Art. 4 CF; cantonal taxation of citizens listed in electoral registers; scope of federal review. In tax matters, the cantons retain sovereignty in determining tax bases and personal tax affiliation, subject only to the prohibition of double taxation and to constitutional guarantees, notably equality before the law. The Federal Court will not review, under the guise of a tax complaint, the cantonal authorities’ application of cantonal rules on electoral registration and political domicile where such review is excluded by federal procedural law (consid. 1-3). An alleged unequal application of the law in favor of third parties does not entitle the complainant to an unlawful treatment; proof of a constitutionally relevant arbitrary application in the complainant’s own case is required. If the dispute concerns the political consequences of removal from electoral rolls, the remedy lies before the competent federal authority, not in the tax appeal.
4b6 A. StaatsrechUiCheEntscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. n. Gleichheit vor dem Gesetze. Egalite devant la loi. 66. SentenZCt del 1
aprile 1897 neUa caus( Lepori. A. La legge tieinese sull'imposta eontiene all'art. 6 il dis- posto: Sono sottoposti al pagamento dell'imposta sulla sostanza e sulla rendita: a) Tutti coloro ehe sono domieiIiati nel eantone ;
quale le persone ehe hanno illoro domicilio all'estero sona tenute a pagare l'imposta solo in ragione della sostanza e deHa rendita ehe hanno nel eantone. Lo stesso principio venne rieonosciuto anehe dal Tribunale di AppelIo, il quale in un easo analoga (causa Bernasoeehi, Repertorio di giuris- prudenza patria 1896, pag. 633) ebbe a dichiarare ehe in materia d'imposta i capitali mobiliari segnono il domieilio della persona eui appartengono. TIConsiglio di Stato ha respinto il ricorso Lepori per due riflessi: 1. Perehe il norne deI rieorrente fignra ancora nel cata- logo elettorale di Castagnola, 2. Perehe nessun cittadino ticinese pun essere radiato da! cataloghi elettorali se non ha rinunciato prima aUa citta- dinanza svizzera e se non e stato radiato quindi dal registro dei fuochi. Ma ambedue queste considerazioni sono erronee. Come risulta da relativa diehiarazione della municipalita di Casta- gnola (alleg. B e C) il ricOl'rente e stato radiato da quel catalogo elettorale il 28 febbraio 1896; il 10 maggio 1896 venne dato 3vviso al Dipartimento degli interni (alleg. E) della seguita radiazione, la quale non essendo stata con- testata, deve ritenersi come definitiva. Il domicilio attuale di Lepori a l filano edel resto un fatto notorio ehe venne ammesso anche dal rappresentante deI fiseo in una transa- zione per l'imposta deI 1895. Sostenere come fa il Consiglio di Stato, ehe un cittadino ticinese debba rinunciare aHa sua eittadinanza per farsi radiare dei eataloghi elettorali, e sos tenere una cosa assurda, anticostituzionale e eontraria ai veri interessi deI paese. La diversita di trattamento sca- turisce poi in modo manifesto dal fatto ehe altri eontribuenti aventi il 101'0 domicilio all'estero e ehe si trovano neUa . identica posizione di Lepori (segue nel rieorso l'indieazione dei nomi) pagano le imposte solo in ragione di quanto posseggono nel cantone e non per tutti i capitali e per tutta la rendita ehe hanno. C. 11 Consiglio di Stato oppone al rieorso le obbiezioni seguenti: TI 3 dell'art. 6 della legge sull'imposta ha di
458 A. Staatsrechtliche Entscheidungeu. I. Abschnitt. Bundesverfassung. roira solo le persone ehe non sono e non devono essere iseritte nei cataloghi elettorali. 1nvece i Ticinesi all'estero ehe fanno parte di un fuoeo iscritto in un coroune deI can- tone devono figurare altre si sul catalogo elettorale a stregna della legge cantonale 15 gennaio 1896. Questa disposizione di legge ha la sua base nel decreto di revisione eostituzionale 16 giugno 1893, in virtu deI quale tntti i cittadini tieinesi all'estero, ehe fanno parte di un fuoco di un comune deI cantone, esercitano in detto eomune il 10ro diritto di voto. Rispetto all'iserizione sul registro dei fuoehi fa stato la legge organiea eomunale 1854, la quale preserive ehe oltre domi- ciliati nel eantone, Confederati 0 Tieinesi, debbono essere iseritti nei registri dei fuochi anehe gli attinenti tieinesi all'estero. L'obbligo delle munieipalita di procedere a questa inscrizione e dunque anteriore aHa revisione eostituzionale
giugno 1896, ed e aneor pii.l esplicito dopo ehe quest'ul- tima ha ereato pei Ticinesi all'estero un domicilio in patria pari nei suoi effetti al domieilio materiale. D'altra parte le lVIunicipalita non hanno il diritto di eaneellare di 101'0 arbitrio i propri attinenti dai moli di cittadinanza e quindi dai re- gis tri dei fuoehi, essendo tutt'ora in vigore il decreto gover- nativo 23 agosto 1865 ehe fa dipendere qualsiasi radiazione da un deereto governativo speciale e dalla rinuneia aHa citta- dinanza tieinese. Di fronte a questi dispositivi di legge il rieorso devesi ritenere infondato. Quantunque Lepori abbia la sua dimora all'estero, egli deve figurare nei registri dei fuoehi deI cantone, sia in quello di Sonvieo, suo eomune di attinenza, sia in quello di Castagnoh ., sua ultima dimora. Come tale egli puo esercitare in detto eOlnune anehe i suoi diritti di voto. Percio il rieorrente deve essere eonsiderato eome avente domieilio nel eantone e sottostare alle imposte per tutta la sua sostanza. Il fatto della demissione da depu- tato deI Gran Consiglio e la citata sentenza deI Tribunale di Appello non possono modifieare questa sua posizione. Quanto aHa disparitä di trattamento aecennata nel rieorso, risulta bensl dai eataloghi elettorali esistenti presso i1 Dipar- timento degli interni, ehe alcune delle persone indieate non H. Gleichheit vor dem Gesetze. No 66.
