BGE 13 I 410
BGE 13 I 410Bge22 giu 1875Apri la fonte →
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410 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. r. Abschnitt. Bundesverfassung.
f\ltoHfd>en @inroJ)itfe u
einer tf)urgauifd)eu Gd>ulgemeinbe eingewilligt f)ätte ober bau
kliefe ,3utl)eHung fonft burd) einen für ben Stanton l)urgau
ilerbinblid)en ftaatgred)tlid)en ft erfolgt wäre. :!lie bloue faf.
tifd)e Uebllng 'Dagegen, nad) weld)er fatl)oHfd>e merot'l)ner bon
@5orntl)aI, 1ntebermül)le unn /Räfienberg bie ner be fragIid>en ft. gaflifd)en med)ule in mifd)of.
ert rote @emeinbeangeljörige benu§ten unn aud) wie fold>e öU
Gd)ulroeden befteuett rourben unb t>ergfeid)en, barf nid)t ol)ne
weiterg alu\lbrud eine med)tllberl)äftniffell gebeutet werben,
fraft beITen biefet .8uftanb unbefd}ränft, tro§ art er Umgeftal.
tung ber tljatfäcbIid>en merl)ärtnifje unb arter ?llianblungen ber
@efeljgebung, aufred)terl)alten werben müfite. @g liegt in ber
ulbung ber fraglid)en tl)atfäd)lid}en Uebung, für fo lange
kliefelbe eben erl)ebrtd>e 3llfonbenienen nid)t l1ad) fid) 3
0
9,
nod) . nid)t klfe nettennung einer red}tlid)en $er.))ffid)tung;
tlielmel)r wäre ber Gd)lut auf eine fold>e ber.))id)fenbe ner.
fennung ein 3U gewagter. meftänbe eine It'Id)e, 10 mÜBfe ber
Staitton l)urgau für bie Gd}uIbebürfniITe ber fraglid)en me.
wol)ner aud) bann forgen, wenn 'oie $err,ältniffe fid) weientlid>
änbetn, Wenn . Gt. @affen
rohb abgewiefen.
68. Sentenza del 5 navembre 1887, nella causa cantone
di
Zw'igo, contra cantolle del Ticino.
A. Ai 7 settembre deI '1880 veoiva raccolto a Pfaft1kon un
sordo-muto,
privo di mezzi di sllssisteoza, incapace di dare
di se alcuna cootezza e senza carta alcuna di legittimaziooe.
V. Staatsrechtliche Streitigkeiten zwischen Kant()nen. N° 68.
411
La polizia zurighese fece tosto le piu minute ricerche, tenne
lunghe corrispondenze
con diversi govem! caotonali, pubblico
sui fogli replicati avvisi, diffuse fotografie rappresentaoti 10
sconosciuto e promise anche maocie agli scopritori, ma
senza approdare per
1unga pezza a nessun felice risultamento.
Con officio 3 aprile 1883, finalmente, la direzione centrale di
Polizia a Bellinzona avvertiva quella di Zurigo, essere quel
sordo-muto stato riconosciuto per
({ Domenico Benedetto
Brioschi,
dei fu Luigi edella vivente Clara Zarri, nato a ~Ia
gliaso il 27 aprile 18ö3 e da diversi aoni scomparso da quel
Comune. » Ne chiedeva pertanto la consegna, ehe avveniva
ad Airolo il 9 stesso aprile, raccomandandosi ad un tempo
per
iI conseguimento della promessa ricompensa di franchi
150 a favore dello scopritore.
