BGE 2 I 109
BGE 2 I 109Bge22 mag 1875Apri la fonte →
Competenzüberschreitungen kantonaler Behoorden. No !l7 u. 28. 109 28. Sentenza del5 Febbrajo 1876, nella causa Cheda,. a) Dietro rielamo sporto da diversi eittadini di Maggia e in applieazione dell'arto 6 della Legge civile-eeclesiastiea deI 24 maggio 1855, il Consiglio di Stato deI Cantone Tieino pronuneiava-eon Deereto 23 Iuglio 1874 -Ia revoea deI placet aeeordato al prete Giosue Maggini, parroeo di Maggia. b) Il Sacerdote revoeato se ne aggravava al Gran Consi- glio, il quale -neUa sua Seduta deI 28 novembre 1874 - dichiarava pe ra « infondato il Rieorso e confermato il Decreto Governativo. » c) Avendo poscia il eurato Maggini rinnovato il di lni gravame appo il nuovo Gran Consiglio -sorlo dai Comizj deI 2'1 febbrajo 1875, -quest'ultimo adottava, aH'epoea della discussione sulla Gestione « ramo Intcrni e Culto, ~ nella sua Tornata dei 5 maggio '1875, la proposta deHa Commissione delta Geslione tendente a far risolvere: 1 0 CI. ehe füsse da ritenersi abrogato, per virlu dell'entrata in 'l. vigore deI nuovo Codice peuale, e segnatamente alle « Disposizioni ehe si eontengono nel capo V, Sezione II 7 ( Titolo III dei medesimo, l'artieolo 6° della Legge 24 maggio « 1855, » -Ho « non essere riehiesto nei easi eontemplati « daH'artieolo 2° di detta Legge il plaeito governativo. » d) eon Ufficio 22 maggio 1855, il Gran Consiglio Tieinese avvisava il Consiglio di Stato, ehe la revoea deI plaeito in octio deI parroco Maggini, e la interdizione fattagli di eSer- eitare ogni funzione eeclesiastiea neUa periferia deI Cireolo di Maggia, dovevano essere ritenute eome non efficaci e non operative. n ripetuto üfficio riservava d'altronde al Consiglio di Stato, ove sussistessero abusi di ministero, la facolta di far segtüre il proeedimento giudiziario. e) E appunto da quest'ultima Risoluzione dei Potere legis-. lativo, ehe i Rieorrenti si aggravarono, eon Memoriale 31 maggio 1875, al Consiglio federale ; Memoriale, ehe fu
110 III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. poi trasmesso eon Uffieio deI 16 giugno successivo -al Tribunale federale, essendo questa Autorita, a termini deU'arto 59 della Legge sulla organizzazione giudiziaria federale, la sola eompetente a giudieare dell'oggetto in queslione. . I Rieorrenti vedono nella Deeisione 22 maggio 1875 deI Gran Consiglio Tieinese una . violazione deUa Costituzione cantonaIe, e invocano a sostegno di questa loro affermazione 1e eonsiderazioni seguenti : « La prima Deeisione deI Gran Consiglio -risguardante « la revoca deI placito aceordato al parroeo Maggini -e « definitiva ed ha forza di Legge. Essa fu vinla entro i ~ limiti delle competenze costituzionali di questa Autorita. « La sua annullazione per opera di un Gran Consiglio eletto « solo posteriormente cosLituisee di conseguenza una flagrante « restrizione dei diritti eostituzionali spettanti al cessato « Gran Consiglio, e quindi un'aperta violazione deI Patto (j. cantonale; « La diehiarazione deI Gran Consiglio attuale : essere • l'arto 6 delta Legge 24 maggio 1855 abrogato per il faUo « dell'entrata in vigore deUe disposizioni contenute agli « art o 135 e suceessivi deI Codice Penale deI 1873, non e « altro -al postutto -che una interpretazione auteniica « della Legge. Ora 7 una simile interpretazione non puo rite- « nersi per aUlorizzata e valida, a 'sensi di Legge, se non « quando essa proeeda daU'.iniziativa deI Consiglio di Stato « e sia stata messa in discussione pel corso di due sessioni « ordinarie deI Gran