Art. 197, 199, 206 und 219 SchKG. Mit der Eröffnung des Konkurses geht der Anspruch auf Verwertung bereits gepfändeter und vom Schuldner veräusserter Grundstücke auf die Konkursmasse über, und zwar so wie er zu Gunsten der Pfändungsgläubiger bestand (Bestätigung der Rechtsprechung).
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L'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano 1 (UEF) ha fatto pignorare in via rogatoria diversi immobili. Dopo il pignoramento il debitore ha venduto parte dei fondi, malgrado la limitazione della facoltà di disporre; i trapassi sono stati iscritti nel registro fondiario. Dopo il decesso del debitore, è stata ordinata la liquidazione della successione in via fallimentare e l'UEF ha respinto una domanda di vendita presentata dalla creditrice, per il motivo che dopo l'apertura del fallimento tutti i beni pignorati e non ancora realizzati sono devoluti alla massa in applicazione degli art. 197 e 199 LEF, ovunque si trovino.
Il reclamo presentato dalla creditrice è stato respinto il 5 luglio 1984 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello ticinese, la cui decisione è stata impugnata con ricorso al Tribunale federale. Il ricorso è stato respinto.
Considerato in diritto:
La ricorrente chiede la realizzazione a suo favore dei beni che, secondo le iscrizioni nel registro fondiario, sono proprietà di terzi: essa afferma che la sentenza del Tribunale federale è contraddetta da decisioni posteriori e criticata in dottrina, per cui merita riesame.
Quanto alla dottrina, la ricorrente sembra aver confuso l'esecuzione in via di pignoramento (Betreibung auf Pfändung) con l'esecuzione in via di realizzazione del pegno (Betreibung auf Pfandverwertung). Tutti gli autori citati nel ricorso si riferiscono all'eccezione menzionata sopra, secondo la quale possono sussistere, accanto alla procedura fallimentare, le esecuzioni tendenti alla realizzazione di pegni appartenenti a terzi, non al debitore fallito: così JÄGER/DAENIKER, Praxis, 1947, vol. I, art. 206 n. 2; JÄGER/DAENIKER, ed. tascabile del 1950, art. 206 n. 2; FRITZSCHE, 1955, pag. 54; BLUMENSTEIN, 1911, pagg. 700/701. L'ultimo di questi autori non poteva del resto criticare una sentenza che il Tribunale federale non aveva ancora emanato, mentre i primi due rinviano espressamente a DTF 67 III n. 11 (pag. 33). Infine JÄGER, 1911, art. 206 n. 2, esprime dubbi sulle critiche formulate contro la prassi del Tribunale federale allora in vigore - che consentiva nelle note circostanze esecuzioni individuali - ma si chiede a sua volta se dette esecuzioni non divengano caduche per il subentro della massa nei diritti dei creditori pignoranti.
Ne discende che non v'è motivo di scostarsi dalla prassi del Tribunale federale, cambiata in DTF 67 III 33e confermata implicitamente in DTF 99 III 14 consid. 2. L'UEF ha rifiutato con ragione la realizzazione degli immobili fatti pignorare dalla ricorrente e venduti dal debitore prima dell'apertura del fallimento: l'autorità cantonale di vigilanza non ha di conseguenza violato il diritto esecutivo. Come s'è detto, non deve essere esaminato in questa sede se l'ufficio incaricato della liquidazione della successione del debitore abbia proceduto in conformità con la giurisprudenza riassunta sopra.