B. Negata innaozitutto la offerta mancia, per il pagamento
della quale
non fu piu fatta deI resto, -da parte delle au-
torita ticinesi
di polizia, -nessuna posteriore istanza, il
governo di Zurigo invitava quello deI Ticino, con foglio dei
21 luglio 1883, a prendere, in coofronto deI comune d'ori-
gioe deI Brioschi. le opportune mi sure affinehe venissergli
restituite
le spese incontrate per le laboriose ricerche del-
l'origine e pel mantenimento dell'infelice, ascendenti a
819
franchi 30 cent. Giustificava la sua domanda col dire ehe tali
spese erano state essenzialmente occasionate dalla grave in-
curia delle autorita
di detto Comune e ehe il rimborso loro
eragli manifestamente
dovuto eziandio alla stregua delle re-
gole di diritto privato concernenti la negotiorttm gestio.
n governo ticinese rispondeva, ai 7 settembre 1883, ehe
« essendo sorta questione sull'attinenza comunale deI Brios-
chi e non sapendo da qual Comune ripetere l'ammontare
delle spese occasionate dal medesimo, » pregava a pazientare
aneora per qualque
tempo il rimborso, giacche la quistione
delJ'attineoza Brioschi sta ventilaodosi e sperasi
di poterla
eondurre
in breve a maturita di giudizio. »
C. Richiamatasi du Zurigo l'iostanza di cui sopra, il go-
verno ticinese sigoificavagli agli 11 aprile 1884: « aver esso
con suo decreto 27 settembre 1883 dichiarato il sordo-muto. bie in ffraAe ftel)enben ft. galIifcl)en
fäd}lid)en Uebung gefolgert werben barf, wdd)e aud) aIg bIofie
:!lulbung rebus sie stantibus gebeutet werben fann.
öfe
AU ereblid)en, boUreid)en örfetn ober einer tf)at(eden aueranwad)fen
lonten. :!liefe enbm meAirfeg öU einer tf)ur.
gaulfd>en Gd>ulgemeinbe nicbt of)ne weiteronieqllenk Aetgt, bau auf eine red)HlberbinbIid)e
,3utl)eUung 'oe in /Rebe fteemnad) gerid)t
erfannt:
at ba munbeie mefd)roer'oe beg /Regierunggratl)eg be Stanton
I ii 412 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. B. e la sua famigJia incorporati nel Comune di Barbengo, ove tenevano domicilio gia prima dei 1870, obbligando pure il detto Comune a provvedere al pagamento delle spese in discofso.» Aggiungeva pera ehe: {( contro quel decreto la Municipalita di Barbengo avea sporto gravame al Gran Con- siglio, davanti al quale pende tuttora la relativa quistione, » e prornetteva « che avrebbe fatto alla sovrana Rappresen - tanza, convocata in sessione ordinaria pel 21 stesso mese, pressante invito a volersene occupare tosto ed a proeurarne 10 scioglimenlo definitivo, onde poter dare a Zurigo la neces- saria evasione. » D. Ai 12 dicembre 1884, 30 dicembre 1885 e 7 agosto 1886 nuove solleeitazioni per parte deI governo zurighese ed eguale riscontro : Ja quistione d'attinenza deI Brioschi e sem- pre pendente innanzi al Gran ConsigJio, il quale e ogni volta invitato di ricapo a volerla sciogliere definitivamente, anehe aJfine di evitare iI minaeeiato intervento delle autoritatederali. Avendo finalmente il Consiglio di Stato di Zurigo significato. eon offieio deI 12 marzo corrente anno, al governo tieinese {( ehe non si eredeva obbligato a rimanere piit a Jungo in » disborso delle sue spese e ehe ne aspeltava senza ulte- » riore rilardo la restituzione, salvo ad esso Governo il » diritto di regresso verso il Comune ehe risultera. essere » quello dell'attinenza Briosehi,» il ConsigJio di Stato deI cantone Tieino, richiamato un suo preeedente decreto 19 no- vembre 1886, eon eui