figurano piu nei detti eataloghi, ma il Consiglio di Stato non manehera di provvedere affineM tutti i Ticinesi degenti all'estero siano trattati sullo stesso piede. Un easo di doppia imposta non esiste e non e stato allegato dal rieorrente. La questione poi di sapere, se il fatto 0 Ia domanda di can- cellazione da un catalogo elettorale basti seeondo la eosti- tuzione eantonale per liberare un attinente ticinese all' estern dall'obbligo di pagare le imposte e di eompetenza delle autorita politiehe, non deI Tribunale federale. D. N eUa replica il rieorrente aUega: Sta in fatto ehe la radiazione dal eatalogo di Castagnola non e stata annuHata dal Consiglio di Stato, e ehe non e stata ordinata la di lui inserizione nel eatalogo di Sonvico. L'al't. 6, lett. b, 1 della legge sulle imposte non e dunque applieabile. Seeondo le leggi elettorali ticinesi, se non viene sollevata eeeezione contro un inserizione 0 radiazione dai eataloghi, il giudizio della Municipalita passa in eosa giudieata. 11 Consiglio di Stato non puo impedirlo, se non interveniendo ed annullando d'ufficio l' operato della Municipalita. La diversita di trattamento indieata nel rieorso a riguardo di altri eontribuenti ehe si trovano nella stessa posizione deI rieorrente eontinua a sussistere anehe per il 1897 mal- grado la promessa deI Consiglio di Stato di volervi rimediare. Cio risulta dalle tabelie d'imposta pel 1897 ehe al easo potranno essere riehiamate dal Tribunale federale. Il Con- siglio di Stato rieonosee deI resto per veri i fatti addotti da Lepori pel 1896, dunque la disparitä di trattamento e in ogni easo aeeertata per l'epoea a eui si riferisee il rieorso. Quanto al deereto costituzionale 16 giugno 1893 e a torto ehe il Consiglio di Stato ha ereduto di potersene fare un appoggio. Se questo deereto erea in via di favore un domi- eilio giuridieo ed elettivo in patria d'uguali effetti a quello materiale, esso lascia pure la faeolta di declinare questo favore a quelli ehe per legitimi motivi non ne possone usufruire. , E. Duplieando il Consiglio di Stato osserva: E nota ehe l'applieazione di nuove leggi da sempre Iuogo sul principio
460 A. Staatsrechtliche Entsch: idungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. ad alcune incertezze. Un eontrollo esatto delle tabelle d'im- posta col registro dei fuoehi e eoi eataloghi elettorali non ha potuto essere fatto pel 1896, una avverra pel 1897. Intanto pero l'ingegnere Lepori figura nel registro dei fuochi deI suo eomune di attinenza Sonvieo; egli deve quindi essere considerato come domieiliato in patria e inseritto nei registri elettorali e nelle tabelle per l'imposta cantonale. Anche la pretesa disparita di trattamento eogli altri contribuenti menzionati nel riCOl'SO nel ricorso non esiste. In uno dei cinque casi citati dal rieorrente il Consiglio di Stato non ha potuto rintracciare l'identita della persona in diseorso (Ghir- landa). Quanto agli altri eontribuenti i signori Enderlin e Rezzonieo morirono primo deH'entrata in vigore della nuova legge e i loro eredi pagarano anehe per la sostanza fl la rendita all'estero; il sig. Saroli e stato imposto oltre ehe per gli stabili nel cantone anehe per 8000 fr. di rendita; ai fratelli Malfante venne ridotto l'imposta solo in eonse- guenza di disastri subiti. DeI resto anehe ammettendo ehe possono esistere nelle tabelle d'imposta alcuni errori in- volontari, eio non basterebbe per giustifieare Ia tese deI ricorrente. In diritto:
per eio ehe in Iuogo deI disposto della Iettera b, 1 dell'art. 6 della legge tributaria cantonaie. gli ,:e?n applieato il disposto della lett. a, 1 ; 2
per la dlspanta dl 11. Gleichheit vor dem Gesetze. ND 66.
