BGE 3 I 546
BGE 3 I 546Bge22 lug 1868Apri la fonte →
546 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. 4-bschnitt. Staatsverträge.
3. :Ilaöu tommt, bau ttleDer Der Sjaftbefe'ftl nod) bag ~uglie#
fenmgggefud) ~ngaben iHm bie @tÖne beg entftanbenen ~d)a=
beng unb über bie )"ßetfon beg ~nmigerg entftaHen, ttllif>renb Md)
bafelfd)en ffied)te ber >Betrug nm in benjenigen g;ällen, in ttlel=
d)en eg fid) um einen @eiammtfd)aben l)on min'oefteng 20 g;t.
~anbelt, a1g Dffi3ia1beHtt, fonft aber arg nttagg)etbted)en be=
en ttlollte, ber ~ad)ttleig ge'ftört 'ftätte, bau bie
'6efd)äbigten )"ßcrfonen fefbft anbe1t ttlitb unb bafter, fofem bie )on bem m:ngetragten )er
urfad)te mermögengbefd)äbigung ttlentger arg 20 g;r. betragen
foIHe, 6ur >Begrünbung beg m:uMteferungggefud)eg, aud) ttlenn
man bie ,QuaHfitation ber eingetIagten Sjanblungen alg >Betrug
für rid)tig anfettafflage eto'6en 'ftabcn.
:Ilemnad) 'ftat bag ?Bunbeggerid)t
erfan nt:
:Ilie ug{ieferung beg maThemat m:de1 )on ber ffiet:rc.moll=
merftein an bag gtOnerAo9nd)='6abifd)e m:mtggerid)t ?Bonnbotf
toitb nid)t bettlilligt.
2. Vertrag mit Italien. -Traite avec l'Italie.
93. Sentenza del25 agosto 1877 nella causa Mattiotti.
A. Con Nota 7 settembre '1876, I'Ambasciata Italiana co-
munica al
Consiglio federale che eerto Angelo fu Pietro Mat-
tiotti, da Lecco, contro il quale il Giudice Istruttore presso il
Tribunale eorrezionale di Brescia ha spiecato mandalo d'ar-
resto sulla imputazione
di falso in serittura pubblica da lui
eommesso nella sua qualita di segretario e a danno
deI Co-
mune, della fabbrica Parrocchiale di Milzanello e dell'ospitale
di Lecco, trovasi a Lugano, e che, siccome
il crimine in que-
stione
e previsto agli articoli 343 deI Codice Penale Italiano e
2 N° 8 deI Trattato italo - svizzero deI 22 Iuglio 1868, cosi
ehiede a nome deI suo Governo l'arresto e la eonsegna even-
tuale deI delinquente alla forza pubblica italiana.
B. Informatone il Governo deI
Cantone Ticino, questi ri-
sponde eon lettere 25 oLtobre '1876,
19 gennaio e 6 marzo,
II.Auslieferung. N° 93.
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essere riescite vane tutte le indagini fatte pralicare per con-
seguire l'arresto deI nominato Mattiotti.
C. Un officio 24 maggio scorso deI Consiglio di Stalo dei
Cantone Ticino, partecipa finalmente al Consiglio federale
essersi arrestato il
prima delto mese Angelo Mattiotti eec., da
varü anni dimorante nel
Cantone sotto il falso nome di Mae-
stri Angelo e munito di passaporto per l'interno, di data
17 gennajo
1873; ehe avendo il giorno successivo il Commis-
sario
di Lugano presentato all'arrestato il mandato di cattura
spiccato in di lui odio dal Giudice Istruttore di Brescia, e
interpellatolo se avesse motivi di opposizione
aHa estradizione
ehe sarebbe stata domandata, rispondeva:
({ desiderare infor-
marsi sulla portata delle eonvenzioni internazionali, eec.
»
D. Dal Processo verbale erettosi il 23 dello stesso maggio
sopra nuove interpellanze dirette all'arrestato, rileva avere
quest'ultimo dichiarato
« eh' egli vuol fare opposizione aHa
» estradizione, perehe non eonosee i punti di accusa ehe
» stanno eontro di lui, perehe quelli enuneiati nel mandato
» di cattura sono destituiti d' ogni fondamento e in ogni modo
) troppo vaghi, perehe infine la proeedura contro di Iui
» iniziata era gia stata, se non offieialmente, almeno di faUo
» abbandonata, e si riserva quindi di aggiungere alle altre
» eventuali eceezioni anche quella della perenzione, eee. »
E. Viste l'opposizione dei detenuto e le istanze 3 maggio e
7 Iuglio deI
Dre Antonio Battaglini tendenti ad oltenere 4: ehe
II non venisse concessa l'estradizione, se non dopo essersi
II eonstatato ehe il delitto imputato al Mattiotti e fra quelli
}) compresi nel Trattato di estradizione deI 22 luglio 1868, e
}) se non dopo verifieato se l'azione penale non fosse per av-
}) ventura prescritta; }) il Consiglio federale trasmette al Tri-
bunale federale, eon suo offieio in data
11 luglio, tutti gli
Atti relativi aHa ehiesta estradizione, domandandone al tempo
stesso all'Ambaseiata Italiana il eompletamento.