aveva risolto di rinnovare le anteriori solleeitazioni aJ Gran Consiglio e di sospendere, in attesa della decisione di quest' ultimo, le misure eontro Ja Muniei- palita. di Barbengo per l'ineasso delle ripetute spese, diehia- rava sotto ai 23 marzo 1887 : « ehe Ja cassa deHo Stato non era obbJigata al rimborso delle spese faUe da Zurigo per Ja neeessaria soeeorrevole assistenza aJ Brioschi, piit ehe mise- rabile, e ciö in forza delle vigenti Jeggi tieinesi, ehe mettono ogni spesa e soeeorso per i poveri a carico dei Comnni di aUinenza. Inoltre (aggiungeva) stimiamo di rendere avvertite le SS. VV. ehe i Comuni in questione per Ja ineorporazione V. Staatsrechtliche Streitigkeiten zwischen Kantonen. N° 68 413: deI Briosehi hanno fatto presentire che a qualsivoglia d'essi venga dal Gran Consiglio accollata l'attinenza deI medesimo, intendono prevalersi, contro il domandato eredito di franchi 820 cent. 50, dei dispositivi dei decreto federale 22 giugno 1875. » E. Esperita allora inutilmente una istanza d'intervento al Consiglio federale, il governo di Zurigo risolvevasi il 30 aprile 1887 a reeare Ja vertenza davanti al tribunale federale, presso il quale deponeva difatti, ai 26 maggio ultimo seorso, un petitorio eoncludente a che : « il Consiglio di Stato dei eantone Ticino fosse obbligato a pagargli Je spese avute dal suo fiseo durante gli anni 1880-t883 per il mantenimento e Ja rieerea dell'origine deI sordo-muto B., ammontanti a fran- chi 819 cent. 30, eompresi gJ'interessi arretrati dal principio di settembre 1883 (C. O. art. H7, ss.), noncM tutti i danni e le spese per iI processo. » Adduceva per sommi capi, a conforto di siffatta domanda .. le seguenti considerazioni: Il rieonoscimento deI B. quale originario ticinese porta seco, da una part.e, per il Consiglio di Stato e rispettivamente il Gran Consiglio, l'obbligo di asse- gnare aHo stesso un Comune di attinenza, e dall'aItra, quello dei risarcimento delle spese come sopra avute dal governo zurighese. Ed oltre a questi obblighi d'ordine pubblico, sca- turienti dagli art. 68 e 43 della eostituzione federale, eost come dal prineipio dell'ajuto eonfederato in eose giudiziarie, ineombe alle autorita. ticinesi anehe quello di natura privata, il quaJe deriva da ci<'>: 1 0 che Je spese in litigio furono cau- sate dalla Ioro propria trascuratezza nella eustodia deI B. dapprima e nel rintraeciarlo da poi ; 2° che Ja relativa somma fu versata da Zurigo co me negotiorum gestor per il Ticino e- nel suo interesse, in modo giusto e corrispondente all<} seopo; 3° ehe nelle sue eorrispondenze officiali eon Zurigo il Ticino ha, -quasi al mezzo di una eonfessione stragiudizia- ria, -rieonosciuto dover esso esigere dal Comune I'importo- delle spese in querela. Soggiungeva poi, a eomplemento, ehe tornera. facile al convenuto di trovare i mezzi di farsi rim-
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414 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
borsare dal Comune d'origine, ehe, -eol non avere in tanto
spazio
di tempo assegnato al B. nessun Comune, -Governo e
Gran Consiglio deI Tieino hanno implieitamente impedito al
eantone di Zurigo di citarne direttamente uno e si sono resi
per
tal modo civilmente responsabili in di lui eonfronto, e
infine ehe,
non trattandosi di ammalato 0 di decesso, la in-
vocata
legge federale 22 giugno '1875 non poteva applicarsi
al easo concreto.
