BGE 1 I 63
BGE 1 I 63Bge26 feb 1862Apri la fonte →
IlI. Doppelbesteuerung. No 14 u. 15.
~ognitton badi:6et AU, 1)0 bie tantonalen eörben in bieiet
htfid)t bag ffi.id)tige getroffen
fäffige fei, fo red)tfertigt eß fic!j, bemfe1lien eine G:letid)tgge:6ütjr
auflsufegen.
emnad) at bal5 5Bunbeggetic!jt
ettannt:alien ober nid)t.
2. 3m 'I.1OrIiegenben %alle tlerfe16e bet aUein lsuanbelt eg fid) nun lebigHd) b\l
rum, 1)0 bag im stanton @)d)l1)i}ls oefinblid)e unb b.ot't fteuer#
id)tige mermögen beg Munenten 20000 ifr. liettage, l1)te
Die 8!egierung tet, .ober oli baffellie in %olge
.on @)d)l1)i} betjauntauf bet 5Bieiliraumt in @ngelberg unter jene @)umme ge#
lunten fei, f.omit um eine %rage, 'oeren @ntfd)ei'oung nad) bem
G:lefagten nid)t 'oem 5Bun'oeggetid)te I fonbem augfd)1ießHd) ben
tantonalen Hegenben mermögeltg tefV.
bafüt, 'oaß baffe1lie nur nod) 10000 %t. bettage, teiften lsU tön#
nen, f.o mag er nad) eörben lsutommt.
3. G:lIaulit 'oatjet 8!etunent ben el1)eig füt bie mermin
berung feineg im stanton @)d)wi}nleitung beß fd)l1)i}lserifd)en @)teuetgefeeg
(llirt. 20) ben mleg 'oeg Gs::iut1i'roöeii eg lief c!jteiten.
4. a bem en tonnte, 'oaMunent 'oiefet letete m3eg betannt fein mUßte
unb itjm aud) nid)t entge
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I. Abschnitt. Bundesverfassung.
2. Dove si mantiene il domicilio politieo.
3. Dove si abita materialmente piiI di sei mesi in un anno
e si mantiene la propria famiglia od eeonomia.
B. Mediante risoluzione 26 febbraio 1862 deI Consiglio
di 8tato deI Cantone Tieino fu ordinato ai eonsigli muniei-
pali
di imporre il foeatico alle famiglie ineorporate hel Co-
mune, sebbene dimorino materialmente in aUro comune deI
Cantone, essendo appunto effetto dell'incorporazione di con-
terire l'attinenza comunale.
C. Add! 24 marzo 1873, Pietro Terruggia e 4 lite eon-
sorti presentarono ricorso
al Consiglio di 8tato e al Gran
Consiglio deI Tieino, domandando in base agli asserti :
a) Che, quantunque in virtil della legge sui privi di pa-
tria
essi fossero stati incorporati in varii Comuni, hanno
pero il propria domicilio materiale e politico in un altro Co-
mune deI Cantone,
b) ehe debbono quindi pagare un doppio focatico e
e) che non sono perciö trattati al pari dei veri eittadini,
i quali non sono tenuti a pa gare il fuocatieo nel Comune da
loro abhandonato,
ehe sia cassato il deereto 26 febbraio 1862.
Il Gran Consiglio perö decise, addi 28 febbraio 1874, di
rinviare il ricorso al Consiglio di 8tato, onde sia da ta facolta
3.i ricorrenti (li corredarlo di prove. Codesto decreto venne
comunicato 3i ricorrenti 3i 24 marzo 1874.
D. Agli 11 IIlarzo 1875, Terruggia e eonsorti si rivolsero
al Consiglio federale riproducendo l'istanza per Ia cassazione
deI decreto 26 febbraio 1862, rispettivamente delladoppia
imposta, e per
la equiparazione ai cittadini deI Cantone. Il
Consiglio fßderale rimandava perö i ricorrenti al Tribunale
federale.
E. Ora il Terrnggia, invitato dal Comune d' Iseo, dove
fu incorporato, a pagare il focatico, se ne querela presso il
Tribunale federale, sostenendo ehe solo i privi di patria in-
corporati nel comune,
ma dimoranti fuori deHo stesso, sono
costretti a pagare
il fuocatieo, e dom:mda, in base aIl'art. 46
HI. Doppelbesteuerung. No 15.
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.Jella costituzione federale, che sia stabilit? overi pagae
n fuoeatieo solo nel luogo dove realmente SI hene II proprIO
fuoeo, e doversi inoltre annuUare il deereto deI 26 febbraio
1862.
F.
Il Consiglio di Stato, neUa sua rispos!a, fa osserv.are
ehe l'attinenza, il domicilio politico e la dimora matenale
ponno esercitarsi simultaneamente in luogi diversi, e ch~
quindi 10 stesso cittadino. puö eser obblIgat~ a pagare II
fuoeatico in 2 ° 3 luoghl. Da elO rIsuIta Ioglcamente ehe
anehe i privi di patria ineorporati, i quali mediante l'incor-
porazione hanno aequisito tutti i diritt.i dei ci!adini, .deono
essere equiparati eziandio rispetto agh aggravll a tu~tl gb al-
tri cittadini e devono quindi sottostare, come questI, al fuo-
catico.
A. Premessi in Unea di diritto i seguenti Considerandi:
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I. Abscbnitt. Bundesverfassung.
nei privi di patria ineorporati a rifiutare il pagamento deI
fuoeatieo al Comune cui apparlengono.
3. 11 rieorrenle non pUD invocare neppure l'art. 46 della
Costituzione federale, poicM questo articolo si limita a dire
ehe la legislazione federale statuira le disposizioni necessari&
per impedire la doppia imposta, e non potrebbe quindi, a
enore dell'ari.
2 delle disposizioni transitorie, entrare in vi-
gore se non coUa emanazione deHa legge federale in di-
scorso. I
Cantoni sono dunqae sovrani in m:!teria d'impost6-
fin dove Ia loro sovranita non e limitata dalla pratica sin
qui seguita dalle autorita federali, le quali fino al presente
non si sono mai ingerite in affari d'imposte cantonali, tranne
in
casi di conflitto tra Ia sovranita di dae 0 piu Cantoni,
vale a dire allorquando le leggi sulle imposte di due 0 phi
Cantoni si trovavano in siffatto conflitto da colpire simulta-
ne amen te 10 stesso ente eon Ia medesima imposta, non gift
trattandosi semplkemente dell'imposta sulla stessa coga, pro-
cedente
da differenti Comuni dei medesimo Cantone.
n Tribunale federale ha deciso :
n ricorso e infondato e viene respinto.
IV. Niederlassung und Aufenthalt. -Etablisse-
ment et sejour.
Stellung der Nidergelassenen zur Heimathsgemeinde -Position
des citoyens etablis vis-a-vis de leur commune d'origine.
16. UttcH bom 10. tScfltem"6er 1875 in tSad)ett
tSdina maag.
A. tSelina maag on :IJägetIen, Sag. ,8ürid), ne
attc fid) im
3a!e 1870 mit Samb tShtcri bl1n D'6crmeU, :IJäger1en, m.oaft gewefen in Qnben. 3m Sare 1872 entfernte fief) fobann 'ocr @eeüttmeiren, stanton %re 1871 ge'6orener stuabe
botlttgau, bereend)t
unb eg 1it aug biefe! @t)e ein im 3a
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