F. Da questo completamento, ehe eonsiste precipuamente
in una Nota
21 lug"lio deli'Inearieato d'affari, signor Cav. Mar-
tuscelli, e nella sentenza d'aceusa 5 maggio ultimo scorso
della
Corte d' Appello di Brescia, e venne insinuato in Atti
548 A. StaatsrechtJ. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
sotto la data deI 23 luglio, risuIta, ehe il llattiotti e aeeusato
di sette falsi in atti pubbliei, de' quali
Ia piiI gran parte sa-
rebbe stata eommessa negli anni
'1866, 1867, ·1868 e 1869;
ehe tal uni fra i medesimi vestirebbero, al dire deHa Legazione
Italiana, il
caraUere deHa conlinttila, ineomineiati eioe negli
anni
1860, '186'1 e 1862 non avrebhero eessato ehe nell868
o '1869; ehe tutti questi falsi, essendo stati commessi da un
pubblico funzionario, so no passibili di reclusione temporanea,
a termini dell'art.
216 dei Codiee Penale Tieinese, eosieehe
l'azione penale non sarebbe estinta ehe nel termine d'anni
quindiei di cui
al1'ar1. 76 deI medesimo Codice; ehe, final-
mente, l'imputato Mattiotti non potrebbe invoeare a suo
fa-
vore i disposti deH'art. 78 ibidem, non tendendo esso artieolo
ad abbreviare il tempo necessario
aHa preserizione, ma piut-
tosto
asospenderne il eorsü durante l'istruzione deI processo,
purehe 1'istruzione stessa non sorpassi i einque anni.
Premessi in linea di fatio e di diritto i seguenti conside-
randi:
1
0
Dal eontesto, come dai dispositivi, della sentenza 5 ul-
timo seorso maggio della Sezione d'aeeusa presso la
Cürte
d'Appello di Breseia risulta a non dubitarne, ehe i delitti impu-
tati al Mattiotti sono in massima parte,
per 101'0 natura, pas-
sibili dell'appIieazione delI'art. Il,
N° 8 deI Trattato 22 luglio
'1868 fra la Svizzera e l'Italia per la reeiproea estradizione
dei delinquenti, e ehe questi delitti furono perpetrati, pari-
menti
per Ia massima parte, negli anni '1865, 1867, '1868 e
1869.
2° Resta dunque unicamente a vedere, se, eome pretende
il detenuto Mattiotti, l'azione penale non sia
per avventura
prescritta.
L'art.
14 deI Trattato 22 luglio 1868, dispone a questo pro-
posito
« non potere l' estradizione aver luogo se dal fatto impu-
» talo, dall'inehiesta 0 dalla condanna in poi, secondo le leggi
» dello Stato nel quale il preventtto od il condannato si e rifu-
)1 giato, 13 matura ta la p1'escrizione della azione 0 della pena. »
Ora, preserive l'art. 78 (2° alinea) dei Codice Penale deI
Cantone Tieino in modo esplieito e tassativo ehe « se entro
11. Auslieferung. N° 93.
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» cinque anni, da comptttarsi dal giorno deU'apertura del
» processo, 0 da quello della data del decreto dell'ubbandono
» non sia stala proferita sentenza di condanna, l' azione pe~
» nale 13 prescritla. »
E l'interpretazione data dall' Ambaseiata Italiana, comeehe
tratta dalla comune dottrina e eonforme aHo spirito ed aHa
lettera deI piiI gran numero delle legislazioni eriminali d'altri
aes!, eotrasta oi termini assoluti e preeisi in eui e redatLo
I artIeolo ll1 questlOne, diehiarando esso positivamente L' azione
penale dopo i cinque anni prescritta; d' altra parte il Tribu-
naleJede:a.le, .non ha, ne veste ne eompetenza per apprezzare
le dlSPOSIZlOlll penali dai Cantoni adottate.
3° Quanto a sapere poi se questi cinque anni siano in con-
creto realmente trascorsi, basti
ossel'vare ehe l'Ambaseiata
medesima, .
nlla sua Nota dei 27 giugno p. p. al Consiglio
fede.rale,
dlChlara: « ehe la proeedum ond'i; questione fu ini-
» zzata con la denttncia 11 (ebbraio 1870, prodotta dai BeaU
J) Carabinieri di Leeco al Pretore di qtlella Citla, e (tl com-
» pletamente ist'utta, senza alcuna interruzione, fino alla sen-
» tenza 5 maggw della Sezione d'accusa, ecc. ece. »
Ne risult, dagli. Atti ?he una siffatta diehiarazione da parte
delle Autoflta Itahane
sm stata piiI tal'di eomeehessia varia ta
o disdetta.
Verifieandosi cosi gli estremi della preserizione sanzionata
dall'invocato art. 78
deI Codiee Penale Ticinese
,
il Tribunale federale
pronuneia:
L'estradizione
deI nominato Angelo fu Pietro Mattiotti, di
Leeco, prevenuto di falsi in Atti pubbliei, non
e aecordata.
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