F. Nella sua risposta deI 7 luglio pO. po. il governo ti ci-
nese, premesso :
1 ° che il Ticino non e obbligato a rifondere Zurigo delle
spese
di eui si tratta, quest' obligo, -se obbligo sari!. rite-
nuto
dal tribunale federale , -dovendosi assumere dal
Comune dell'ineorporato, nessuna legge, nessuna conven-
zione e neppure la eonsuetudine mettendo a carieo deI Can-
tone d'origine le spese di mantenimento e eustodia fatte per
cittadini poveri, ammalati
0 sani, e la sorveglianza, mero
attributo
di polizia ehe la legge impon.3 allo Stato ossia al
Governo in dati easi, non coiuvolgendo obbligo nessuno di
eorrisponsioui pecuniarie; 2
0
ehe le autorita eantonali non
hanno ne traseurato ne maneato ai loro doveri verso Zurigo,
prestando eome feeero e faranno in avvenire i loro buoni
offiei, l'ajuto eonfederato, perehe il rimborso avvenga; 3° ehe
gli atti governativi non contengono akuna confessione stra-
giudiziale riguardo all'obbligo
di rifusione, ma unieamente
Ja promessa di prestare I'ajuto confederato a ehe il rimborso
avvenga da parte dei Comune ; 4° ehe gli interessi non sono
dovuti neanehe dal Comune, perche non eonvenuti ;
e
« rimettendo al tribunale federale il deeidere se sia: 0
non sia dovuta la mancia promessa, }) propone la rejezione
pura e sempliee dell'avanzata domanda,
eon la eondanna nelle
spese d'
offieio e ripetibili.
G. NeHe rispettil'e allegazioni di replica e dupliea manten-
gonG amendue le parti le eonclusioni gii!. preeedentemente for-
molate in una eoi relativi motivati di fatto e di diritto,
aggiungendovi:
l'attrice, ehe Ia eompetenza della Corte a
V. Staatsrechtliche Streitigkeiten zwischen Kantonen. N° 68.
415
.conoseere dei petitorio emerge sia daU'art. 57 della legge
'Sulla organizzazione giudiziaria federale, il quale riflette le
·contestazioni di diritto pubblieo fra Cantoni, sia dall'art. 27
0° 3 ibidem ehe eoncerne quelle di giure civile fra i mede-
simi, siceome dalle sue sentenze 24 luglio 1882 e 28 settem-
bre
1878 (Raee. off. VIII, p. 436; IV, p. 460) si eruisee, ehe
il riliuto di pagare la promessa maneia aveva ed ha la sua
fondata ragione
in ein ehe la maneia stessa vuol esse re sop-
'porlata
da chi sara riconosciuto in ?bbJigo di ripond.ere. delle
-spese in genere ehe oeeasionö la rIcerea deI BrlOsehl e mfine
ne
d'affari senza mandato e ad una pretesa confesslOne stragm-
diziale
deI Governo convenuto, involgente rieonoseimento
dell'obbJigo
aHa rifusione delle spese da quella negligenza
·oeeasionate.
Non ostante questa sua dupliee motivazione e quantunque
diretta
a conseguire una prestazione di ordine privato, ossia
il rimborso
di una determinata somma di danaro, la domanda
stessa riveste nulladimello, nelI'essenziale,
il earattere pub-
-blieo, sieeome quella che poggia preeipuamente sui rapporti
esistenti
fra le part.i quali soggetti di diritto pubblico, non
-sopra un onere di natura privata che ineomberebbe al ean-
10ne Tieino neUa sua qualita di fisco, ehe e quanto dire come
a soggetto di diritto civile. Ne muta spede c?e siansi invoeati
:di trallsenna anehe singoli disposti deI co dlCe federale delle
XIII -1887
29be l'obbligo di rappresentare i rispettivi Comuni in simili
continuenze fu gia dal tribunale federale ammesso eon seo-
tenza dei 3 novembre 1871 in una spede analoga tra Zurigo
e Seiaffusa.
