Art. 3 des schweizerisch-italienischen Auslieferungsvertrags; Verjährung und Wirkung eines hängigen Rechtsmittels auf die Auslieferung. Die Verjährungsfrage beurteilt sich nach dem Recht des ersuchten Staates. Ist nach diesem Recht weder Straf- noch Vollstreckungsverjährung eingetreten, steht die Verjährung der Auslieferung nicht entgegen. Ein hängiges Berufungsverfahren gegen ein kontumaziales Urteil bildet nach Art. 1 und 9 des Vertrags keinen selbständigen Verweigerungsgrund; die Vorlage eines regelmässig ausgestellten Haftbefehls und eines Verurteilungsurteils genügt für die Auslieferung, selbst wenn die Entscheidung noch nicht rechtskräftig ist (consid. 1-2).
530 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. U,)t)roen U)(m, U,)ie eß auf fran3öftfd)er iniid)tUd) unt gefd)enett tft. egen oie Oem m50rtlaut bel' Ü6ereinfunft uno ben aUge: meinen .3ntentionen ber fontranierenoen Staaten anla.f3Iid) ber m:unbennung oer Staatnl.1ertra.ge (tuf ung entfpred)enbe m:uf: faffung jeood), oa% oie unefier oen "Can3t)fen im merna tni 3 u ben d)U)ei3ern, U)a oie m5trfungen be erid)tnftanbnl.1ertr('tge an6etdfft, tn .)OUem Umfang gleid)gefteUt U)orben feien, fann oarau fd)led)terbing nid)tß ljergeIeitet l.leroen, uno oU)ar umfo roeniger, a16 3 l,)eife( aft ift, 06 unb roie roeit m:rt. 14 unb 15 oeß Ce, au benen jene infd)rlinfung im erid)tnftanb )ertrag
u erflliren ift, ober linnIid) lautenbe meftimmungen in uni?3 geHen. m:u biefen m:unfüljrnngen folgt, bilE ber 1Jlefurrent (tl une:: fiel', bel' in ill1arfeille, alf!) im m:n l,)enbungngebtet Oe erid)t ftanbnl,)ertrage rooljnt, fiel) gegenü6er bem (tngcfod,ltenen m:rreft", befeljI mit rfolg auf m:rt. 1 6ernfen fann. :Demnad) at O(l munbeßgerid)t erfannt: mer efur l.lirb gutgel)eij3en unb bemgemlif3 bel' m:rreftbefelj( be ertd)tnpraflbenten II in ern 1.10m 28. ,Juni 1904 iluf geljo6en. 11. Auslieferung. -Extradition. Vertrag mit Italien. -'I'raite aveo l'Italie. 90. Sentenza del 23 settembre 1904, nella causa Polledri. Domanda d'estradizione (per bancarotta fraudolenta) contro un individuo condannato in via contumaciale durante pendenza di appello interposto dall'estradando.,-Prescrizione? Art. 3 deI trattato svizzero-italiano. -La pendenza di appello non costi- tuisceun motivo per ricusare l'estradizione. Art. 1 e 9 deI trattato.
