C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
be rt. 110 of. 1
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bereinbar. a etreibun!:lnamt l)at rte benl)alb mit runb a(
nid)t beftel)eno be3ro. bal)ingefaffen erffiirt. !Rad bem eiagten
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be metreibungsgefe als unftid)l)altig, ba eß ftd) baferoft um
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erfannt:
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115. Sentenza del12 novembre 1901 nella causa Tu,rri.
Non comunicazione al debitore den' eleneo oneri eden' incanto ;
nullita dell'incanto't Art. 139 e 140 L. E. F. -Modo dell'in-
canto; art. 125 e 134 1. c.
I. eon ricorso 14 marzo 1901 il signor Turri Gi 0 vanni
domandava all'
Autorita inferiore di vigilanza di Locarno
l'annullazione den' incanto 9 marzo
1901 avvenuto in odio
degli eredi Turri
fu Giovanni, quondam Giovanni Carlo, su
esecuzione loro intentata da Giuseppe Remonda, pei motivi
seguenti:
a) perche al ricorrente, interessato neU' esecuzione quale
und Konkurskammer. No 115.
'Coerede e coproprietario, non era stato cOl11unicato ne la
domanda di vendita,
ne l'elenco oneri, ne l'avviso d'incanto;
b) perche l'Ufficio non aveva esperito l'incanto singoIar-
mente sopra ogni stabile come avrebbe dovuto fare in base
.agli art. H9, 140, 141 e 142 della L. E. F., ma aveva ven-
duto senz' altro una parte degli stabili in blocco;
c) perche l'Ufficio aveva deliberato gli immobili agli stessi
debitori escussi,
eio ehe secondo il rieorrente non era ne
legale, ne onesto.
L' Autorita inferiore di vigilanza ammise
il ricorso. Invece
l' Autorita superiore cantonale trovo l'operato dell' Ufficio
eorretto e eonfermo Ia delibera e l'incanto.
TI. La decisione delI' Autorita cantonale e motivata in
sostanza
come segue :
Ad a. La notifica avvenne aUa madre deI ricorrente, signora
Giacomina Turri, colla quale
il ricorrente convive. Essa deve
.quindi ritenersi
per valida tanto piil che il ricOl'rente non
ha mai impugnato che gli atti vennero a sua cognizione.
L'eccezione venne
deI resto abbandonata nel ricorso all' Au-
torita superiore .
. 4d b. La Iegge non fa nessun obbligo an' Ufficio di espe-
rire la vendita separatamente prima deUa vendita in blocco
degli stabili.
L'Ufficio deve curare gli interessi tanto deI
debitore che deI creditore e deve quindi poter procedere ad
un incanto in blocco quando questo sistema
gli risulta i1 piil
adatto. Vedasi per analogia l'art. 125. DeI resto nel caso
eoncreto, nessuna offerta parziale sembra essere
stata fatta,
secondo le dichiarazioni deli'
Ufficio. Anche formando un
gruppo di una parte soltanto degli stabili e tentando per essi
l'incal1to, non
puo dirsi che l'Ufficio non abbia agito nell' in-
teresse di tutti, giacche per tal modo i debitori si trovano
ancora in possesso di parte dei
Ioro beni ed il creditore
procedente venne soddisfatto
deI sno credito.
Ad c. La Iegge non vieta all' escusso di partecipare aU' in-
canto dei suoi benL TI fatto di una simile partecipazione non
puo quindi invocarsi come titolo di nullita delI' incanto. (Ved.
Commentario Colombi all' art. 141.)
XXVII, L -!90i
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
TII. E contro questa decisione che il signor Turri Gio-
vanni rieorre attualmente al Tribunale federale.
