BGE 18 I 82
BGE 18 I 82Bge3 lug 1876Apri la fonte →
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82 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
V. Erwerb des Schweizerbürgerrechtes
und Verzicht auf dasselbe. -Naturalisation
et renonciation a la naticmalite suisse.
19. Sentenzet del 16 gennaio 1892
nella cansa Bernasconi.
A.
Giovanni Bernaseoni, nativo di Mendrisio, ottenne in
maggio deI 1891 per se e per la propria molie Giuditta l
cittadinanza solettese. Con ufficio deI 23 gmgno 1891 SI
rivolse poi al Consiglio di Stato deI Ticino, suo canto ne
d'origine,
diehiarando di rinunciare alla cittadinanza tieinese
e chiedendo analoga diehiarazione di svineolo.
La sua
domanda non venne
pero ammessa dal Consiglio di Stato,
per la
raO'ione, ehe eontinuando il Bernaseoni a dimorare a
Mefi(lrisi maneava per il rilascio di una diehiarazione i
svineolo, in analogia all'art. 6 della legge federale 3 lugho
1876 una delle eondizioni essenziali, vale a dire l'abbandono
deI trritorio dello Stato. Il quale requisito doveva ritnersi
tanto piu neeessario anehe per la rinuneia o, ehe si .aveva
voluto ehe per l'avvenire valessero anehe
lfi proposito Ie
disposizioni della legge federale.
B. Contro il deereto deI Consiglio di Stato, in data deI
29 agosto 1891, Giovanni Bernaseoni rieorre ora al
T:ibunlla etadinaza
eantonale, in quanta esso era stato presentto gla antenor-
mente dall'art.
34 deI veeehio codiee civile ticinese deI
14 giugno 1837, e se non era piu stato riprodotto nel
vigente,
10 si doveva esclusivamente al motie
federale. Dal fatto ehe la legge federale deI 3 lugho 18/6
(art. 4) esige per l'acquisto deHa cittadinanza svizzera, il
possesso di .ma sola cittadinanza eantonale e eomunale
senza esc1udere ehe si possa essere cittadini in
piu di un
eantone
iI rieorrente deduce a suo favore il diritto di
, I .
rinllnciare all'una 0 all'altra delle due cittadinanze da Ul
V. Ertheilung des Schweizerbürgerrechtes und Verzicht auf dasselbe. N° 19. 83
attllalmente possedute, senza ehe il cantone, aHa cui eittadi-
nanza vien rinunciato, possa pretendere come condizione
aHo
svineolo l'abbandono deI proprio territorio ; la quale pretesa
urterebbe eontro
il disposto delI'art. 45 della costituzione
federale. Essere
il diritto di cittadinanza un diritto personale
a
cUi. da ttar puo. essere rinuneiato in ogni tempo:
Quest!
prmclpu, rIeavatI dalla Iegge federale 1876 e daO'li
art. 43, 44 e 45 della Costituzione federale. prose!me 0 il
ricorrente, dimostrano ehiaramente l'erroneitä.' delI'opfnione
espressa dal Consiglio di Stato. Detta opinione avrebbe per
conseguenza, ehe un Ticinese ehe volesse rinuneiare aHa
propria cittadinanza, perehe giä. naturalizzato altrove in
Isvizzera, dovrebbe
per pura formalita abbandonare momen-
taneamente
il Ticino, salvo poi a ritornarvi subito dopo
come cittadino di un altro cantone. Quanto aHa legge
federale 1876, citata dal
Consiglio di Stato a sostegno della
sua tesi, essa
non potersi riferire neppure per analogia al easo
eoncreto, trattandosi
di uua Iegge emanata solo per l'aequisto
o
Ia perdita delIa cittadinanza svizzera, ne potendosi
applicare analogamente
ai rapporti della cittadinanza canto-
nale.
-Il ricorrente vede percio nel decreto governativo
deI 29 agosto una falsa applicazione della legge federale
1876 ed nua violazione degli art
i
.
43 e 45 della Costituzione
federale e domanda ehe detto decreto venga annulIato
obligando
il Consiglio di Stato ad aeeettare l'istanza di
svincolo statagli inoltrata.
C. A queste argomentazioni il Consiglio di Stato risponde,
ehe costituendo Ia rinuncia aHa cittadinanza di un eantone
una materia regolata dal diritto cautonale, i relatiyi deereti
delle
autorita deI cantone non possono formare oggetto di
ricorso, se non quando involgano
Ia lesione di un diritto
costituzionale.
