Extradition to Italy despite withdrawal of complaint

BGE 21 I 736Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume I25 nov 1893Granted

Sintesi

Italy requested the extradition of Enrico Manetti after his conviction in Florence for fraud and his subsequent flight to Lugano. Manetti objected that the injured party had withdrawn the complaint and that, under Ticino law, the offense would no longer be prosecutable. The Federal Tribunal held that the request was formally in order and that the relevant conduct was punishable both in Italy and in Ticino as fraud/inganno, not as a complaint-dependent offense. The opposition was rejected and extradition granted.

Regest

Art. 9 of the Swiss-Italian extradition treaty; Art. 3 Federal Extradition Act: formal regularity and double punishability in extradition; the requesting state’s documents must identify the offense, gravity, and person sought, but where the treaty governs, the objection of non-punishability fails if the conduct is punishable in both states under the applicable offense category. In assessing dual punishability, the court examines the concrete conduct, not merely the terminology of domestic codes; differences in nomenclature between legal systems are immaterial where the factual pattern corresponds to an extraditable fraud offense and is prosecutable ex officio in both states. Withdrawal of a private complaint is irrelevant where the relevant offense is not complaint-dependent.

Testo completo

136 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. einleitung am 26. l:prn 1892, in rgenteun ttleber bomiaiUert ttlar, noc'9 bafeloft, ar am ürte be angelilid)en l!3ertrag abfc'9fuffe , refibierte. reffen aber nac'9 bem efagten mit QJcaug auf rgenteuU ttleber bie l!3orauninungen bei3 rt. 1, of. 1, n0c'9 biejenigen be rt. 1, lif. 2 bei3 6taatntlertragei3 3u, fo ttlar ba bortige eric'9t, b. 1). baß 0:i))i(geric'9t l!3erfaiUeß, in 6ac'9clt nic'9t fomneteltt. 6eine .reomnetena funn uuc'9 nic'9t aUß bel' bfonelt utfac'ge uligefeitet werben, ba bel' 0d)u(bfc'gein tn tgen teuU 5u 6tanbe gefommen fei; tn bel' at tit ein fO(c'gei3 forum obligationis bem 6tuuti3l,)ertrage unbefannt. S)Qt Qlfo baß 0:itlif getic'9t l!3erfaUleß in fmgHc'9er 6ac'ge geurteilt, ol,me bie be3üg Hd)e .reomneten3 3u oefiten, fo munte feinem ntfc'9eibe bie l!30(( jlrrcfun/l ))erroeigert werben. :! er gegenteUige ntfc'geib bel' ßk tic'9ti3fommifjion Uri tft bal)er auf3ul)eoen. :! emnac'9 l)at bai3 Bunbeßgetic'9t erfan nt: :! er IRefutß wirb aii3 oegrünbet erWirt unb bai3 Urteil bel' eric'9ti3fommifjion Uri ))om 10. :! caemoer 1894 wirb bemgema aufgel)ooen. n. Auslieferung. -Extradition. Vertrag mit Italien. -Traite avec l'Italie. 96. Sentenza deZ 18 settembre 1895 nella causa Ilfanetti. A. Con sentenza 4 agosto 1894 deI Tribunale penale di Firenze, 3 a sezione penale, Enrico lVIanetti di Firenze, fu, in applicazione degli art. 413 e 79 deI Codice penale, e 568 e 569 deI Codice di procedura penaIe, dichiarato coipevole deI delitto di truffa e condannato aHa reclusione per un anno ed aHa multa di lire 200, oltre ai danni da liquidarsi ed alle spese deI procedimento. Tale sentenza fn poi confermata in appello il 5 febbrajo 1895. Nel frattempo il Manetti essen- dosi reso Iatitante, il Procuratore deI Re presso il Tribunale civile epenale di Firenze, in data 25 maggio 1895, spicco II. Auslieferungsvertrag mit Halien. No 96.

