Art. 56 Abs. 2, Art. 61 lit. a und fbis ATSG und Art. 69 Abs. 1bis IVG (beide in der seit 1. Januar 2021 geltenden Fassung); Gerichtskosten im kantonalen Verfahren bei Rechtsverweigerungs- oder Rechtsverzögerungsbeschwerden auf dem Gebiet der Invalidenversicherung. Eine Rechtsverweigerungs- oder Rechtsverzögerungsbeschwerde, welche im Rahmen eines invalidenversicherungsrechtlichen Verfahrens beim kantonalen Versicherungsgericht eingereicht wird, führt nicht direkt zur Gewährung oder Ablehnung von Leistungen und ist daher keine Leistungsstreitigkeit im Sinne von Art. 61 lit. fbis ATSG, die gemäss Art. 69 Abs. 1bis IVG kostenpflichtig ist. Mangels kantonaler gesetzlicher Grundlage durfte das Versicherungsgericht des Kantons Tessin keine Verfahrenskosten erheben (E. 4.3.2).
152 V 2
9C_65/2025 del 29 gennaio 2026
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A.A.a A., nata nel 1961, titolare del diploma d'infermiera pediatrica, attiva a tempo parziale quale infermiera in casa anziani e quale terapista complementare indipendente - è anche formatrice presso B. e collaboratrice di C. - ha inoltrato nel febbraio 2014 all'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito: UAI) una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito di un pregiudizio alla salute di natura oncologica. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso (tra i quali figura il referto della perizia pluridisciplinare del 2 giugno 2016 presso il Centro ABI [Aerztliches Begutachtungsinstitut GmbH di Basilea]), l'UAI con decisione del 4 ottobre 2017 ha negato all'assicurata il diritto a una rendita d'invalidità.
A. si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che, con sentenza del 25 luglio 2018, ha accolto il gravame, annullato la decisione amministrativa e retrocesso gli atti all'UAI per ulteriori approfondimenti.
A.b Eseguiti gli accertamenti prospettati - tra cui una nuova perizia pluridisciplinare di decorso presso il Centro ABI, l'UAI con decisione del 3 febbraio 2021 ha assegnato a A. una mezza rendita d'invalidità limitatamente al periodo dal 1° ottobre 2014 al 31 marzo 2015. Contro tale pronuncia l'assicurata ha nuovamente introdotto il 10 marzo 2021 un ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo l'annullamento della decisione amministrativa e, in via principale, il riconoscimento di una rendita d'invalidità intera a partire almeno dal mese di maggio 2018, mentre in via subordinata ha chiesto il rinvio degli atti all'amministrazione per una perizia psichiatrica ad opera però di un altro centro peritale.
Con sentenza dell'8 novembre 2021, il Tribunale cantonale ha annullato la decisione dell'UAI del 3 febbraio 2021 e ha rinviato gli atti all'amministrazione per accertamenti e per nuova pronuncia sul diritto alla rendita d'invalidità, fermo restando il diritto di A. a una mezza rendita d'invalidità dal 1° ottobre 2014 al 31 marzo 2015.
