Art. 4 du traité d'extradition Suisse-Italie; prescription de la peine en cas de jugement par contumace: pour apprécier la prescription, il faut se fonder sur la peine prononcée par le jugement étranger, et non sur la peine qui serait applicable selon le droit de l'État de refuge. Le jugement contumacial conserve, jusqu'à révocation, sa valeur d'expression de la volonté juridictionnelle de l'État requérant et fait obstacle à la prise en considération de la prescription de l'action pénale; seule entre en ligne de compte la prescription de la peine. L'extradition s'examine séparément pour chacun des délits retenus. Lorsque la peine prononcée a, selon le droit de l'État de refuge, nature criminelle, le délai de prescription correspondant est applicable (consid. 2-4).
314 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. bieiet 5Se3ier,Ung üllerhing nint f (ftf1ig -nint her lffiilIe uor. r,anben fein, bie fran3önfnen jtol1fur )erruaftungen ben inruei3e rifnen auftpfanbgläubigern gegenüber mit 5Sefugniffen ('tu 3U ftatten, rueld)e bie erftern nüd:) eigenem IRed)t nini hefüBen unb- bie im lImgefer,rten fSer9ältni aud) ltid)t ünerrannt lllurben; ertaunt: :t)et IRefurs lJirb üogeruiefen. B. Auslieferung. -Extradition. Vertrag mit Italien. -'I'raUe avee l'Ita.lie. 55. Sentenza. deI 2 giugno 1905 nella causa Casiraghi. Prescrizione contro una sentenza contumaciale, art. 4, deI trattato d'estradizione fm la Svizzera e l'Italia. Per calcolare la prescrizione fa l'egola la pena pronunciata, non la pena appli- cabile secondo le leggi deHo Stato di rifugio.
:a quell' epoea. Non fu ehe il 29 aprile 1905 ehe il Diparti- mento di giustizia e polizia deI cantone di Ginevra notificava 11.1 Dipartimento federale I'avvenuto arresto a Ginevra, il 28 dello stesso mese, in seguito di ehe, interrogato il Casi- l'aghi se annuiva aHa domanda di estradizione, rispondeva dapprima affermativamente, ritirando pochi giorni dopo Ia data adesione, e motivando con atto 16 maggio 1905 1a sua -opposizione sui motivi seguenti: 11 mandato di cattura, prodotto dalla Legazione italiana in appoggio della domanda di estradiziöne, e prescritto in base all' art. 203 Cpp ginevrino. Il giudizio delta Corte di Milano 26 luglio 1902 e senza interesse, non facendo ehe lasciar sussistere puramente e semplieemente Ia sentenza di con- danna 12 dieembre 1894. Quest' ultima e dunque il solo titolo .ehe rimane in appoggio della domanda di estradizione. Ora, le pene pronuneiate in questa sentenza sono preseritte, tanto dal punto di vista deI diritto ginevrino, ehe dal punto di vista deI diritto italiano : a) Dal punto di vista deI diritto ginevrino, tutte le singole pene pronunciate contro il Casiraghi per i diversi delitti dei quali fu ritenuto eolpevole, pene inglobate ed assorbite nei sei anni e mesi tre di reclusione, devonsi ritenere come pene correzionali, prescrivibili, seeondo l'art. 67 deI Codice penale ginevrino, nel lasso di 5 anni. Cio e fuori di dubbio per eio ehe eoncerne i delitti di truffa, di appropriazione indebita e di bancarotta fraudolenta. Un dubbio solo puo sussistere per cio ehe concerne il delitto di falso, a seconda ehe si ritiene esservi stato falso in doeumento pubblico 0 in doeu- mento privato (art. 133 e 136 dei Codiee penale ginevrino). Ma, dato anche ehe l' estradizione possa aecordarsi per questo titolo si dovrebbe in ogni easo stipulare una riserva per Ie pene 'relative agli aItri delitti dei quali il Casiraghi fu dichia- rato eolpevole. b) Dal punto di vista deI diritto italiano, il Casiraghi venne condannato a tre anni di reclusione pel delitto di falso, con- danna ehe assorbe la pena della bancarotta semplice; a due anni di reclusione per appropriazione indebita, aumentata di
316 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 1/6 per il carattere di continuita; e ad un anno di reclusione per truffa, colI' aumento di 1/6 perehe continuata. Tutte queste pene sarebbero pene correzionali, secondo l'art. 22 delia legge italiana
