Federal competence and voting rights of domiciled persons

BGE 1 I 269Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume I1 feb 1875Partially Granted

Sintesi

The appellants, three national councillors, attacked a Ticino decree convoking circle assemblies for cantonal and communal elections. They argued that federal voting rights for domiciled Swiss citizens had not yet come into force and that the canton could not apply them. The Federal Tribunal held that it had jurisdiction because the dispute concerned a constitutional legal question. On the merits, it held that Article 43 of the Federal Constitution entered into force upon acceptance of the Constitution and already conferred voting rights on domiciled persons after three months. However, residents were not covered by Article 43; for them, Article 47 required a federal law, so the appeal succeeded only on that point.

Regest

Art. 113 CF; art. 59 OG; art. 2 dispositions transitoires; art. 43 et 47 CF: compétence du Tribunal fédéral pour connaître d’un recours portant sur l’entrée en vigueur d’une disposition constitutionnelle; les catégories réservées aux conflits administratifs ne peuvent être étendues par interprétation analogique. Les dispositions constitutionnelles entrent en vigueur dès l’acceptation de la Constitution, sauf réserve expresse d’une loi fédérale; la reprise textuelle ultérieure dans une loi d’exécution n’a qu’une portée confirmative. En revanche, lorsque la Constitution renvoie expressément à une loi fédérale, le droit cantonal demeure applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de celle-ci.

Testo completo

XIII. Competenz der Bundesbehrerden. No 68. 269 XIII. Competenz der Bundesbehrerden. Competences des autorites federales.

  1. Des Bundesgerichtes. -Du Tribunal federal. Vergl. N° 89.
  2. Sentenza 1

(ebbrajo 1875 nella Causa von Mentlen. Magatti e Gatti. aJ Con deereto 5 dieembre 1874 il Consiglio di Stato deI Gantone Tieino convocava i comizi di circolo per il giorno 2'1 febbraio 1875, all'oggetto di eleggere, a tenore della Costituzione eantonale: a) tre deputati al Gran Consiglio, b) 5 eandidati ai Tribunali distrettuali, e c) I'Ufficio di pace deI eireolo, riehiamando nel '2 deI '20 art. di detto decreto, per la erezione dei rispettivi eatalogbi, l'attenzione delle Muni- cipalita ai diritti garantiti dall'art. 43 della Costituzione fede- rale ai eittadini svizzeri domiciliati 0 dimoranti nei rispettivi Comuni; b Contro tale deereto rieorsero, con memoria 16 detto mese ed anno, al Consiglio federale, i Consiglieri nazionali von MentIen, Magatti e Gatti addueendo le ragioni seguenti : Sembra ebe il Governo ticinese opini avere gia pel fatto dell'aecettazione della Costituzione federale tutti i eittadini svizzeri domieiliati 0 dimoranti nel Cantone aequistato il di riUo di voto anebe in affari cantonali e eomunali, ed essere di eonseguenza ab rogate tutte quelle disposizioni delle leggi eantonali, le quali eon tale articolo deI Patto federale si trovavano in disaecordo. Una tale interpretazione non pare pero potersi dare ai dispositivi della nuova Costituzione. Sebbene l'art. 2 delle disposizioni transitorie diea essere abro- gate tutte le disposizioni eontenute neUe costituzioni e leggi cantonali ehe si trovano in urto colla nuova costituzione fe- derale pure questo articolo non ba forza d'applicazione relativamente a queUa parte della legislazione eantonale. Ja

