BGE 1 I 261
BGE 1 I 261Bge17 dic 1874Apri la fonte →
XI. Gleichstellung der Niehtkantonsbürger im Verfahren. No 66. 261 Xl. Gleichstellung der Nichtkantonsbürger im Verfahren. Assimilation des non-ressortissants aux citoyens du canton en matiere administrative et judi- ciaire. tl6. Sentenza del 5 novembre 1875 nella Causa Bernasconi. A. Sotto la data deI 28 lugtio 1873 il Tribunale deI Clr- cola di Calanea apriva il Coneorso sulla sostanza di Gio- vanni Bernaseoni, ehe dimorava aUora in Arvigo (Cantone dei Grigioni.) B. Durante il corso della liquidazione concorsuale trovö detto Tribunale di dover aprire un'inchiesta penale contro i Conjugi Bernasconi per aver sottratto e trafugato degH og- getti, i quaH, a stregua della legislazione dei Grigioni, appar- tenevano aHa massa coneorsuale. Pendente l' inchiesta e dopo aver subito alcuni giorni di careere preventivo in Calanea, i ricorrenti si trasferirono a Lumino (C. Tieino). Chiuso il eon- eorso, furono eitati a comparire innanzi al ripetuto Tribunale deI Circolo di Calanea, ma non avendo ottemperato a siffatta citazione, il Tribunale medesimo pronunciö, sotto la data dei 17 dicembre 1874, una sentenza contumaeiale, che diehia- rava i Conjugi Bernaseoni eolpevoli d'ingiurie e trafugamento di enti eoneorsuali e li bandiva per quattro anni dal territo- rio dei Grigioni. C. Contro tale sentenza rieorsero i Conjugi B. al Piccolo Consiglio deI Cantone dei Grigioni, qualificando la pena contro di loro pronunciata per incostit'uzionale. Ma, con de- cisione in data deI 14 maggio anno corrente, il Piccolo Con- siglio respingeva il rieorso. D. Si rivolsero aUora i detti conjugi al Consiglio federale, domandando la cassazione di quella sentenza, ma essendone staU rejetti per causa d'ineompetenza, s' indirizzarono final- mente al Tribunale federale, chiedendo avesse a pronunciare
262 I. Abschnitt. Bundesverfassung. la cassazione deI giudizio contumaciale deI n dicembre u. s.,. c?ngiuntamente .all' .annullazione di tutte Ie sue conseguenze~ flservando loro m Imea eventuale il diritto di intentare civile azione ai singoli membri deI Tribunale deI Circolo di Calanca per titolo: danni ed interessi. A corroborare queste lor() istanze i ricorrenti adducono quanta segue:
Fondato e invece il ricorso dei Coniu!{i Bernasconi, in
quanta si riferisce alla pena deI bando contro di loro pro-
nunciata
dal Tribunale deI Circolo di Calanca.
5. E bensi vero ehe, a stregua dell' art. 59 1. 2 ciff. 5 della
Legge sulla organizzazione giudiziaria federale, il Trbunl
federale non ha competenza per giudicare sopra flcorSI 1
quali all' art 45 deUa Costituzione federale (diritti dei domi-•
ciliati) si riferiseono, appartenendo uua tale competenza a!
Consiglio e, rispettivamente, all' Assemblea. feerale. Ma
vero altresI, ehe -in merito aHa pena dl CUl sopra -'-11
aiudizio contumaciale in questione viola pur anche gli art. 44
60 della Costituzion@ federale, l'interpretazione e appli-
cazione dei quali compete appunto al Tribunale federale.
6. A sensi deU'art. 44 delta Costituzione federale nessun
Cantone puo bandire (espellere) dal proprio territorio un suo
eittadino. Co me pena criminale pronunciata da un Cantone
a dauno di un suo attinente, il bando e dunque proibito, e
264 I. Abschnitt. Bundesverfassung. per tale proibizione sono pure decadute e fuor di vigore tutte quelle disposizioni delle legislazioni penali eantonali che si trovassero colla stessa in opposizione, e eiö dal mo- mento stesso in cui entrö in vigore il noveHo patto fe- derale. 7. L'art.60 della Costituzione federale obbliga poi ciascun Cantone a ritenere tutti i eittadini svizzeri eome eg'uaH ai cittadini dei propria Cantone, sia neUa legislazione ehe neUa procedura giudiziaria. Ora, tale disposizione, ehe si trovava giä. sanzionata nell'art. 48 della vecchia Costituzione federale, trova la sua applicazione anche neUa sfera deI diritto penale; per cl1i qualsiasi pena, la quale, a tenor di legge, non po- tesse venir inflitta ad UD attinente dei Cantone, non po- trebb'essere inflitta nepp ure ad un cittadino svizzero qua- lunql1e. 8. Ne viene per necessaria conseguenza; ehe, siceome le leggi penali cantonali non ponno eomminare il bando 0 I'e- spulsione, a gl1iSIi di pena, contro un attinente deI Cantone, la pena stessa non potra venir eomminata neppure contro qllal- siasi cittadino svizzero. 9. Che se poi potessero per avveutllra insorgere dei dubbii 0 degli scrupoli in merito ad uua siffatta interpreta- sione dell'art. 60, e cio specialmente in considerazione dei faUo ehe l'art. 44 della Costituzione federale paria unicamente di cittadini deZ Cantorw edella circostanza d' essere stata • dall' Assemblea federale espressamente respinta una proposta tendente asostituire le parole cittadino svizzero a quelle di cittadil10 dei Cantone, il rieorso Bernasconi sarebbe eiö nondimeno sufficientemente fondato, grazie all'art. 45 di detta Costitl1zione federale, non potendosi in ogni caso am- mettere l'espulsione di un cittadino svizzero da un Cantone ehe non sia quello d'origine, se non quando al cittadino stesso potrebb' essere eeeezionalmente rifiutato e revocato i! domicilio, mentre nel caso conereto mancano assolutamente 1e eondizioni volute da esso art. 45 per poter pronuneiare un simile rifiuto od UIla siffatta revoca. XII. Vollziehung kantonaler Urtheile. No 67. 265 10. Dal fin qui detto risulta dunque doversi eassare per titolo d'incostituzionalita il giudizio in questione dei Tribuna- le deI Circolo di Calanca, in quanta esso pronuncia la pena deI bando contro i Coniugi B., restando poi riservato alle competenti autorita dei Grigioni il diritto e la facolt1t di so- stituirvene un'altra conforme alle leggi ed aHa Costituzione federale. Il Tribunale federale HA GIUDICATO E GIUDICA :
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