BGE 1 I 443
BGE 1 I 443Bge9 mar 1875Apri la fonte →
444 B. Civilrechtspflege. 871 m. q. deI fondo erroneamente attribuito al Capitolo di Balerna; 8. Franchi duecento qttaranta per 10 stabilimento di 4 piazze di lavoro ; 9. Franchi seimila settecento 't'enti incompenso degl'in- convenienti reea,ti all'industria. Essere la Societa ferroviaria obbligata; a tenore deI dispo- sitivo IIIo deI giudieato della Commissione di stirna, a co- strurre presso il kilom. 22,640-22,645 un sottopassaggio largo 5 metri e di suffieiente altezza ; Dovere le spese d'inchiesta, sommanti afr. 1,785, essere supportate per 1/3 dai ricorrenti e per gli altri 2/3 dalla Societa corivenuta. B. Questo preavviso non fu aceettato ne da una parte ne dall'altra, e nell'udienza d'oggi i ricorrenti eonclusero a domandare le seguenti riforme deI preavviso medesimo :
La Soeieta ferroviaria non ha pero basato la di lei' opposizione, eontro siffatta prima domanda eonclusionale, sul fatto 0 sulla eonsiderazione ehe quella pareella non rap- presenta una parte della eava d'argilla, ma bensi precipua- mente sul fatto, ehe non si e peraneo ineominciato 10 seava- menta e I'esportazione d'argilla da questa pereella, non venendo la stessa infino ad oggi ehe eome tefreno da eolti- vazlone utilizzata e tale essendo pure il suo aspetto, ehe deve solo servire di base e norma aHa relativa stirna. 3. Ma il valore di un fondo non dipende gia dal modo eon cui esso viene utilizzato, bensi dalla faeolta sua di produ- zione e di utilizzazione. Ora, il modo e la qualitfl dell'im- piego ponno senza dubbio eostituire un momento, un mezzo probatorio; ma, sieeome l'espropriato ha diritto a preten- dere un pieno eompenso per tutti i danni ehe -senza sua eolpa -derivano aHa sua proprieta in eonseguenza deUa espropriazione (art. 3 della legge federale sulle espropria-
446 B. Civilrechtspflege. zioni), eosi il modo e la qualita dell'impiego non ponno ser- vire di norma in quanto eonsta eon eertezza ehe il fondo potrebb'essere pio eonvenientemente utilizzato (eosi per es. un terreno a piantagione eome area da fabbrieato, oppure, -eome nel easo aUuale -per l'estrazione di materiale idoneo aHa fabbrieazione di mattoni eee.). In questo easo devesi eorrispondere aU'espropriato il pieno valore della eeduta proprieta, il valore eioe eorrispondente aUa faeoM produttiva e d'utilizzazione dei fondo in diseorso, e qui poi speeialmente, esistendo un rap porto, una eonnessione eeo- nomica fra il fondo espropriato e la restante proprieta dei rieorrenti, il rapporto di valore ehe ne risulta pel prima (fondo) dev'essere portato in eonto neUa determinazione deI va lore spettante aHa intera proprieta residuante. 4. Dimostrata eosi la ragionevolezza in massima delta prima domanda eonclusionale dei rieorrenti, appare perlt I'indennizzo da loro ehiesto -in eonseguenza ed appliea- zione di tale massima -troppo elevato; e da per la ragione ehe -avendo omesso eglino stessi i rieorrenti di fa rIo - non e provato eontenere anehe la parcella 2.i uno strato d'argiUa della profondita di metri quattro. Egli eben vero, ehe la pareeUa 2.h eonfinante eon un lato deUa parcella m diseorso (2.i) presenta uno strato argilloso d'eguale profon- dita, ma d'altra parte inveee la parcella 2.1 ehe ne delimita il lato opposto non ne eontiene ehe uno strato di metri due e quaranta centimetri. Ne risulta dunque, ehe da 2.h a 2.1 la cava d'argilla diminuisee d'intensita e di spessore, e pare quindi giusto e conveniente di ammettere par la parceUa 2.i uno spessore medio di 3,20 metri cubiei; laonde ne deri- verebbe per questa parcella un indennizzo 0 eompenso di franchi r.inque e centesimi settantacinque al metro eubo. 5. In quanta eoneerne invece le altre parti dei preavviso eommissionale state attaceate dai ricorrenti, non v'e motivo e fondamento di riformarle. Ed e poi principalmente meno verO, ehe la eonvenuta Soeieta abbia ammesso e riconos- eiuto l'obbligo in lei aI pagamento di franchi due per ogni I. Abtretung von Privatrechten. No t 15. 44'7 metro cubo d'argilla e di franehi otto per ogni metro qua- drato di superficie argillosa. Relativamente a quello strato d'argilla ehe si trova nelle scarpe ed all' indennizzo a eorri- spondersi pei danni indiretti, la perizia privata dei sig ri Poneini e Bernardazzi non vale eertamente a togliere la forza e l'importanza della perizia offieiale fatta dal perito federale, e sulla quale soltanto il preavviso eommissionale si basa. 6. Delle domande eonelusionali presentate dalla parte eon- venuta, la prima non ha per iseopo una riforma materiale deI progetto di sentenza della Commissione d'Inehiesta, im- peroeeM detta parte convenuta desidera soltanto ehe ~ af- fine di evitare ulteriori litigi -quella somma eh'essa avrebbe diritto di diffaleare dalla cifra d'indennizzo per il quantita- tivo d'argilla ehe venne gia estratto ed esportato prima deU' espropriazione, venga fin d'oggi definitivamente determinata. Ma, quantunque i rieorrenti non si siano opposti a questa istanza, pure l'istanza stessa non pub essere soddisfatta, inquantoeM, sulla sola· base degli atti di cauea e senza prima aver sentito il parere d'un uomo esperto neUa materia, torna assolutamente impossible di stabilire un ealeolo esatto dell'argilla gia stata estratta, e d'altra parte unnuovo rinvio deUa vertenza agli esperti non potrebb'essere ragionevol- mente legittimato. 7. Riguardo aHa seconda domanda conclusionale della parte convenuta, none sicuramente aneora eerto e stabilito, ehe, -eome l'ammette il preavviso della Commissione d'!n- chiesta, - il terreno situato fra il riale e la possessiorie dei Capitolo di Baierna, dei quale 871 metri quadrati furono espropriati per la ferrovia, sia stato erroneamenle attribuito al eapitolo di Balerna. II eertifieato pel capitolo stesso pre- sentato, ma non eerziorato perö e senza legittimazione, in punto alla di lui genuinita, deli' Amministratore Can. G. B. Uboldi, sotto la data dei 29 agosto u. S., non basta sieura- mente per eostituire la prova ineombente ai rieorrenti, ehe ei oe gli 871 m. q. di eui sopra a loro veramente apparten-
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R Civilrechtspflege.