dicembre 1889, e quindi prescritte in virtu dei disposti deI Codiee ginevrino. Ma i1 Codiee penale italiano non contiene una distinzione in pene eriminali e eor- rezionali, come il Codice di Ginevra; esso fissa la durata deI periodo di prescrizione seeondo l'importanza della pena. L'art. 95, N° 3, dispone pero ehe le pene si prescrivono per il decorso di dieei anni, se Ia condanna aHa reclusione non oltrepassa i einque anni. Ora, nedsuna delle pene inflitte al Casiraghi arriva a questa durata. E bensl vero ehe il Codiee penale italiano non indica se in easo di condanna per piu delitti, la preserizione si debba computare seeondo Ia durata delia pena complessiva, 0 secondo quella delle pene infiitte per le singole condanne. Ma, in difetto di una preserizione speeiaIe, e principio generalmente ammesso in materia pe- nale, ehe sia l'interpretazione Ia piu mite ehe debba preva- Iere. L'opponente eonchiude pereio al rigetto della domanda di estradizione. 2. Di fronte a questa opposizione, il Consiglio federale trasmetteva. gli atti a questa Corte, in data deI 19 maggio. 1905, per un relativo giudizio, aceompagnandoli da un preav- viso deI Proeuratore generale della Confederazione, eol quale 10 stesso conehiude aH' ammissibilita dell' estradizione. In diritto:
L'ammissibilitä dell' estradizione non e contestata, ne e contestabile, di fronte ai disposti tassativi dei Ni 8, 11, 12 dell' articolo 2 deI trattato fra la Svizzera e l'Italia e di fronte alle emergenze dei processo penale, in ragione della natura edelI' importanza dei delitti ritenuti a earieo dell' estradando. Cos1 pure e fuori di dubbio ehe si verificano i requisiti for- mali stabiliti all' articolo 9 deI trattato. La sola questione discutibile e Ia sola da esaminarsi e quella relativa alla pre- scrizione, alla quale fanno eapo esclusivamente anche Le ar- gomentazioni deI ricorrente. H. Auslieferung. -Vertrag mit Italien. No 55.
Che per la determinazione deI periodo di prescrizione debbano far stato le singole pene appIicate ai singoli reati ritenuti a carico delI' estradando, non la pena complessiva, eomputata secondo le norme stabilite dall' articolo 68 Cp ital. pel concorso di piu reati, e evidente, I'estradizione essendo stata domandata e Ia sua ammissibilita dovendosi esaminare in rapporto a eiaseuno dei reati dei quali !'estra- dando e stato diehiarato colpevole. Invece potrebbesi discu- tere se, di fronte ai differenti sistemi vigenti neUa legisla- zione ginevrina ed italiana per commensurare la durata della prescrizione (natum deUa pena criminelle ou correctionnelle l) secondo gli articoli 66 e 67 Cp ginevr.; durata deUa pena, seeondo l'articolo 95 Cp ital.), dovendosi la questione di prescrizione esaminare a tenore deII' articolo 4 deI trattato dal punto di vista delle leggi deI paese di rifugio, debbasi per giudieare deIla natura della pena ehe si pretende pre- scritta, tener caicolo esclusivamente della pena pronunciata, oppure, eome fa il ricorrente, della pena applicabile secondo le leggi dello Stato di rifugio. La questione e da risolversi nel primo di questi sensi, d'accordo colla piu parte degli scrittori (ved. Blanchet, Traite de l'extradition, N° 318; Fiore, droit penaI international, II, N° 338 ; Martitz, Intern. Rechts- hilfe, pag. 77 e seg.). E bensl vero ehe si tratta di un giu- dizio eontumaeiale, rivocabile in ogni tempo, secondo le legis- Iazioni ginevrina e italiana (art. 428 Cod. gin. e art. 543 Cod. ital.), quindi di un giudizio non definitivo, eseguibile, ma di forza ed efficacia limitate, fino all' arresto 0 presentazione deI condannato ; ma fino a revoca avvenuta, es so deve riguar- darsi eio nondimeno come l'estrinsecazione della volontä. giu- diziale dello Stato, le cui leggi sono state violate mediante I'atto delittuoso, e, nella questione di determinazione della pena, esso deve quindi far stato per le Autoritä. dello Stato di rifugio.
