i fratelIi Carlo, Orsilio e Can-
dido Tonacini. E tanto meno pub aver avnto questo effetto,
nei rapporti di Orsilio e Candido Tonacini, il pignoramento
praticato
iI 10 giugno eontro il fratello Carlo, dal momento
ehe
si trattava, eome venne gia osservato, di tre esecnzioni
distinte.
Cib ammesso, l'istanza fatta il 9 maggio 1905 era ineonte-
stabilmente
tardiva., ed e quindi a ragione ehe l'Uffieio si ri-
fiutb
di darvi seguito invocando il disposto dell' art. 88.
3. -Quanto
aHa eonelusione subordinata, tendente a far
carieare allo
Stato le spese delI' eseeuzione, pella ragione ehe
Ja caducita dell' istanza venne eausata da eolpa dell'
Ufficio
essa impliea nna domanda di danni, in base all' artieolo 5
della Legge federale, ed e come tale di eompetenza eselnsiva
,dell' Antorita giudiziaria.
Per questi motivi,
Il Tribunale federale
pronuncia:
11 rieorso dell' Amministrazione della Chiesa di San Gio-
-vanni Battista e respinto.
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