Premessi in ratio ed in diritto i seguenti ,'agionamenti:
1° La domanda formolata dal Governo di Zurigo si fonda
ad una volta e sopra eonsiderazioni di diriLto pttbblico, de-
-sunte dao-!i artiooli 68, 43 e sueeessivi della eosLituzione
<> • • •
'federale e da} principio dell'ajuto confederato m eose glUrI-
diche, e sopra argomenti di diritto privato, attinti aHa res-
pOllsabilita dello Stato per le maneanze di cui si renono
eolpevoli le sue autorita, alle norme ehe reggon? la geslI
I I . I " • I<" • I 416 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. obbligazioni, perocche sebbene questo possa trovare anche sul terreno deI diritto pubblico analogica applicazione, e per~ manifesto ehe tutte le argomentazioni addotte nel petitorio si basano piuttosto sulla circostanza cardinale dell'avere il go- verno attore gerito e - pel contegno delle autorita ticinesi -dovuto gerire affari la cui gestione, secondo le vigenti massime di diritto pubblico, sarebbe spettata al cantone convenuto. La eompetenza dei tribunale federale a eonoscere della promossa azione non pUD dunque venire desunta dall'articoll} 27 N° 3 della legge sulla organizzazione giudiziaria federale,., ehe ehiama iI tribunale medesimo a pronuneiare in cause di diritto civile fra Cantoni, giacche qui non si tratla di una causa civile, ma benst unicamente dall'art. 57 ibidem, in quanta si tratti in easu precisamente di una conleslazione di diritto pubblico intercantonale (V. la sentenza 24 luglio 1882 deI tribunale federale neUa causa fra Basilea-Citta e Soletta, Racc. off. VIII p. 442 eons. 1°.) 2° N el suo merito la questione si riduce tutta a vedere, se al eantone Ticino eorra, per ragioni di diritto pubblico. l'obbligazione di prestare assistenza a quelli tra i suoi atti- ~enti ehe ne hanno bisogno. E Ja risposta vuol essere nega- tIva. Fra le disposizioni dello Statuto federale dal governo altore invocate, Ia sola ehe potrebbe appliearsi in qualehe modo al fattispecie sarebbe quella di eui al 3° lemma del- l'art. 40, ehe suona: ... « il domicilio pu6 essere revocato a » eoloro ehe cadono in modo permanente acarico della be- » nefieenza pubbliea ed a cui il Comune od il Cantone d'ori- » gine non accorda un proporzionato sostentamento, quan- » tunque .riehiestone officialmenle. » Senonehe, come fu gia detto e splegato nella sentenza 28 settembre 1878 di questa Corte sulla causa dello Stato di Vaud edel Comune di Mou- don (Raec. off. IV p. 366 ss., eons. 30), -« sebbene desti- » nato a restringere salutarmente l'iIlimitato diritto di espul- » sione degl'indigenti spettante al Cantone di domicilio, nOD » cade dubbio ehe codesto prescritto non obbliga per nulla V. Staatsrechtliche Streitigkeiten zwischen Kantonen. N° 68. 417 » il Cantone d'origine all'assistenza dei propri attinenti. }) Lo stesso dieasi riguardo all'art. 48 ibidem, il quale statuisce ehe «una legge federale fis sera le necessarie disposizioni » per le spese di attinenza e d'inumazione di attinenti po- » veri di un cantone ehe cadono malali 0 muojono in un » altro Cantone, » senza contare ehe il governo zurighese riconosce deI resto esso medesimo : non avere la legge fe- derale quivi prevista e promulgala ai ~2 giugno 1875 riferi- menta di sorta al caso eoncreto, nel quale non si tratta invero ne di persona malata ne di decessa. Quest'ultimo rimarco si attaglia deI resto anche al richiamo faHo all'art. 68 della costituzione federale, e rispettivamente aHa legge federale sui privi di patria in esso contemplata, avvegnacM l'individuo raccolto a Pfäffikon e assistito dalle autorita zurighesi di polizia non possa venire considerato eome tale ehe eade sotto la sanzione dei disposti di delta legge, non eontestata essendo per nessun verso la sua origine e eittadinanza ticinese, ma vertendo contestazione dinanzi a quel Gran Consiglio solo in quanta risguarda la di Iui comu- nale attinenza. Rimarrebbe quindi solo ad esaminare se l'obbligo in qui- stione dell'assistenza dei propri attinenti, non imposto al Cantone d'origine ne dalla costituzione ne dalla legislazione federale, scaturisca per avventura, - nel caso particolare, - da un Concordato intercantonale. La qual cosa parimenti non e guari ammissibile, conciossiache, -com' e noto, - il Concordato 16 novembre 1865 « per la reciproca bonifi- cazione delle spese di assistenza e d'inumazione per attinenti poveri, » il solo ehe sia riferibile aHa specie di cui si tralta, sia stato tolto di vigore per effetto appunto della gia ripetuta legge federale 22 giugno 1875. < E chiaro infine, ned ha bisogno di ulteriore dimostrazione, ehe «il principio deU' aJuto confederato, » -al quale deI resto, malgrado i considerevoli ritardi ehe subisce tuttora la definizione deI litigio relativo all'attinenza comunale deI Brioschi, non si pUD dire ehe iI governo eonvenuto abbia rifiutato di ottemperare, -non vale da solo a giustificare
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1,1
I:
418 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
in diritto delle pretese co me quella accampata in petitorio, e
che l'argomento derivata dall'asserta « confessione stragiu-
diziale,
)) non pu6, -per la sua natura civile, -applicarsi
a causa
che riveste invece, co me fu detto innanzi, i caratteri
di una questione di diritto pubblico.