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  1. Abschnitt. Bundesverfassung. quale dev'essere da leggi federali sostituita. Qualora l'art. 43 della eostitl1zione federale venisse gia fin d'ora appli- eato nel Cantone Ticino, ne seguirebbe per questo Cantone l'eselusione dal diritto di referendum circa la legge federale sul diritto di voto dei cittadini svizzeri in affari politici, la qual Iegge si sta appunto dibattendo in senn ai Consigli della Confederazione ; c) Il Consiglio di 8tato deI eantone deI Tieino basa la difesa deI suo decreto al chiaro testo delI'art. 53 della costi- tl1zione federale, il quale non abbisogna di alcuna legge fede- rale speciale per entrare in vigore. Che se il progetto di legge sul diritto di voto dei eitLadini svizzeri ha letteralmente riassunto un tale articolo, questo non vuol dire eertamente, ehe l'articolo stesso non entrera in vigore se non colla san- zione della eitata legge, imperoeehe tale riassl1nzione non ebbe evidentemente altro seopo fuor ql1ello di radunare insieme tutti i prineipj regolanti il diritto di voto . d) Il Consiglio federale ha trasmesso il ricorso, per la rela- tiva evasione, al Tribunale federale, partendo esso dall'idea ehe. i rieorrenti domandino non tanto una interpretazion dell'art. 43 della eostituzione federale, quanta la soluzione dnlIa ql1estione" se quesno articolo sia entrato in vigore imme- dlatamente colt aecettazIOne dena eostituzione federale 0 SB abnisogni. inveee per la sua entrata in vigore della prnmul gazlOne dl una legge federale ; ehe quindi il ricorso si rife- risca piuttosto all'art. 2 delle disposizioni transitorie; spet- tanne conseguentemente la deeisione non al Consiglio, ma al TrIbunale federale ; Considerando, in linea il diritto, ehe:
  2. Laddove nel caso eoncreto non fosse soltanto eontro- ers?, se l'art. 43 della eostituzione federale sia gia entrato lD. vigore 0 ?on ancora, ma si trattasse eziandio della que- stIOne materIale a vedere, se quell'articolo della eostituzione federale aceordi, 0 me no , ai eittadini svizzeri domieiliati anehe in. ari antonali e eomunali il diritto di voto dopo un domlellio dl 3 mesi, -non vi potrebb'essere alcun XlII. Competenz der Bundesbehrerden. N° 68. 27f dubbio, in presenza dell'art. 59 lett. b eiff. 5 deIIa Iegge federale sulla organizzazione gindiziaria federale, ehe l'eva- sione di tale rieorso spetterebbe al Consiglio federale. 1 Ia siccome pero i ricorrenti non contestano, ne potrebbero eon ragionevolezza eontestare,ehe quell'articolo aeeorda infatti ai eittadini svizzeri domiciliati, dopo un domicilio di 3 mesi, il diritto di voto anche in affari cantonali e eomunali, ed impugnano anzi unicamente il fatto, 0 l'asserzione, ehe tale disposizione sia di gia entrata in vigore, e ehe di eonse- guenza una tale questione pare senza dubbio rivestita deI carattere giuridieo-eostituzionale, cost non v'e ragione pel Tribunale federale a dichiararsi incompetente. Tanto nell'art. 113 delta costituzione federale , quanta neU'art. 59 della legge sulla organizzazione giudiziaria federale, sono riser- vate soltan1o alcuue determinate classi di ricorsi, sotto il titolo di eonflitti amministrativi, aHa decisione deI Consiglio federale, rispettivamente dell' Assemblea federale, e devesi dunque ritenere -col Consiglio federale -ehe le dette elassi non ponno venir e81ese al mezzo di nn'allargante inter- pretazione.
  3. Per cio ehe riguarda il merito deI ricorso, ordina l'ar- ticolo 2° delle disposizioni transitorie della nuova eostituzio- ne federale, ehe quei dispositivi delle leggi federali, dei eon- eordati, delle costituzioni e leggi eantonali, ehe sono in con traddizione colla nnova eostifuzione federale, restano fuorl di vigore coll'accettazione della edesima, .0 c?ll'enanzione delle leggi federali in essa prevlste. TuttI gh artIeoh della eostituzione federale sono quindi eoll'aecettazione della stessa entrati in vigore ed abrogati invece gli opposti dispo- sitivi cantonali, in quanta peri non sia prevista negli articoli della eostituzione federale medesima la emanazione di una legge federale, rispettivamente non sia stato. riservanoalla Confederazione il diritto di emanare delle leggl federah sopra determinate materie.

Fra questi artieoli, ehe prevedono l'emanazione. di .una legge federale, non figura pero l'art. 43 della eostItuzlOne

I. Ausclmitt. Bundesverfassuug. federale. Lo stesso articolo stabilisee invece nel 5° alinea, in modo assoluto e decretorio, ehe il cittadino svizzero dom i- ciliato acquista il diritto di voto in affari cantonali e eomu- naH dopo un domieilio di 3 me si ; una tale disposizione e quindi gill eoll'aceettazione della nu ova eostituzione federale, conformemente eioe al decreto federale deI 29 maggio, eon quest'ultimo giorno entrata in vigore. Che poi la stessa sia stata letteralmente riassunta neUa legge federale del 24 dicembre ultimo scorso sul diritto di voto in materia poli- tiea, e per la questione attuale di nessuna entita ; imperoc- ehe, eome osserva a buon diritto il Göverno tieinese, una tale riassunzione non ebbe altro seopo fuor quello di viem- meglio eompletare la legge. Cosi fu pure, ad esempio, rias- sunto neUa legge federale sul matrimonio eee. l'art. 54 della eostituzione federale, ed e pera chiaro e certo, ehe quest'artieolo entro gia in vigore eoll'aceettazione della costituzione medesima. 4. Per 10 converso, il diritto di voto dei dimomnti non e stato regolato dalla eostituzione federale, ma e prevista inveee dall'art. 47 della eostituzione medesima la pubbliea- zione di una legge federale in materia. Fino a tanto quindi ehe questa legge federale non sia entrata in vigore, sussi- stono tutta via le leggi ean tonaH ehe regolano il diritto di voto dei dimoranti; per cui, se il decreto deI Governo tieinese dovesse avere il senso di ritenere applicabile l'art. 43 della costituzione federale anche ai dimomnti, il ricorso dei petenti sarebbe sieuramente fondato. Il Tribunale federale ha giudieato e giudiea:

  1. E respinto, eome privo di fondamento, il rieorso di cui sopra, in quanta si riferisce al diritto di voto dei domi- ciliati, ed e invece dichiarato fondato e quindi ammesso, in quanta il Decreto deI Governo tieinese dovesse accordare diritto di voto in affari eantonali e eomunali anche ai dimo- ranti, contrariamente aHa costituzione ed alle leggi deI Cantone deI Tieino.

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