Ora essere assolutamente falso ehe il deereto
in questione deI 29 agosto 1891 menomi a danno
deI ricor-
rente le garanzie stabilite dagli
arti. 43 et 45 delIa Costi-
tuzione federale. Il Consiglio di Stato non aver mai negato
al rieorrente il diritto di avere domicilio nel cantone, sia
come eittadino ticinese, sia come cittadino deI eantone di
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84 AStaatsrechtliche Entsclleidungen. U. Abschnitt. Bundesgesetze.
Soletta ; ma essersi limitato semplicemente a dire, che flu-
cM il Bernaseoni aveva domicilio nel cantone, non poteva
neppure spogliarsi della
su~ qualita di ittad!no. A lu
spettava la scelta fra l'una 0 I aItra alternati~a. ~ on ~otersl
eerto impedire a chi ha rinunciato aHa proprIa clttadmanza,
di ritornare in paese sia sotto la garanzia dei trattati, se
natnralizzato all'estero, sia sotto quella della Costituzione
federale, se eittadino
eOllfederato; cio ehe importa essere
solo ehe l'atto di rinuncia sia preceduto ed accompagnato
dall'abbandono effettivo deI territorio,
pereM rivesta COS!
almenD i caratteri estrinseei di un atto serio e non venga
convertito
solo in un mezzo di sottrarsi al pagamento dei
pubblici tributi. In maneanza poi di una legge esplieita, sup-
plire in proposito la giurisprudenza. Il Consiglio
di Stato
eonehiude, domandando ehe il riem'so venga respinto e
lasciando al Tribunale federale
di esaminare piu da vieino
la questione dal punto di vista della sua competenza.
Il Tribwwle fedemle ha PTesO in considerazione :
1
0
TI decreto dei Consiglio di Stato deI 29 agosto 1891
vien impugnato non solo
percM contrario alle disposizioni
degli
art
i
.
43 e 45 deHa Costituzione federale, ma anehe
pereM lesivo deI diritto di rinunciare aHa cittadinanza
eantonale, cliritto che il ricorrente pretende dedurre dalla
legge
federale deI 3 luglio 1876. Ora l'art. 6 di detta legge
da bensi facolta al cittaclino svizzero di rinunciare aHa
propria cittadinanza, ma questa faeolta e ristretta evidente-
mente a quei easi, in
eui e applieabile la Iegge stessa, al
easo
cioe di uno svincolo dalla qualita di cittadino svizzero,
onde ottenere una cittadinanza straniera.
Qui la rinuncia
aHa cittadinanza svizzera implica necessariamente anche la
perdita della cittadinanza cantonale. Tranne questo caso
pero, 10 svincolo dalla cittadinanza cantonale e regolato
esclusivamente dal diritto deI rispettivo cantone,
per cui Ia
Iegge federale non
e applicabile. Le deduzioni che il ri-
corrente fa a riguardo deIl'art. 4 di essa legge non sona
assolutamente plausibili. Data anche 1a possibilita di una
doppia cittadinanza cantonale, non ne consegue
per il
V. Ertheilung des Schweizerbürgerrechtes und Verzicht auf dasselbe. N
o
l9. 85
titolare la facolta di obbligare il cantone con una semp]ice
dichiarazione di rinuncia a consentire
aHa svincolo.
2
0
Inattendibili sono pure ]e altre ragioni accampate
dal ricorrente cira
ad una pretesa falsa app]icazione da
parte deI Consiglio cU Stato delI'art. 6 deHa legge federale.
TI decreto deI 29 agosto 1891 non si fonda in reaIta sopra
i principi stabiliti della legge federale,
cli cui riconosce esso
pure la non applicabilita, ma si
fonda sopra una giuris-
prudenza esistente
gia prima cli cletta legge, e che il Con-
siglio di Stato, malgraclo la seguita revisione deI coclice
civile, . sostiene esistente tuttora. Trattandosi cU massime cli
diritto cantonale, le sole autorita elel cantone sono competenti
a giudicare in proposito.
3° Resterebbe ad esaminare Ia questione, se la condizione
dell'abbandono deI territorio deI cantone, richiesta dal
Consiglio di Stato per ]a linuncia aHa cittadinanza ticinese
,
involge effettivamente una Iesione deI diritto di litera di-
mora, garantito dagli arti. 43 e 45 della Costituzione federale.
Questa questione
pero, in base all'art. 59, num. 5, dell'or-
ganizzazione giudiziaria, spetta non
all'autorita giudiziaria,
ma al Consiglio federale.
Percio il Tribunale federale
promillcia :
Il ricorso
e respinto come infondato per quanta concerne
Ia violazione deUa legge federale deI 3 luglio 1876; sulla
pretesa lesione degli
art
i
.
43 e 45 della Costituzione federale
il Tribunale si dichiara incompetente.
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