BGE 100 IV 271
BGE 100 IV 271Bge4 dic 1974Apri la fonte →
100 IV 271
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1. X. ha interposto la sua dichiarazione di ricorso il 16 settembre 1974, e perciò tempestivamente. Pur avendo ricevuto il 14 ottobre 1974 la motivazione della sentenza impugnata, non ha però trasmesso la motivazione ricorsuale. Il termine di 20 giorni, stabilito al riguardo all'art. 272 cpv. 2 PPF, è ora decorso.
2. Y. e il suo avvocato hanno ricevuto la sentenza impugnata il 3 ottobre 1974. Il 13 ottobre 1974 essendo di domenica, il termine di 10 giorni per presentare la dichiarazione di ricorso veniva a scadere, in virtù dei combinati art. 272 cpv. 1 PPF e 32 cpv. 2 e 3 OG, il 14 dello stesso mese. La dichiarazione di ricorso spedita a Roma è pervenuta alla posta svizzera l'ultimo giorno utile (RU 92 II 215).
Il ricorso è stato tuttavia motivato intempestivamente. Fraschetti e il di lui avvocato hanno ricevuto la sentenza motivata per scritto il 30 ottobre 1974, a Roma. La motivazione del ricorso è stata spedita alla posta di Roma il 19 novembre 1974, ma è pervenuta alla posta svizzera solo il 22 dello stesso mese, e cioè quando il termine di 20 giorni prescritto all'art. 272 cpv. 2 PPF era già scaduto dal 19 novembre 1974.
Il Tribunale federale pronuncia:
I ricorsi sono irricevibili.
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