Un'altra questione ehe non venne ventilata, ma ehe potrebbe ventilarsi, e quella di sapere, se in ragione deI ca- rattere contumaciale della sentenza, l'eecezione di prescri- zione della pena sia la sola sollevabile, oppure se la domanda
318 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. di estradizione debba esaminarsi anehe dal punto di vista della prescrizione den' azione penale, colle relative conse- guenze dell' interruzione della preserizione, ecc. (Vedasi la sentenza deI Tribunale federale nell' estradizione Cornicella, vol. XXII, pag. 1035.) La questione deve risolversi a seeonda delle regole vigenti negli 8tati interessati in materia di pro- eedura contumaciale. Controverso e solo (ved. Lamm asch, .Auslieferungspfiicht, pag. 437) se siano 1e rego1e dello 8tato di rifugio 0 quelle dello 8tato requirente ehe debbano ap- plicarsi. Questa controversia non ha pero, nel caso concreto, importanza pratica, i disposti degli articoli 428 Cpp ginevr. e 543 Pp ital. avendo essenzialmente 10 stesso tenore. .Am- bidue questi articoli dispongono eioe che quando un con- dl nnato in contumacia si eostituisce in arresto 0 perviene in potere della giustizia, prima ehe la pena sia p1'escritta, la eondanna in contumaeia cade di pieno diritto e si fa luogo ad un nuovo processo ordinario. Essi non parlano ehe della pre- scrizione della pena, non dell' azione penale. Evidentemente i legislatori italiano e ginevrino hanno quindi eonsiderato i giudizi in contumacia come atti giudiziari eostituenti un ostaeolo al deeorso della prescrizione dell' azione penale, almenD fino a tanto che il contumaee non si costituisca in arresto 0 non pervenga altrimenti in mano della giustizia, e non ammettono percio, di fronte a giudizi eontumaciali, che una sola prescrizione, 1a preserizione de11a pena. E cio ehe risulta deI resto anche da11a dottrina formatasi su altre legis- lazioni similiari (ved. Faustin-Helie, Traite de l'instruetion eriminelle, vol. VIII, N° 4112). Di conseguenza non puo trattarsi anche nel caso conereto ehe di una sola preserizione, della preserizione della pena. 4. Cio dato, l'ammissibilita den' estradizione Casiraghi per tutti e singoli i reati di eui fu diehiarato eoipevole neUa sen- tenza 12 dieembre 1894 non puo piu formare oggetto di dubbio. Per ogni e singolo reato, la pena stabilita in via con- tumaciale da1 giudice competente in ragione di territorio, ossia deI 1uogo deI delitto commesso, e 1a pena della reclu- sione. Questa pena e, in base alla Iegislazione ginevrina (arti- 11. Auslieferung. -Vertrag mit Italien. No 55.
col0 8 Cp), di natura criminale. Essa si preserive quindi in base al di6POStO den' articolo 66 di detto Codice, solo dnpo un decorso di venti anui, ehe non e punto raggiunto nel easo concreto. Per questi motivi, TI Tribunale federale pronuncia: L'opposizione Casiraghi aHa sua domanda di estradizione e respillta. XXXI, I. -1905