314 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
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rifnen auftpfanbgläubigern gegenüber mit 5Sefugniffen ('tu 3U
ftatten, rueld)e bie erftern nüd:) eigenem IRed)t nini hefüBen unb-
bie im lImgefer,rten fSer9ältni aud) ltid)t ünerrannt lllurben;
ertaunt:
:t)et IRefurs lJirb üogeruiefen.
B. Auslieferung. -Extradition.
Vertrag mit Italien. -'I'raUe avee l'Ita.lie.
55. Sentenza. deI 2 giugno 1905 nella causa Casiraghi.
Prescrizione contro una sentenza contumaciale, art. 4, deI
trattato d'estradizione fm la Svizzera e l'Italia. Per calcolare la
prescrizione fa l'egola la pena pronunciata, non la pena appli-
cabile secondo le leggi deHo Stato di rifugio.
- Con sentenza 12 dicembre 1894, il Tribunale penale di
Milano dichiarava Casiraghi Giovanni colpevole di truffa eon
faIso, di banearotta fraudolenta, di appropriazione indebita
eontinuata e di truffa eontinuata e
10 condannava aIla pena
eomplessiva, di anni sei e mesi
tre di reclusione, aIla muIta
di lire duemila, al risarcimento deI danno verso le parti lese
ed alle spese deI procedimento.
Il Casiraghi introdueeva ap-
pello alla
Corte di Milano, ma con giudizio 26 luglio 1902
l'appello veniva dichiarato irrieevibile.
In base a queste sentenze,
nonche ad un mandato di cattura
spiecato in data deIl' 8 aprile 1894 dal Giudiee istruttore
presso
il Tribunale di Milano, Ia Legazione italiana a Berna
doruandava,
eon nota 25 agosto 1902, l'estradizione deI Casi-
raghi al Consiglio federale, invoeando i disposti deIl' art. 2,
N° 8, 11 e 12 deI trattato di estradizione fra la Svizzera
e l'ItaIia. L'arresto deI Casiraghi non pote pero effettuarsi
- Auslieferung. -Vertrag mit Italien. N° 55.
:a quell' epoea. Non fu ehe il 29 aprile 1905 ehe il Diparti-
mento di giustizia
e polizia deI cantone di Ginevra notificava
11.1 Dipartimento federale I'avvenuto arresto a Ginevra, il
28 dello stesso mese, in seguito di ehe, interrogato il Casi-
l'aghi se annuiva aHa domanda di estradizione, rispondeva
dapprima affermativamente, ritirando pochi giorni dopo
Ia
data adesione, e motivando con atto 16 maggio 1905 1a sua
-opposizione sui motivi seguenti:
11 mandato di cattura, prodotto dalla Legazione italiana in
appoggio della domanda di estradiziöne,
e prescritto in base
all' art.
203 Cpp ginevrino. Il giudizio delta Corte di Milano
26 luglio 1902 e senza interesse, non facendo ehe lasciar
sussistere puramente e semplieemente
Ia sentenza di con-
danna
12 dieembre 1894. Quest' ultima e dunque il solo titolo
.ehe rimane in appoggio della domanda di estradizione. Ora,
le pene pronuneiate in questa sentenza sono preseritte, tanto
dal punto di vista deI diritto ginevrino, ehe dal punto di vista
deI diritto italiano :
a) Dal punto di vista deI diritto ginevrino, tutte le singole
pene pronunciate contro
il Casiraghi per i diversi delitti dei
quali
fu ritenuto eolpevole, pene inglobate ed assorbite nei
sei anni e mesi tre di reclusione, devonsi ritenere come pene
correzionali, prescrivibili, seeondo l'art. 67 deI
Codice penale
ginevrino, nel lasso di 5 anni.
Cio e fuori di dubbio per
eio ehe eoncerne i delitti di truffa, di appropriazione indebita
e di bancarotta fraudolenta.
Un dubbio solo puo sussistere
per cio ehe concerne il delitto di falso, a seconda ehe si
ritiene esservi stato
falso in doeumento pubblico 0 in doeu-
mento privato (art. 133 e 136 dei Codiee penale ginevrino).