A.c Non appena gli sono stati retrocessi gli atti il 14 gennaio 2022, l'UAI ha attuato gli accertamenti prescritti dalla sentenza cantonale: il proprio Servizio Medico Regionale (SMR), dopo aver aggiornato la documentazione medica, ha predisposto dapprima una perizia bidisciplinare nel febbraio 2022 e successivamente, viste le allegazioni dell'assicurata, una perizia pluridisciplinare nel novembre 2022. Dopo vari scambi di corrispondenza tra l'UAI e l'assicurata (segnatamente in relazione al centro peritale da scegliere, alla lingua della perizia, come pure all'invio di ulteriore documentazione medica), il SMR ha incaricato il Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (di seguito: SAM) di eseguire la perizia pluridisciplinare, il cui referto è datato 28 maggio 2024. Esso è stato oggetto di contestazione da parte di A. il 20 giugno 2024. L'assicurata ha in seguito inoltrato il 26 agosto 2024 un "reclamo" all'UAI con cui ha criticato l'operato dei medici del SAM e del SMR, domandando una decisione formale per il periodo posteriore al 27 gennaio 2021 separata da quella che dovrebbe poi seguire per il periodo antecedente, da emanare entro e non oltre il 26 settembre 2024, altrimenti avrebbe interposto un ricorso per denegata giustizia. Con scritto del 23 settembre 2024, l'UAI ha riassunto l'iter procedurale verificatosi negli anni e informato l'assicurata sia del complemento nel frattempo richiesto al SAM, come pure sulla necessità di ulteriori accertamenti a livello economico, concludendo poi che a suo dire non vi sarebbero i presupposti per una denegata giustizia, segnatamente non vi sarebbero né ritardi e nemmeno un'immobilità istruttoria ad esso imputabili. L'UAI ha inoltre spiegato il motivo per cui non sarebbe stato possibile suddividere le decisioni nel senso voluto dall'assicurata, ovvero una immediata sulla rendita per il periodo dal gennaio 2021 e poi una decisione separata per il periodo precedente, in considerazione degli accertamenti medici ed economici ancora pendenti.
B. A. ha inoltrato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino il 4 ottobre 2024 un ricorso per denegata/ritardata giustizia, chiedendo che "sia fatto obbligo di emanare nei tempi più contenuti il preavviso per il periodo antecedente al gennaio 2021 e una decisione per il periodo successivo al gennaio 2021. Un termine di 15 giorni appare congruo per quest'ultima evenienza alla luce della facilità con cui essa può venire presa. Un termine generale di 15 giorni dal ricevimento del referto peritale ci sembra parimenti congruo per rendere il preavviso".
Con sentenza del 23 dicembre 2024, l'autorità giudiziaria precedente ha respinto il gravame e addossato alla ricorrente fr. 500.- per le spese di procedura.
C. A. inoltra il 31 gennaio 2025 (timbro postale) un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede di annullare o riformare la sentenza cantonale, di accogliere il ricorso accertando almeno una ritardata/denegata giustizia, di ordinare all'UAI di rendere senza indugio la decisione finale per le prestazioni dal 27 luglio 2021, rispettivamente di procedere celermente alla determinazione delle prestazioni dal 2015 al luglio 2021, come pure di dichiarare la procedura cantonale esente da spese e di rinviare la causa al Tribunale cantonale per nuova decisione su spese e ripetibili, rinunciando infine al prelevamento delle spese nel senso dell'art. 66 cpv. 1 LTF.
Invitati a pronunciarsi sul ricorso, l'UAI e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) hanno rinunciato a determinarsi.
Dai considerandi:
4.1 Per quanto attiene alle spese di procedura cantonale, l'autorità giudiziaria precedente, visto l'esito della vertenza - il gravame è stato respinto - ha caricato un importo di fr. 500.-alla ricorrente, indicando che si trattava di una controversia relativa a prestazioni dell'AI e dunque soggetta a spesa in virtù dell'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021.
4.2 La ricorrente censura sia il principio del prelevamento delle spese giudiziarie che l'importo di fr. 500.-, e ne postula l'esenzione, concludendo per il rinvio all'autorità giudiziaria precedente per nuova decisione su spese e ripetibili.