gano, rispettivamente, -eia ehe sopratutto importa e neees-
sita stabilire
_. siano gia stati loro proprieta prima aneora,
o
almeno al tempo della esposizione dei piano parcellare;
altri
mezzi probatorii poi non si trovano eontenuti negli atti
di causa.
8. E tanto meno risulta dagli atti di causa con certezza
ed evidenza, ehe la pareella inqllestione -all'epoca della
esposizione del piano parcellm'e -appartenesse al Capitolo
"di Balerna: eosi pure, ehe i rieorrenti abbiano realmente
perduto
ogni diritto a far valere la loro domanda per inden-
nizzo relativamente agli 871 m. q. in discorso per il fatto
d'avere ommesso
le notificazioni dalla legge preseritte. --
RisuIta invece ehe questo punto di quistione non fu sino ad
ora rischiarato e preeisato, e sembra quindi ehe il miglior
modo di venire ad una eonvenlente risoluzione sarebbe "quello
di accordare ai rieorrenti, pel easo in cui il sovraeitato fondo
avesse realmente appartenuto ad essi gia fin "dall'epoea della
esposizione
dei piani, -a tenore della perizia deI sig. Zol-
linger, -un indennizzo di fr. 4. 30 per ciascheduno degli
871 metri q., riserbando loro unieamente il compito di pro-
vare ehe n'erano
gia proprietarii all'epoea in eui i piani fu-
rono esposti
al pubblieo.
9. In quanta riguarda finalmente le spese dell'inchiesta e
l'odierna tassa
di giustizia, appare eonforme al rapporto in
eui si trovano le parti relativamente alle loro reeiproehe ra-
gioni ed aHa riuscita delle stesse, la ripartizione nel senso
proposto
dalla Commissionne d'Inchiesta, in guisa eioe ehe
1/3 cada a carico
dei rieorrenti, e gli altri 2/3 vengano
addossati
aUa Soeieta eonvenuta. Quindi
il Tribunale federale
ha giudicato e giudica :
1.
« La Societa ferroviaria deI Gottardo deve pagare ai
rieorrenti i seguenti indennizzi :
a :
centesimi trenta (30) par eadauno dei 594 m. q. dei
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b : centesimi settantacinque (75) per eadauno dei ID. q.
deI N. 2.b;
C: centisimi settantacinque (75) per cadauno dei m. q.
deI N. 2.1;
d :
franchi cinque e centesimi settantacinque (fr. 5. 75)
per cadauno dei 756 m. q. deI M. 2.i;
~ : centesimi cinquanta (50) per eadauno dei 344 m. q.
d61 N. 2.a e 2.f;
f: franchi sette e centesimi venti (fr. 7. 20) per cadauno
dei
3,100 m. q. della cava d'argilla, dedotto pera iJ valore
di quel quantitativo d'argilla eh'era gia stato estratto ed
esportato all'epoea
della espropriazione, a tenore della misura
fattane
dal sig. log. Reali, ed in ragione di franchi uno e
centesimi oUanta (fr. 1.80) per ogni metro cubo; "
g
: franchi uno e centesimi ottanta (fr. 1.80) per cadauno
dei 1840 metri cubi de}la searpa ;
h: franchi duecento quaranta per 10 stabilimento di 4
piazze di lavoro ;
i : franchi seimila settecento venti (fr. 6,720) in eompenso
degl'ineonvenienti reeati all'industria.
2. CI Relativamente agli 871 m. q. di terreno argilloso al
N. 2.1., resta riservato ai ricorrenti di provare ehe gia all'e-
poea
della esposizione deI piano parcellare, erano essi i pro-
prietarj
di questa pareella, e dov'essi rieseano a fornire una
tal prova, -
la Soeieta ferroviaria dovra pagare loro un in-
denizzo di franchi quattro e centesimi trnta (fr. 4. 30) per
ogm m. q.
3. t: Ad amendue le parti e riservata la suecessiva misura
dei fondi espropriati. »
116. UrteillHm 21. IDlai 1875 in <Sad)en meber
gegen @;entta1ban.
A. :Ver ~nttag beg 3uftruttionßrid)terg gef)t baf)in:
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meber fe!. AU beAalen :
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