Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
determinare quale specie di esecuzione si debba applicare
E dunque infondata l'affermazione deI ricorrente che ciascun
ereditore sia libero
di procedere nel modo ehe piil gli
aggrade. La procedura da seguirsi
e fissata dall'ufficiale ese-
eutore in conformita di legge, e questa all'art. 39 stabilisee
ehe
quando il debitore e inseritto nel registro di eommerei()
in una delle qualita sottoindicate (fra le quall quella oceu-
pata nel easo eoncreto dal debitore Antonini), l'eseeuzione
debba essere proseguita in via di fallimento, senza
fare
nessuna distinzione a riguardo della natura deI debito, tant()
se si tratta di un debito personale ehe di un debito sociale
E ehiaro deI resto ehe solo in tal modo si poteva raggiungere
quella parita di trattamento voluta dalla legge in favore delle
persona ehe vantano dei erediti verso uno dei debitori indi-
eati all'art. 39. Imperocehe se fosse lecito al creditore, (),
all'ufficiale eseeutore, di procedere a Ioro beneplaeito, in
via di pegno
0 in via di fallimento, sarebbe quasi impossibile
ai terzi, ehe vantano essi pure dei erediti, di salvaguardare
i loro diritti di fronte al primo ereditore proeedente, sia
per
la diffieolta di aver eonoscenza delle esecuzioni ineoate, sia
perehe spesse volte, il Ioro titolo di eredito non essendo M-
eora Iiquido, sarebbe loro impossibile di proseguire eventual-
mente l'esecuzione.
3° 11 pignoramento eseguito di fronte al debitore non era
dunque regolare. E tale irregolarita era tale, stante
iI test()
categorieo dell'art. 39, ehe l'autorita di vigilanza avrebbe
potuto intervenire anche
d'ufficio, senza 'attendere reclami.
Cio posto, non eileaso di esaminare se il ricorso sia stato
inoltrato in tempo utiIe
0 meno, e se i ricorrenti erano 0 meno
autorizzati ad inoltrarlo. L'annullazione
deI pignoramento in
favore della Banea Credito Tieinese si impone da se, indipen-
dentemente dalla qnestione di sapere se i termini prescritti
dalla legge siano stati osservati (ved. fra altro Arch.
TI, 17)
Per questi motivi,
La
Camera di Esecuzione e Fallimento
pronuncia:
11 tieorso della Banca Credito Ticinese e respinto.
und Konkurskammer. N0 107.
107. Sentenza del 28 ottobre 1899 nella causa
Donati-Zanetti.
ApplicalJilita delI'art. 109 0 dell'art. 107 L. E. e F. ?
La ricorrente e figIia della signora Marianna Zanetti-
Regli, impetita dai fratelli Berta, in Giubiasco e dalla Banea
popolare di Bellinzona in pagamento
di una snmma compies-
siva di fr. 4524 35. Il 12 novembre 1898 essendo stati
pignorati alla debitriee, nella sua abitazione a Bironico
diversi beni
mobiIi ed immobili, gIi stessi vennero rivendicatt
dalla rieorrente come sua proprieta. Ma tale pretesa non
venne rieonosciuta dai creditori, pereui
l'Ufficio di Eseeu-
zione e Fallimenti fissava alIa rivendieante un termine di 10
giorni per far valere 18 sue razioni in giudizio (art. 107 della
legge
E. e F.). La ricorrente ricorse contro questo provvedi-
mento deIl'ufficio all'autorita di vigilanza addueendo: ehe in
vinil d un .atto notarile 3 settembre 1898 era di venuta pro-
pnetana dl tutta la sostanza stabile, semovente e mobile
delIa signora
Regli-Zanetti; ehe essa era nel pieno e com-
pieto godimento delle eose aequisite; che dimorava a Bironieo
ed esercitava tutti i diritti e
Ie ragioni di proprietaria e
padrona; ehe
di eonseguenza non toccava a lei ma bens! ai
creditori procedenti di farsi attori, in applicazinne di quanto
dispone l'art.
109 e non dell'art. 107 delIa legge E. e F. A
prova di queste asserzioni
Ia rieorrente produceva l'atto
notarile 3 settembre 1898, nel quale
e detto ehe Ia vedova
Regli-Zanetti, trovandosi in eta avanzata e in eondizioni da
non
poter piil continuaz: la gestione delIa propria sostanza,
vende e eede
coll'immediata traslazione di possesso e pro-
prieta di diritto e di fatto
aHa propria figlia Carmela
Zanetti,
moglie deI signor Gius. Donati, tutta Ia propria
sostanza mobile, semovente e stabile (meno alcuni Nri di
mappa) eontro l'obbligo dell'acquirente di assum.ersi il paga-
mento delle ipoteehe gravitanti sopra Ia sostanza medesima
aseendenti all'ineirea
al prezzo reperibile dei beni eeduti. '
Malgrado tale documento, Ie istanze eantonali di vigi-
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Ianza inferiore e superiore, respinsero il rieorso, partendo dal
punt di vista ehe per l'applicazione de:l'art. 107 0 109
deHa legge E. e F. era di importanza capInal non !a pro-
prietä, ma il possesso effettivo degh ogget.tl pI.gnoratl e he
questo possesso, da quanto rilevavasi degli atb, doveva nte-
nersi in favore delIa debitriee. .