trattamento ehe egli pretende esista a favore di altri eontri- buenti i quali, quantunque si trovano nella stessa posizione deI ricorrente, pure a detta di quest'ultimo vengono tassati per quello ehe posseggono in patria e non per la totalit:l delle 10ro rendite e dei 101'0 beni mobili. Ora riguardo a quest'ultimo appoggio devesi anzitutto osservare ehe una eventuale applicazione abusiva della legge tributaria canto- nale a favore di altri contribnenti, non da naturalmente a Lepori il diritto di esigere per se 10 stesso trattamento ille- gale, essendo di tutta evidenza ehe pereM il rieorso possa essere ammesso per questo titolo e neeessario ehe sia l'ap- pIicazione avvenuta in odio deI rieorrente e non quella sta- tuita in favore di altre persone ehe rivesta un earattere abusi vo. Questo seeondo appoggio deI rieorso forma percio un solo ed unieo argomento eoll'appoggio principale invocato, ehe eioe la legge eantonale sulla imposta abbia trovato a svantaggio di Lepori un'applieazione manifestamente arbi traria. Qualunque sia deI resto il valore intrinseco ehe SI voglia attribuire ai fatti allegati dal rieorrente, eerto e ehe gli stessi non vennero sufficientemente provati dovendosi piuttosto presumere in base alle dichiarazioni deI Consiglio di Stato, contenute nella duplica, ehe le dette allegazioni si poggiano sopra un errore di fatto. 2. Rimane dunque a vedere se iI ricorso non debba dichia- rarsi fondato per quanto eoneerne l'applieazione della Iegge tributaria cantonale. Ora risulta ehiaramente anehe solo da un esame superficiale dell'art. 6 ehe qualora il ricorrente posso essere cousiderato eome inseritto in un catalogo eletto- rale deI eantone, quantunque domieiliato de faeto all'estero, egli deve ritenersi sottoposto aHa imposta sulla sostanza e sulla rendita, eome gli altri cittadini abitanti il cantone. Il testo deI 1, lett. a dell'art. 6 e troppo esplicito a questo riguardo perehe possa essere oggetto di dubbio e la eonse- guenza ehe ne risulta non venne deI resto impugnata nep- pure dal ricorrente. La questione controversa e piuttosto queHa di sapere se dopo ehe Lepori e stato radiato dai cataloghi elettorali di Castagnola per opera di quel municipio
462 A. staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. il disposto dei 1, a dell'art. 6 trovi al suo easo aneora applieazione. Per giustificare l'affermativa il Consiglio di Stato sostenne ehe la radiazione avvenuta per solo impuIso delI'au- torita eomunale, senza l'approvazione deI Consiglio di Stato e senza ehe vi sia stata rinuneia aHa eittadinanza ticinese riveste un earattere illegale; ehe nel eatalogo esistente posso il Dipartimento eantonale degli interni Lepori figura aneora eome inseritto, e ehe anche se si volesse ammettere la di lui radiazione eome giuridieamente esistente, da una parte il disposto della legge organiea comunale dei 1854, secondo il quale tutti gli attinenti ticinesi all'estero devono figurare in un registro dei fuochi deI cantone, dall'altra il fatto ehe il ricorrente trovasi inscritto nel registro dei fuochi deI co- mune di Sonvico, in relazione al disposto deI deereto costi- tuzionale 16 giugno 1893, avrebbe per eonseguenza di far considerare il ricorrente come giuridie9mente inseritto in quel catalogo elettorale. Ora e ehiaro ehe il Tribunale fede- rale non e eompetente a sindaeare l'esattezza di una simile opinione, trattandosi di tina questione regolata eselusiva- mente da leggi e regolamenti eantonali e anehe dove fa capo un disposto della costituzione eantonale trattandosi di una materia (diritto di voto dei eittadini) ehe l'art. 189 al. 4, della legge org. giud. fed. elimina espressamente daI giudizio di questa eorte. Per l'esito deI rieorso basta di constatare ehe se il modo di vedere dal Consiglio di Stato non appare sotto ogni aspetto es ente da eritica, non implica pero una, soluzione giuridicamente impossibile, percui non e in potere deI Tribunale federale di diehiarare se la legge tributaria cantoml.le sia stata bene 0 male applicata. Se e opinione deI rieorrente ehe malgrado il disposto deI decreto costituzio nale 16 giugno 1893, gli spetti il diritto di farsi radiare dai eataloghi elettorali, senza bisogno di rinunciare alla cittadi- nanza ticinese, il deereto suddetto statuendo solo un diritto ma non. un dovere a carieo dell'attinentc tieinese di mante- nere il proprio domicilio politieo nel cantone, potra rivol- gersi eon analogo ricorso al Consiglio federale, sola autorita competente a statuire in materia. Il. Gleichheit vor dem Gesetze. No 66.