4.34.3.1 L'art. 61 LPGA disciplina le esigenze cui deve soddisfare la procedura dinanzi al tribunale cantonale. In particolare, l'art. 61 lett. a LPGA nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020 prevedeva, tra l'altro, una procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni gratuita per le parti, con la riserva che la tassa di giudizio e le spese di procedura potevano tuttavia essere imposte alla parte con un comportamento temerario o sconsiderato. Tale gratuità della procedura dinanzi ai tribunali cantonali era già presente nelle specifiche disposizioni applicabili nei diversi rami del diritto delle assicurazioni sociali prima dell'entrata in vigore della LPGA, il 1° gennaio 2003 (sui motivi alla base del principio di gratuità cfr. MIRIAM LENDFERS, in Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a ed. 2024, n. 64 segg. ad art. 61 LPGA). Successivamente è stata introdotta un'eccezione con l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° luglio 2006, in virtù del quale, in deroga all'art. 61 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
Con la revisione della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303), il Parlamento federale ha modificato la regolamentazione sulle spese nelle procedure dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni, abolendo il principio della gratuità generale previsto all'art. 61 lett. a LPGA e aggiungendo l'art. 61 lett. fbis LPGA, secondo cui la procedura, in caso di controversie relative a prestazioni, è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede, ritenuto che altrimenti il tribunale può imporle solo alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato (FF 2018 1334; per una panoramica sui lavori parlamentari, cfr. sentenza 8C_265/ 2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.2 con riferimenti; come pure la dottrina più recente: cfr. JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2a ed. 2025, n. 19a segg. ad art. 61 LPGA con i riferimenti; SUSANNE BOLLINGER, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2a ed. 2025, n. 67 segg. ad art. 61 LPGA; LENDFERS, op. cit., n. 189 segg. ad art. 61 LPGA).
L'abolizione del principio della gratuità generale di cui all'art. 61 lett. a LPGA e il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA che concerne solo "le controversie sulle prestazioni" (entrambi in vigore dall'inizio del 2021), non significa però che ora si debbano sempre pagare le spese processuali se non si tratta di una controversia sulle prestazioni; la questione delle spese processuali è lasciata ai Cantoni. Se un Cantone vuole applicare delle spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, deve prevedere una base legale chiara ed esplicita per questo tributo causale (art. 127 Cost.; sentenze 9C_369/2022 del 19 settembre 2022 consid. 6.2 e 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4, entrambe con riferimenti).
Ad oggi nel Cantone Ticino nel diritto delle assicurazioni sociali vige il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 della legge del 23 giugno 2008 di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni [Lptca; RL 178.100]; sul tema cfr. sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3).
4.3.2 Nel caso in rassegna, occorre determinare se il ricorso per denegata/ritardata giustizia inoltrato dalla ricorrente il 4 ottobre 2024 al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, con cui chiedeva una decisione in materia di prestazioni AI debba essere considerato una controversia relativa a prestazioni nel senso dell'art. 61 lett. fbis LPGA e dunque debba essere soggetto a spese, così come preteso dall'istanza giudiziaria precedente.
Si evidenzia preliminarmente che tale questione era stata lasciata aperta dall'allora I Corte di diritto sociale del Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.3.
Per stabilire se la procedura sia onerosa o gratuita occorre determinare se il ricorso verte su prestazioni nel senso dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ovvero su prestazioni in natura o pecuniarie di cui agli art. 14 e 15 LPGA. La dottrina ha evidenziato che si può definire tale nozione anche con riferimento alla giurisprudenza relativa all'art. 69 cpv. 1bis LAI e all'art. 134 vOG (cfr. MÉTRAL, op. cit., n. 19e segg. ad art. 61 LPGA con riferimenti).
Nel caso in esame l'oggetto della lite (cfr. consid. 2 non pubblicato) è determinare se l'UAI sia incorso in un diniego di giustizia, rispettivamente in una ritardata di giustizia. Non si tratta di una controversia relativa a una prestazione secondo la LPGA. In tal senso anche la recente dottrina, che ha specificato che un ricorso per diniego/ritardo di giustizia non porta direttamente sulla concessione o sul rifiuto di una prestazione (cfr. MÉTRAL, op. cit., n. 19f ad art. 61 LPGA con riferimenti, in particolare THOMAS ACKERMANN, Verfahrenskosten in der Sozialversicherung, in Sozialversicherungsrechtstagung 2013, Kieser [ed.], 2014, pag. 207).
Constatata l'assenza di una base legale, il Tribunale cantonale non poteva prelevare le spese di procedura. Il ricorso su tale aspetto è dunque da accogliere.