Ma, dato anche ehe l' estradizione possa aecordarsi per questo
titolo si dovrebbe in ogni easo stipulare una riserva per Ie
pene 'relative agli aItri delitti dei quali il Casiraghi
fu dichia-
rato eolpevole.
b) Dal punto di vista deI diritto italiano, il Casiraghi venne
condannato a
tre anni di reclusione pel delitto di falso, con-
danna ehe assorbe la pena della bancarotta semplice; a due
anni di reclusione
per appropriazione indebita, aumentata di
316 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
1/6 per il carattere di continuita; e ad un anno di reclusione
per truffa, colI' aumento di 1/6 perehe continuata. Tutte
queste pene sarebbero pene correzionali, secondo l'art. 22
delia legge italiana
dicembre 1889, e quindi prescritte in
virtu dei disposti deI Codiee ginevrino. Ma i1 Codiee penale
italiano non contiene una distinzione in pene eriminali e
eor-
rezionali, come il Codice di Ginevra; esso fissa la durata deI
periodo di prescrizione seeondo l'importanza della pena.
L'art. 95, N° 3, dispone pero ehe le pene si prescrivono
per il decorso di dieei anni, se Ia condanna aHa reclusione
non oltrepassa i einque anni.
Ora, nedsuna delle pene inflitte
al Casiraghi arriva a questa durata. E bensl vero ehe il Codiee
penale italiano non indica se in easo di condanna per piu
delitti, la preserizione si debba computare seeondo Ia durata
delia pena complessiva,
0 secondo quella delle pene infiitte
per le singole condanne. Ma, in difetto di una preserizione
speeiaIe,
e principio generalmente ammesso in materia pe-
nale, ehe sia l'interpretazione Ia piu mite ehe debba preva-
Iere.
L'opponente eonchiude
pereio al rigetto della domanda di
estradizione.
2.
Di fronte a questa opposizione, il Consiglio federale
trasmetteva. gli atti a questa
Corte, in data deI 19 maggio.
1905, per un relativo giudizio, aceompagnandoli da un preav-
viso deI Proeuratore generale della Confederazione,
eol quale
10 stesso conehiude aH' ammissibilita dell' estradizione.
In diritto:
-
L'ammissibilitä dell' estradizione non e contestata, ne e
contestabile, di fronte ai disposti tassativi dei Ni 8, 11, 12
dell' articolo 2 deI trattato fra la Svizzera e l'Italia e di fronte
alle emergenze
dei processo penale, in ragione della natura
edelI' importanza dei delitti ritenuti a earieo dell' estradando.
Cos1 pure e fuori di dubbio ehe si verificano i requisiti for-
mali stabiliti all' articolo 9 deI trattato. La sola questione
discutibile e Ia sola da esaminarsi
e quella relativa alla pre-
scrizione, alla quale fanno eapo esclusivamente anche Le ar-
gomentazioni deI ricorrente.
H. Auslieferung. -Vertrag mit Italien. No 55.
-
Che per la determinazione deI periodo di prescrizione
debbano far stato le singole pene appIicate ai singoli reati
ritenuti a carico delI' estradando, non la pena complessiva,
eomputata secondo
le norme stabilite dall' articolo 68 Cp
ital. pel concorso di piu reati, e evidente, I'estradizione
essendo
stata domandata e Ia sua ammissibilita dovendosi
esaminare in rapporto a eiaseuno dei reati dei quali
!'estra-
dando e stato diehiarato colpevole. Invece potrebbesi discu-
tere se, di fronte ai differenti sistemi vigenti neUa legisla-
zione ginevrina ed italiana per commensurare la durata della
prescrizione
(natum deUa pena criminelle ou correctionnelle l)
secondo gli articoli 66 e 67 Cp ginevr.; durata deUa pena,
seeondo l'articolo 95 Cp ital.), dovendosi la questione di
prescrizione esaminare a tenore deII' articolo 4 deI trattato
dal punto di vista delle leggi deI paese di
rifugio, debbasi
per giudieare deIla natura della pena ehe si pretende pre-
scritta, tener caicolo esclusivamente della pena pronunciata,
oppure, eome
fa il ricorrente, della pena applicabile secondo
le leggi dello Stato di rifugio.