L'autoritä superiore
di vigilanza aggiunge a questa motlVa-
zione quanto segue: un' atto di vendita, fatto in forma pub-
bliea, pub comprendere tutte le clausole le piu espliciti circa
Ia trasmissione deI possesso a favore
deI compratore, senza
ehe percio
Ia cosa veuduta sia pansata neH' enettivo e a
teriale possesso dell'aequirente. E la semphee materiale
detenzione quella ehe sta a base degli art.
106-109 della
Iegge E. e F. e non gia il diritto al possesso deHa cosa da
rivendieare'
detta norma vale tanto pei mobili eome per
gli stabili,
;ome e stato a piu riprese. gindicato al Tribunale
federale. La trasmissione della proprIeta
edel possesso al
mezzo di documento pubblieo non basta quindi per l'applina
bilitä dell'art. 109. Il rivendieante deve provare l'effettlvo
godimento, Ia possibilita
di immediata e materiale dinposi:
zione cib ehe non poteva farsi nel easo eonereto gh entI
staggiti essendo stati pignorati neHe mani della debitrice,
e
cio ehe non fu nemmeno allegato dalla rieorrente.
30 E eontro questa deeisione, in data deI 14 mglio 1899,
ehe la signora Donati-Zanetti ricorre al Tribunale federale.
Essa spiega anzitutto ehe
Ia vendita 3 settem?re 189 vnnn
fatta pel motivo ehe avendo Ia signora Regh-Zanettl dilapl-
dato in gran parte la sua sostanza, era assonunamente neees-
sario di porre un ripiego aHa sua amnlllstnazlOne .. ?r
inveee di farla interdire, per sentimento filIale SI eseogIto dl
rieorrere
aHa cessione in atti, per dare alla figlia il mezzo di
liquidare Ia posizione. In virtu di questo atto Ia con'ent
ha ottenuto anehe l'immissione nel possesso effettlvo degli
stabili oppignorati. Asserendo
il contrario l' Autoritä superiore
di vigilanza ha urtato eontro
il disposto dell'art 709 deI
Codiee eivile ticinese, il quale dispone ehe l'immissione
in possesso degli stabili ha luogo dal momento deI eon-
und Konkurskammer. No 107.
tratto ed ha violato il prineipio di proeedura tieinese,
seeondo
il quale Ie dichiarazioni contenute in un atto pubblieo,
e quindi in un atto notarile,
fanno fede sino ad inserizioae
per falso ed a prova in contrario. Che Ia rieorrente non abbia
allegato di avere il possesso materiale degli stabili in que-
stione, e cosa affatto eontraria aHa veritä. CoH'istrumento 3 set-
tembre 1898 si e ossequiato anche ai disposti dell'art. 199 e
200 deI CO. per cio ehe riguarda i mobili. DeI resto chi abita
una easa,
e ritenuto di avere anehe il godimento dei mobili
ivi eontenuti. La debitriee non ha contestato Ia riveudieazione
della rieorrente; essa non ha eontestato ehe Ia propria figlia,
quale eessionaria, era in possesso delle eose staggite. Ora
se Ia debitriee ammette di non essere in possesso degli
oggetti pignorati,
eome e possibile di applicare l'art. 107?
N eHa peggiore delle ipotesi, eoabitando Ia rieorrente eolla
madre, essa avrebbe in
ogni easo Ia eondetenzione e cio
basterebbe per far decidere Ia eontroversia in suo favore.
La rieorrente domanda pereio l'annullazione della sentenza
den' Autoritä superiore
di vigilanza e ehe il Tribunale federale
abbia a diehiarare applieabile l'art.
109, non l'art 107 della
legge E. e F.
4° Rispondendo i ereditori, Fratelli Berta, obbiettano in
primo
luogo ehe il Tribunale federale non e eompetente per
oeeuparsi deI rieorso, trattandosi di una questione di possesso
e quindi
di una sempliee questione di fatto; subordinata-
menta
ehe i beni oppignorati si trovavano in possesso della
debitriee e non della rieorrente, e ehe per eonfessione stessa
della ricorrente l'istrumento 3 settembre 1898
non e altro
ehe
un atto stipulato in frode dei ereditori.
'. In diritto,'
1° E a ragione ehe l'istanza eantonale diehiara ehe per l'ap-
plieazione deH'art. 109 0 dell'art. 107 della legge E. e F. tutto
dip ende dal vedere
chi sia effettivamente il detentore degli
oggetti pignorati.