banearotta fraudolenta e 10 eondannava aHa pena di 6 anni di reelusione ed al pagamento delle spese proeessuali. Il Polledri, ehe nega di aver avuto eognizione di questa sentenza ed asserisee di avere desinteressati tutti i suoi ereditori, allega di essersi a quell' epoea stabiIito a Lugano, dove tiene ne- gozio da Itre 10 anni e dove eontrasse matrimonio, doman- dando ed ottenendo dal sno paese d'origine i neeessari rica- piti. Il 4 luglio 1904 avendo la Legazione italiana a Berna chiesto iI di lui arreste e Ia di lui estradizione, in base aUa prefata sentenza eontumaeiale ed a relativo mandato di eat- tura, il Polledri dichiarava di farvi opposizione, produeend( un eertifieato delIa CaneeHeria delIa Corte di Appello di Milano, in eui si diehiara ehe eontro Ia sentenza 27 febbrai(
e pendente appelle avanti quella Corte, ed allegand( ehe per l'appello introdotto, I'estradizione non poteva aeeor- darsi. 2. -In vista di questa situazione, il Consiglio federale eomunicava l'atto di opposizione aHa Legazione italiana, ehiedendole se non stimava fosse il easo di sospendere la domanda di estradizione fino al giudizio della Corte di Appello. AHa quale domanda avendo la Legazione italiana risposto, insistendo perehe fosse dato seguito aHa sua istanza, il Consiglio federale trasmetteva gli atti al Tribunale federale per il relativo giudizio. 3. -Il Proeuratore generale della Confederazione eon- chiude, nel proprio preavviso, al rigetto della domanda di estradizione, appoggiandosi al disposto dell' articol0 412 della Proeedura penale italiana, in base al quale Ia pendenza di appelle ha per effetto di far sospendere l'eseeuzione della sentenza. In diritto:
532 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. scrizione della pena 0 dell'azione penale. Ma I'artieolo 3 deI trattato svizzero-italiano diehiarando applieabili per Ia que- stione di preserizione le Ieggi deHo Stato di rifugio, e evi- dente, seeondo il Codiee penale deI Ticino, ehe ne l'una ne l'altra di queste preserizioni pub essere invoeata. (Vedi gli artieoli 76, 83 e 13.) 2. -La quistione si riduee quindi unieamente nel vedere se l'estradi:t.ione debba rieusarsi pel fatto della pendenza di appello edel disposto dell'art. 412 deI Codiee di proeedura penale italiano statuente ehe durante i termini per appel- lare e presentare i motivi dell' appello, eome anche durante il giudizio di appello, sarlt sospesa l'eseeuzione della sen- tenza. Ora simile questione e gia stata risolta negativamente dal Tribunale federale in una causa analoga, implicante bens! l'applicazione di un altro trattato di estradizione, di quello coUa Francia, ma di un trattato il quale nei suoi art. 1 e 6 e affatto identico a quello coll'Italia. In questa sua deeisione i1 Tribunale federale ha statuito ehe Ia produzione di una sentenza di eondanna, anche non definitiva, e contro Ia quale era pendente ricorso in eassazione, doveva considerarsi suf- ficiente, a termini deI trattato eoUa Francia, per giustificare nna domanda di estradizione. Ora il tenore dei trattato eol- l'Italia, in ispecie degli articoli 1 e 9 deI medesimo, non au- torizzano eerto un'interpretazione diversa. E difatti evidente ehe se l'obbligo dell'estradizione esiste per 10 Stato richiesto anche ariguardo di persone fatte semplieemente oggetto di un' azione penale sulla semplice produzione di un or- dine di arresto 0 di qualunque altro atto avente la me- desima orza di quest' ordine , eib deve ammettersi tanto piit quando contro l'estradando e gia intervenuto un giudizio, sia anche solo contumaciale, e quando simile giudizio e pro- dotto in appoggio della domanda di estradizione. Allato della sentenza figura deI resto negli atti anche un mandato di cattura, staeeato in forma affatto regolare. Ne e possibile distinguere in un easo consimile, eome fa il ricorrente, fra l'estradizione ehiesta a titolo di giudizio e I'estradizione 11. Auslieferungsvertrag mit Italien. N0 90.
ehiesta in vista den' eseeuzione della pena. L'estradizione .appare anche nel easo eonereto co me una misura preventiva fatta aHo seopo di assicurarsi della persona dell'estradando, senza ehe quest'ultimo rimanga eon eio pregiudicato nei suoi diritti di difesa e neU' esercizio dei rimedi di legge ehe gli eompetono per ottenere l'annullazione della sentenza in base .aHa quale e avvenuta Ia sua eonsegna. Per questi motivi, Il Tribunale federale pronuncia: L'estradizione alle Autorita italiane di Francesco Polledri .e ammessa. xxx, L -190i