La questione e da risolversi
nel primo di questi sensi, d'accordo colla
piu parte degli
scrittori (ved. Blanchet, Traite de l'extradition,
N° 318; Fiore,
droit penaI international, II, N° 338 ; Martitz, Intern. Rechts-
hilfe, pag. 77 e seg.). E bensl vero ehe si tratta di un giu-
dizio eontumaeiale, rivocabile in ogni tempo, secondo le legis-
Iazioni ginevrina e italiana (art. 428
Cod. gin. e art. 543 Cod.
ital.), quindi di un giudizio non definitivo, eseguibile, ma di
forza ed efficacia limitate,
fino all' arresto 0 presentazione
deI condannato ;
ma fino a revoca avvenuta, es so deve riguar-
darsi
eio nondimeno come l'estrinsecazione della volontä. giu-
diziale dello Stato, le cui leggi sono state violate mediante
I'atto delittuoso, e, nella questione di determinazione della
pena, esso deve quindi far stato
per le Autoritä. dello Stato
di rifugio.
Un'altra questione ehe non venne ventilata, ma ehe
potrebbe ventilarsi,
e quella di sapere, se in ragione deI ca-
rattere contumaciale della sentenza, l'eecezione di prescri-
zione
della pena sia la sola sollevabile, oppure se la domanda
318 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
di estradizione debba esaminarsi anehe dal punto di vista
della prescrizione
den' azione penale, colle relative conse-
guenze dell' interruzione della preserizione, ecc. (Vedasi la
sentenza deI Tribunale federale nell' estradizione Cornicella,
vol. XXII, pag. 1035.)
La questione deve risolversi a seeonda
delle regole vigenti negli
8tati interessati in materia di pro-
eedura contumaciale. Controverso e solo (ved. Lamm asch,
.Auslieferungspfiicht, pag. 437) se siano
1e rego1e dello 8tato
di rifugio
0 quelle dello 8tato requirente ehe debbano ap-
plicarsi. Questa controversia non ha
pero, nel caso concreto,
importanza pratica, i disposti degli articoli 428
Cpp ginevr.
e
543 Pp ital. avendo essenzialmente 10 stesso tenore. .Am-
bidue questi articoli dispongono eioe che quando un con-
dl nnato in contumacia si eostituisce in arresto 0 perviene in
potere della giustizia,
prima ehe la pena sia p1'escritta, la
eondanna in contumaeia cade di pieno diritto e si
fa luogo ad
un nuovo processo ordinario. Essi non parlano ehe della pre-
scrizione della pena, non dell' azione penale. Evidentemente
i legislatori italiano e ginevrino hanno quindi eonsiderato i
giudizi in contumacia come atti giudiziari eostituenti
un
ostaeolo al deeorso della prescrizione dell' azione penale,
almenD fino a tanto che il contumaee non si costituisca in
arresto
0 non pervenga altrimenti in mano della giustizia, e
non ammettono percio, di fronte a giudizi eontumaciali, che
una sola prescrizione,
1a preserizione de11a pena. E cio ehe
risulta deI resto anche
da11a dottrina formatasi su altre legis-
lazioni similiari (ved. Faustin-Helie, Traite de l'instruetion
eriminelle, vol. VIII,
N° 4112). Di conseguenza non puo
trattarsi anche nel caso conereto ehe di una sola preserizione,
della preserizione
della pena.
4. Cio dato, l'ammissibilita den' estradizione Casiraghi per
tutti e singoli i reati di eui fu diehiarato eoipevole neUa sen-
tenza 12 dieembre 1894 non puo piu formare oggetto di
dubbio.
Per ogni e singolo reato, la pena stabilita in via con-
tumaciale da1 giudice competente in ragione di territorio,
ossia deI
1uogo deI delitto commesso, e 1a pena della reclu-
sione. Questa pena
e, in base alla Iegislazione ginevrina (arti-
11. Auslieferung. -Vertrag mit Italien. No 55.
col0 8 Cp), di natura criminale. Essa si preserive quindi in
base al di6POStO den' articolo 66 di detto Codice, solo dnpo
un decorso di venti anui, ehe non e punto raggiunto nel easo
concreto.
Per questi motivi,
TI Tribunale federale
pronuncia:
L'opposizione Casiraghi
aHa sua domanda di estradizione
e respillta.
XXXI, I. -1905