Se e il debitore ehe ne ha il possesso, e
l'art. 107 ehe deve appliearsi, indipeudentemente dal fatto
se
il possesso sia esercitato per eonto suo 0 per eonto di un
altro. La questione di sapere per eonto ed in nome di chi
Entscheidungen der Schuldbetrewungs-
10 stesso venga esereitato, puo sollevarsi solo nel easo in cui
i beni staggiti non si
trovatlsero in mano deI debitore, ma vi
fossero dubbi ehe quest'ultimo ne abbia tuttavia Ia detenzione
per l'intermezzo di un terzo. Se cio fosse realmente, si
dovrebbe anehe in tal
easo procedere secondo l'art. 107.
2° L'istanza cantonale ha dunque gindicato rettamente
dichiarando che un semplice contratto di vendita, stipulante
il trapasso immediato in favore deI compratore deHa pro-
prieta, edel possesso, non basta per costituire Ia detenzione
effettiva di cui agli art.
106 e seguenti della Iegge federale,
ma ehe
e necessario inoltre Ia consegna e l'oceupazione degli
enti acquisiti.
Cio risulta ehiaramente dal riflesso che le
nozione deI possesso, in quanto essa determina Ia posizione
delle parti di attore
0 di convenuto neH'azione di rivendica-
zione,
e una nozione di diritto federale, affatto indipendente
dai disposti deI diritto cantonale, in forza dei quali il possesso
di uno stabile
pue. essere ottenuto anche solo mediante
contratto.
Cio posto, il litigio si riduce ad una semplice questione
di fatto, ossia alla questione
di sapere se Ia madre della
ricorrente abbia realmente
Ia detenzione degli oggetti pigno
ratio Ora non risulta che ammettendo tale possesso l'istanza
cantonale abbia giudicato in opposizione agIi atti.
11 rimpro-
vero che
Ie muove Ia ricorrente di aver ritenuto che il pos-
sesso effettivo non sia mai stato da lei rivendicato, nel mentre
essa
ha sempre sostenuto di avere il godimento degli enti
piguorati, si spiega pel fatto che tale
prelesa fu sempre
sollevata unicamente in relazione agli effetti deIl'atto di
compera, ma mai come conseguenza di una occupazione
effettiva avvenuta da parte della eompratrice. In tal
sense si
deve interpretare anche l'osservazione contenuta nel ricorso
al Tribunale federale, secondo Ia quale Ia ricorrente, nell'ipo-
tesi
piil sfavorevoIe, coabiterebbe colla debitrice ed
avrebbe quindi il eompossesso degli enti in questione. In
ogni caso, non sarebbe ni ente affatto provato ehe Ia ricor-
rente abiti presso Ia
di lei madre a Bironico e non col pro-
prio marito, come
e da presumersi naturalmente. L'indirizzo
und Konkurskammer. No t08.
ehe figura sopra alcune lettere prodotte in atti e anzi adatto
,.3. far ritenere il contrario.
Per questi motivi,
La
Camera di Esecuzione e Fallimento
pronuncia:
TI rieorso e respinto.
108. ntfneib bom 7. lJ(obem6et 1899
in Sanen etreioung unb Jronfurnamt
oIotnurn 2eoetU unb Jronfotten.
1,Veibergutsansprache; Rückzug derselben; Pfändung durch
Gläubiger der Ehefmu; Bestreitung; Vorgehen nach Art.
106 ff. Retr.-Ges.
I. .'Jm Jronfurfe be ufen D6rent, aotifanten in tennen,
mante bie eftau be emeinfnulbnets, malie ge6. Jrej3let,
eine ?llieioetgutnanf:ptane .)on 85,436 r. 30 t . geUenh. SDie
nfpteCf erin wUt'be im Jroffofation :pIan füt hie :pril)Uegiette
älfte biefes ettage in Jrrajie IV ange l)iefen. egen biefe
Jtoffofation ljatten . Jrrentel : ie. unb fieoen annete äu
niget bc D6rent tent3eittg Jrlage erljooen, mit bett egeljten,
lei bie orbetung ber tau D6tent al nintoeftegenb unh
ungürtig 3U etfHiten unb au bem Jrl)ffofation :pIan aU 3U llcifen,
unb e fei bie frei llerbenbe Summe ben JrIägem 3u3uf:ptenen,
fO llcit aUt SDectung iljret otberungen erfotbetli . SDiefen 1Red)t
ocgel ten ljat fi tau Dorent am 18. ,3uH 1899 unteqogeu.
m 20 .'Juli et l.litftett l.lei liiu6iget betfelben, S)en3i Jruff
unb So otl mnet s)ü(fnfaffe, auf iljte smei6etgut ,mf:prane im
Jronfurfe il re l em,mn treft, an beifen telle f:piitet na
(tngel o6enet etteioung befinittbe ßfdnbung ttat. uf het ßfän"
bungßurfunbe llurbe oemetft, bau (tuf bie tauengutnforberung
bie (tnt I(iu6iget, bie biefeI6e im Jronfurfe beß l emann DOtnt
mgcrod)ten l atten, m:nf:pru er'l e6en; e llutbe ben :pfiinbenben
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