Consiglio. CI. L'interpretazione autentica, {li eui si tratta nel fattispecie, « non soddisfa invece ne all'una ne all'allra di quesle due « condizioni. Di la dunque una seconda violazione della « Costituzione Cantonale, non essendo stato che in seguito « alla ridetta interpretazione ch'ei fu possibile al Gran Con- « siglio di annullare 1a revoca dei placito al parroco l\1aggini. f) Nel suo Allegato di Hisposta, in data 19 gennajo 1876, il Gran Consiglio Ticinese, parlando per l'organo deI suo /, Competenzüberschreilungen kantonaler Behrerden. No 28. iH Presidente, diehiara di non ammettere la competenza deI 'Tribunale federale in materia, se non in quanta il (jaso con- <,reto si possa riferire, per avventura, ad una Iesione di diritti costituzionali, cio ch'egli d'altronde apertamente con- testa e nega, e concIude poscia col proporre la rejezione totale dei Ricorso, adducendo -per sommi capi -i se- guenti ragionamenti : . « Anche ammettendo, ein che non e, ehe la querelata Decisione 'del nuovo Gran Consiglio avesse leso la cosa giu- dicata, il diritto da lui violato non sarebbe mai un diritto costituzionale. € NeUe quistioni relative ad abuso di ministerö ecclesia- .(I stieo il Gran Consiglio non funziona co me Potere legislativo, « ma giudica come suprema Autorita amministrativa, ed e « infatti sotto questa veste eh'egli ha studiato e risolto ~ affermativamente [a quistione a sapere se it Codiee « Penale abbia posto sotto il diritto comune gli abnsi di « ministero eeclesiastico, seartando cosi, per rispetto a simili « abusi, le penalita eceezionali stabilite dalla Legge civile - « ecclesiastica deI 24 maggio 1855. » <J. IL Gran Consiglio potrebbe quindi -come Antorita « Amministrativa -aver male giudicato, non avrebbe pero « mai violato con tutto cio un diritto costituzionale; tutral « piu potrebb'egli aver leso una semplice Legge; ma le « violazioni delle Leggi Cantonali non appartengono aHa « giurisdizione dei Tribunale federale. « 11 nuovoGran Consiglio ha d'altronde rispettato la Riso- « luzione deI suo predeeessore~ ma stimo al tempo stesso, « che, trattandosi deU'applieazione di una pena, e nell'ordine -CI amministrativo questa pena non sussistendo piu, debba « valere in tal cas) la massima di diritto penale, ehe - (/. anehe sussistendo il Giudizio come tale -la pena deve « cessare. e eio per forza delta Legge cessata. (/. Il Sacerdote Maggini essendo quindi stato pllnito in « virtu e a tenore delta disposizione di una Legge ammi- ,« nistrativa abrogata, la pena non potrebbe sussistere.
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III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
« Da ultimo poi, il nuovo Grau Consiglio ,ha assato la
« revoea dei plaeito in quistione dielro riclaml e In base a
« fatti ehe H Gran Consiglio preeedente non aveva pot?to
« prendere in eonsiderazione. La deeisioe presa d.a que,st ul-
« timo fu vinta sotto l'influenza e sotto I Impero. d~ tut~ altre
« circostanze ehe non siano quelle alle quall tl Rlcorso
« Cheda si riferisee. }) , . .
Premessi
-in linea di diritto :...-i sf.guontl MO~IVatl :
I Rieorrenti opinano ehe una siffatta :iolazlOne Ia stata
infatti
commessa dal nuovO Gran Consigho, ed anZI da un
doppio punto di vista, eioe .,'
a) eol faUo della interpretazione autentIea. eh ess,? dlede
aHa Legge civile -ecclesiastica deI 24 magglO 185?" e
b) col fatto delta reintegrazione dei, paroco MagglUl nelle
sue funzioni, reintegrazione pronunclata m urto aHa cosa
giudieata e ai diritti costituzionali dei precedente Gran
Consialio e dei eittadini.