In dit'itto :
- Non vi ha dubbio che, a tenore degli art. 139 e 140
della Legge fed., l'elenco oneri e l'avviso d'incanto devon )
essere comunicati anche al debitore. Quest' ultimo deve
essere messo in posizione di poter presentare l'incanto per
tutelare con misure opportune i propri interessi. Ma dal
fatto che il debitore non
e stato debitamente avvisato non
ne consegue ancora senz' altro
la' nnllitä. delI' incanto. Il
debitore
puo avere avuto in altro modo cognizione degH
atti di cui agli art. 139 e 140 e quindi occasione sufficiente
di salvaguardare i propri diritti. Vedasi la sentenza deI
Tri-
bunale federale 14 aprile 1896 neUa causa Grütter (Archiv )
n° 119). Ora il rieorrente non ha contestato di aver cono-
sciuto in fatto tanto la domanda e l'avviso d'incanto, ehe
l'eleneo onerL L'istanza superiore eantonale 10 diehiara deI
resto nel modo
il piu esplicito. Poco importa quindi che
l'eccezione relativa alla non eomunicazione degli atti piil
sopra indieati sia stata 0 meno abbandonata davanti I'Auto-
ritä. snperiore cantonale.
- Secondo il disposto delI' art. 125 della Legge federale,
e all' Ufficio di Esee. che tocca di stabilire il modo, il temp )
e il luogo degli ineanti. Questo alticolo figura bens! fra le
disposizioni ehe trattano della
venditä. dei beni mobili, ma
l'art. 134 sanziona in sostanza 10 stesso prineipio col dire
ehe le eondizioni den' incanto vengono determinate dall' Uf-
ficio. La legge federale non traceia quindi altro limite
all' azione dell'
Ufficio ehe quello ehe debba avere la maggior
eura possibile degli interessi delle parti,
0, come si esprime
l'art.
134, che abbia da cercare di ottenere 1a maggior
somma possibile. Anehe la questione di sapere se
l'incant )
debba essere esperito per ogni singolo stabile, oppure se Ia
vendita possa 0 debba avvenire in bloeco, e quindi una
semplice questione di opportunita, da risolversi unieamente
seeondo gli interessi delle parti
0 secondo 1a probabilitä. di
un maggiore
0 minore rieavo. La legge federale non contiene
und Konkurskammer. No 116.
in proposito nessuna disposizione speciale. Ora dalle dichia-
razioni den' Autoritä. superiore eantonale devesi ammettere
che
'incanto e la vendita in blocco di una parte degli stabili
era In eoncreto una misura pienamente giustificata, dal mo-
menta ehe rUfficio non ottenne nessuna offerta parziale sui
singoJi-enti e che col metodo seguito si pote conseguire il
pagamento compieto deI creditore, risparmialldo ai debitori
una parte dei loro heni. (Ved. art. 119.)
TI ricorrente ha
bensl contestato ehe siasi sperimentato prima l'ineanto
separatamente sopra ciascuno degli immobili ma non
ba
fornito la benche minima prova in proposito. '
3.
Che la legge federale vieti direttamente 0 indiretta-
mente all' escusso di partecipare all' incanto,
e pure un' asser-
zione gratuita. TI debitore e libero di fare offerte e di ren-
dersi compratore dei beni posti aIl'incanto come quaIsiasi
altra persona.
La sola condizione da richiedersi e, seeondo
Jäger, Commentario, art. 125, pag.
223, ehe abbia a fornire
cauzione idonea
0 ad eseguire il pagamento in contanti, cio
che sembra essere avvenuto nel caso attuale.
Per questi motivi,
il Tribunale federale
pronuncia:
TI ricorso Turri e respinto.
116. Sentenza dei 26 novemb1'e 19M nella causa
Casserini e Contini.
Ricorso tardivo contro il depoeito della graduatoria non sotto-
posta all' approvazione della delegazione dei creditori. Art. 247
L. E. F.
- TI 22 giugno 1900 l' Amministrazione deI fallimento
Carlo Braggio, in Lugano, deponeva, senza sottoporlo prima
all' approvazione della delegazione dei creditori, a norma
delPart. 247 della Legge federale, 10 stato di graduazione