3° Conviene quindi inferirne, non incombere al cantone
Ticino nessun obbligo diretto al reclamato rimborso delle
spese
in litigio. Quanto poi al sapere se spetti al cantone di
Zurigo un diritto di muovere azione al Comune di attinenza
deI Brioschi ed anche aHo stesso cantone deI Ticino, per il
caso in cui questo avesse a rifiutare 0 a ritardare oltre mi-
sura
la incorporazione comunale di detto Brioschi, -non e
quistione codesta da doversi risolvere nella presente sede di
giudizio.
Conseguentemente,
11 Tribunale federale
pronuncia :
L~ domanda proposta dal Governo deI cantone di Zurigo e
respmta nel senso dei suesposti considerandi.
I. Fabrik-und Handelsmarken. No 69.
Zweiter Abschnitt. -Deuxieme section.
Bundesgesetze. -Lois federa)es.
I. Fabrik-und Handelsmarken.
Marques de fabrique.
69. Urtei! ).lom 21. Dftober 1887 in 6aen
murgol}ne, }8l1rbibge~ unb ie.
419
A. :!lie e3idl
stoiIettenartifel. :!liefelbe lieB, geftü§t auf bie firma murgone, mutbi'oges unb ie. in Eonbon
e $robufte unb frobuirt emife uno atmabeutifweierifn,
grofibritannHn,e stonbention bom 6. o).lember 1880 in ba
elbgenöffifn,e IDlarfenregifter in }8ern eine (im }8unbeblatte
)om 5. IDlärs 188t sub netl)eöu
aur. 107 \lerilffentHn,te) IDlarfe ein-
tragen/ wehte au einem in einem .relfe fteenben :!lreied
mit bem ).letfd)lungenen, ben untern stf)eH bes :!lreieCffü((enbenf IDlolilogramm H. R. beftet; läng~ ber eiten.
linien be :!lteieCf~ finben fid) 'oie orte Trade-Mark. :!liefet
IDlltde bebient fd) 'oie
eibgenilfirma .$8urgol}ne, }8utbibge unb h>.
unter lUnDerem 311m mertriebe eine, unter llem amen Roset-
ters Hair-regenerator befannten f lUd. 18 litt. d beaarfätbemittel. lUuf lUn.
trag ber irma }8urgonr, }8utbibges unb ie. al :!lamnifi·
faUn Wurbe bOllt tllttf)alteramte ,8ütin, gegen 3afob 6ü\3trunf,
in ,8ürin" ttlegen Uebertretung beoiffeUl' in ,8ftrid) ",egen Uebertretung be lUrt. 18 litt. b unb
gegen Eeo feHn,mann unb 6ebaftian IDlatgtar, ebenfa((
t;toiffeuren IDlatfenfn,ugefee oa trafbetfaf;ten eingelei.
tet; gegen 3. üfltrunf befff)alb, ",eil berfelbe für ein ).lon if)m
fabti3irte aarfiirbemittel Tin, einet bet f)interlegten IDlade
bet un'o irma mUl'gone, .$8urbii,)geie. täufd)enb nage.
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