contro di Iui mandato di cattura. Saputosi poi ehe il Manetti si era rifugiato in Isvizzera a Lugano, il R. Console in questa citta, in base al detto mandato di cattura chiese ed ottenne dal Consiglio di Stato deI Cantone Ticino Ia carcerazione provYisoria deI Manetti. Piu tardi, con nfficio deI 19 agosto 1895, la Legazione d' Italia a Berna ne chiese l' estradizione producendo una copia legalizzata della sentenza 4 agosto 1894. Sulla quale domanda interrogato il Manetti se inten- deva opporsi, rispose di farvi formale opposizione, incari- cando l'avv. Natale Rusca di stendere il relativo ricorso. B. Detto ricorso, in data deI 23 agosto 1895, fa capo ai seguenti argomenti. Il Manetti fu condannato per truffa a danno di Marri Don Agostino (vedi sentenza 4 agosto 1894). Ora malgrado ehe il Marri in detto giudizio avesse dichia- rato di desistere daIl' azione penale, il Tribunale ebbe tutta- via a condannare il Manetti come coipevole di truffa. Aggra- vatosi quest' ultimo presso la Corte d'appello di Firenze, Don Agostino Marri rinnovava la sua dichiarazione di desistet'e dalla sporta querela a favore deI Manetti; della quale di- chiarazione fu steso espresso verbale. Ora l' accusa per de- litto di truffa semplice scampare se la parte lesa non s;iorge querela 0 se vi recede prima ehe sia emanata una sentenza definitiva. (Art. 379 e 380 Codice penale tic.). Secondo il Codice penale italiano sembra perb ehe la truffa sia sempre perseguibile anche senza querela di parte e nonostante re- cesso della parte lesa. Comunque sia, essere un principio ricollosciuto in materia di estradizione ehe il faUo costituente il delitto per cui l'estradizione viene chiesta debba essere per- seguibile tanto nello stato riehiedente ehe in quello richiesto. Su questo criterio essere fondato anehe il disposto dell' art. 4 deI trattato itaIo-svizzero ehe rifiuta l'estradizione quando secondo le leggi deI paese richiesto vi e prescrizione den' a- zione 0 della pena. Lo stesso aver luogo anche pel recesso delI' azionb penale ehe e un modo di estinzione delI' azione pari alIa prescrizione. Dovendosi pertanto secondo la legge ticinese ritenet'si estinta l'azione pen t!e per truffa, l'estradi- zione deI Manetti non pub essere accordata.

738 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt, Staatsverträge. C. Conformemente all' art. 23 della legge federale sull' es- tradizione agli stati esteri, il Consiglio federale, eon ufficio deI 4 settembre 1895, rimetteva gli atti della causa a questa Corte, unendovi il preavviso deI Proeuratore generale della Confederazione. Questi eonehiude al rigetto dell' opposizione sostenendo ehe il trattato italo-svizzero non fa dipendere l'estradizione dalla questione, se il fatto eostituente il delitto sia 0 no perseguibile in ambedue gli stati. Inoltre il delitto in questione non essere eontemplato dagli art. 379 e 380, ma bensi daIl' art. 384 deI Codiee penale ticinese, ehe eontempla il delitto di frode. II Tribunale federale ha preso in considerazione :

  1. Parte riehiedente e il G-overno italiano, il quale si ri- volse in via diplomatiea al Consiglio federale. La domanda relativa trovasi eorredata da eopie autentiehe della sentenza di eondanna in data 4 agosto 1894 edel mandato di eattura emanato dal proeuratore deI Re presso il Tribunale penale di Firenze, in data 25 maggio 1895. Entrambi questi doeu- menti indieano Ia natura e Ia gravita dei delitti perseguiti, noneM i disposti della Iegge penaie applieati 0 applieabili. In oltre, non verte eontroversia sul fatto ehe I' individuo in questione, arrestato a Lugano, e identieo eol Manetti, eon- dannato a Firenze. Date queste eireostanze, i requisiti den' es- tradizione quanta aHa forma (art. 9 deI trattato fra Ia Svizzera e l'Italia per Ia reeiproea estradizione dei deliquenti) devono diehiararsi adempiti, e non resta a esaminare ehe raltra questione se rieorrano 0 meno nel eonereto easo i requisiti d'ordine materiale, neeessari pereM possa essere aeeorJata l' estradizione.
  2. Lo nega il rieorrente allegando ehe l'estradizione non puo essere aeeordata ehe nel ca so ove il delitto in questione sia punibile seeondo le leggi tanto dello stato riehiedente quanta di quello riehiesto. Detto requisito maneare nel easo attuale e questa maneanza doversi eonstatare dal Tribunale federale nel medesimo modo ehe quest' ultimo dovrebbe eon- statare in un dato easo l' esistenza della preserizione; I' estra- dizione doversi in eonseguenza negare. Su di eio si osservi : H. Auslieferungsvertrag mit Italien. N° 96. 739 E bensl ve 'o ehe la Iegge federale sull' estradizione, nel suo art. 3, eontiene il disposto ehe l' estradizione si possa aeeor- dare per i delitti ivi enumerati, qualora dessi delitti siano punibili tanto seeondo Ie Ieggi deI paese di rifugio quando se- eondo quelle dello stato riehiedente. In eonereto pero si tratta di una causa d' estradizione fra Ia Svizzera el' Italia ; fra questi due stati esiste un trattato sulla reciproea estradizione dei deli- quenti, e eioe il trattato 22 Iuglio 1868; ora in questo trattato non trovasi espressa Ia disposizione deIl'art. 3 leg. cit. Si po- trebbe bensl esaminare se ciononostante il preseritto den' art. 3 possa appliearsi anehe nei easi sottoposti al trattato. Ma in eonereto Ia questione non ha bisogno di essere risolta. ImperoeeM, supposto anehe eol rieorrente ehe Ia questione si debba risolvere affermativamente, e ehe quindi si debba far dipendere l' estradizione dal fatto ehe il reato in questhme sia punibile. seeondo ambedue le leggi, l'estradizione dovrebbe nondimeno aeeordarsi. E eio pel motivo ehe nel easo attuale Ia eondizione supposta eol rieorrente si troverebbe essa pure adempita. In realta, il reato in questione e punibile tanto nel Regno d'Italia, riehiedente l'estradizione, ehe nel . Cantone Ticino, rifugio dei deliquente. L'estradizione e riehiesta per inganno 0 frode (Betrug, fraude ; vedi il trattato) ora e evi- dente co me questo delitto, previsto nel trattato, art. 2 N° 12, sia punibile in Italia. Ne tratta il Codiee penale italiano nel suo art. 413, il quale stabilisee : Chiunque, eon artifizi 0 raggiri atti a ingannare 0 a sorprendere l'altrui buona fede, indueendo alcuno in errore, proeura a se 0 ad altri un in- giusto prontto eon altrui danno, e punito eon Ia reelnsione sin a 3 anni e eon Ia multa ..... Inoitre, il Codiee italiano non diehiara l'inganno ( truffa ) perseguibile soltanto a que- rela delI' offeso, e molto meno aneora dispone ehe Ia remis- sione delI' offeso, nei delitti di frode, estingue l' azione penale, cio ehe deI resto non ha affermato neppure il rieorrente. E difatti, il medesimo, insieme a eerto Vegni fu, in appli- eazione degli art. 413 e 79 dei Codiee penale italiano, eon- dannato tanto in prima istanza quanta in sede di appello, mal- grado Ia remissione della querela da parte den' offeso, per