3 Per ciö che riguarda la prima di queste aceuse..
a) La Costituzione dei Cantone Ticino .non eontene
alcun articolo speciale ehe si riferisca alla mtepretazIOe
autentica delle Leggi. Anche supponendo ehe SI possa fl-
guardare la Decisione dei 5 maggio 1875 come un DeGreo
legislativo, non ne segue anco.ra ch'.ella sia stata r8a In
to e violazione della CostituzlOne nformata deI 8t>5, l
~~ale ultima fa dipendere la validit~ delle Legl e .de
Decreti dalla loro acceltazione in segmto a due dlSCUSSlOUl
Competenzüberschreitungen kantonaler Behrerden. No 28.
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ehe abbiano avuto luogo in due sessioni ordinarie. Nulla
prova, infatti, ehe il Gran Consiglio non vorra sottoporre,
al easo, la ridetta sua Risoluzione ad una seconda Iettnra,
a termini
della precitata disposizione costituzionale.
b) Quantunque il Consiglio di Stato deI Cantone Ticino
sia stato egli stesso direttamente colpito, per opera della
querelata Risoluzione deI Gran Consiglio, nel suo diritto di
revoca deI placitoagli ecclesiastici, pure non mosse alcun
riclamo
da parte sua contro la Risoluzione medesima ;
c) La Decisione contro eui mira il Ricorso Cheda e Con-
sorti non viola di eonseguenza nessuna fra le disposizioni
della Costituzione Ticinese, e non ispetta dei resto al Tribu-
nale federale
di esaminare se codesta Decisione implichi, 0
meno, la violazione di altri disposti legislativi in vigore nel
Cantone Ticino.
4. In punto al secondo gravame dei Ricorrenti,
La reintegrazione dei Curato Maggini nelle sue funzioni
parrocchiali non puö essere considerata come fatta in vioIa-
zione dei diritti eostituzionali dei precedente Gran Consiglio,
atteso ehe eodesta Autorita aveva gia cessato di esercitare
le sue aUribuzioni costituzionali ed era stata sostituita da un
nuovo Corpo, a eui solo spettava nel Cantone, a tenore
dell'art
o
24 della vigente Costituzione, il potere sovrano.
Ma questa reintegrazione non viola neppure i diritti costi-
tuzionali
dei eittadini. E valga il vero, La revoca deI piacito
accordato
al parroco fMaggini, -revoea emanante da una
decisione amministrativa e
di polizia -non ebbe faeolta
ne di ereare in alcun cittadino dei diritti costituzionali qua-
lunque, ne di rivestire della cosa giudieata l' Autorita ehe la
pronunciava, per diventare cosi ella stessa, eome si pretende,
definitiva e irrevocabile, Ammettere una siffatta eonseguenza
sarebbe infliggere
il piu grave intacco alle attribuzioni dei
Poteri deHo Stato. Purche restino entro i Iimiti segnati dalla
Costituzione e dalle Leggi, le Autorita hanno sempre il
diritto di prendere tutte quelle Huove Dec.isioni ehe loro
sembreranno vantaggiose per
la Nazione ed utili aHa buona
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114 III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. amministrazione degli affari cantonali, senza punto preoccu- parsi di altre circostanze. L' Autorita della cosa giudicata non e. ammessa che in materia di diritti privati; gli e pero certo ed evidente, che una quistione di plaeito ecclesiastico non ha potuto creare akun diritto privato in favore di quei eitta- dini di Maggia, i quali ricorrono contro la Deeisione deI Gran Consiglio presa nel Maggio 1875. I Ricorrenti si limi- ta no deI resto essi medesimi ad allegare in modo assai generico e vago ehe i loro diritti costituzionali furono lesi, e tutto cio senza addurre aIcuna prova e senza citare alcun disposto deUa Costituzione. Il Tribunale Federale dichiara e pronuncia: Il Ricorso interposto da Giovan Battista Cheda e ConsOI'ti contro le Decisioni prese dal Gran Consiglio deI Cantone Ticino, addi 5 e 22 maggio 1875, in punto aHa revoca deI placito al parroco Giosue Maggini, e respinto nel senso dei suesposti Considerandi.
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