740 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. avere, eon raggiri ed artifizi fraudolenti atti a sorprendere l'altrui buona fede, indotto il signor Marri Agostino a rila- sciare loro tre eambiali, una di lire 3000, la seconda di lire 2000, e la terza di lire 1000, facendogli credere ehe col ricavo delle medesime mediante sconto avrebbero potuto sostenere le spese occorrenti per la impresa gia assunta al teatro delle Muse di Ancona con sussidio di lire 9000 per la rappre- sentazione di opere musicali nel prossimo carnevale, e tutto eib eontro veritä, proeurando eosl un ingiusto profitto a loro stessi collo seonto di due delle suddette cambiali in danno deI detto Marri. E questo indubbiamente il fattispecie delI' inganno ( truffa giusta il Codice penale italiano). TI ll1edesimo fattispecie poi e anche punibile nel Cantone Ticino, qui perb sotto il titolo di frode (vedi sentenza deI Tribunale federale nella causa dei coniugi Hardwin, in data 25 novembre 1893). E nel Ticino pure non e menomamente riehiesta la querela della parte lesa, ne l' azione penale si estingue per la remissione della medesima. Cib fu bens! eontestato dal rieorrente col dire ehe a termini deI Codice penale ticinese la truffa' non e perseguibile ehe a querela delI' offeso, la quale ora non sussisterebbe; maneare quindi il requisito sostanziale delIa punibilita deI reato seeondo ambedue le legislazioni in diseorso. Ma questo ragionamento ha per base il supposto ehe la truffa deI Codice penale ticinese, art. 379 e 380, sia identica con quella deI Codice penale italiano, art. 413, e eome quest' ultima significhi al delitto d' inganno. Ora tale non eileaso. Difatti, mentre truffa nella legge italiana significa inganno 0 frode, nella legge ticinese la stessa parola truffa vale appropriazione indebita. E per quest' ulti- ma ehe l'art. 380 Codiee penale ticinese riehiede la querela deU' offeso. Ma nel easo eonereto s' intende come non possa riIevare eib ehe la legge tieinese preserive intorno an' appro- priazione indebita, non trattandosi qui di simile reato, ma bens! d' inganno. E l' inganno, eome fn dimostrato qui sopra, tanto in Italia quanta nel Cantone Ticino e perseguibile indi- pendentemente da una querela di parte e malgrado la remis- sione della medesima. e risulta ehe nella presente fatti specie H. Auslieferungsvertrag mit Italien. N° 96.

'e soddisfatto anehe aHa condizione delI' art. 3 legge federale, onde la relativa eecezione deI ricorrente si appalesa malfon- dato. Inoltre, la querela di parte non essendo in eonereto necessaria, e inutile esaminare se in casi perseguibili soltanto a querela delI' offeso, la maneanza deHa medesima, in modo analogo aHa prescrizione (art. 4 deI trattato), debba avere per conseguenza il rifiuto della domanda d'estradizione. Percio il Tribunale federale pronu,ncia : L'estradizione di Enrico Manetti, di Firenze, condannato per truffa, alle autorita italiane, e accordata.

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