Federal equality and domicile bar banishment of Swiss citizens

BGE 1 I 261Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume I17 dic 1874Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Bernasconis challenged a Calanca in absentia criminal judgment that found them guilty of insult and removal of assets from a bankruptcy estate and imposed a four-year banishment from Grisons. The Federal Tribunal rejected their arguments based on extradition and domicile, but held that the banishment itself violated the Federal Constitution. It therefore annulled the expulsion while leaving the rest of the cantonal judgment untouched.

Massima Omnilex

Art. 44 and 60 Cost.; canton may not impose criminal banishment on a Swiss citizen where such expulsion is constitutionally forbidden; equal treatment of Swiss citizens in legislation and judicial procedure extends to the invalidation of cantonal penal measures incompatible with federal constitutional guarantees. Art. 67 Cost. and the federal extradition statute apply only within their respective scopes and do not bar review of an unconstitutional punitive expulsion. Where the challenged judgment contains several severable parts, only the unconstitutional sanction is set aside while the remainder may be left in force (consid. 4-10).

Testo completo

XI. Gleichstellung der Niehtkantonsbürger im Verfahren. No 66. 261 Xl. Gleichstellung der Nichtkantonsbürger im Verfahren. Assimilation des non-ressortissants aux citoyens du canton en matiere administrative et judi- ciaire. tl6. Sentenza del 5 novembre 1875 nella Causa Bernasconi. A. Sotto la data deI 28 lugtio 1873 il Tribunale deI Clr- cola di Calanea apriva il Coneorso sulla sostanza di Gio- vanni Bernaseoni, ehe dimorava aUora in Arvigo (Cantone dei Grigioni.) B. Durante il corso della liquidazione concorsuale trovö detto Tribunale di dover aprire un'inchiesta penale contro i Conjugi Bernasconi per aver sottratto e trafugato degH og- getti, i quaH, a stregua della legislazione dei Grigioni, appar- tenevano aHa massa coneorsuale. Pendente l' inchiesta e dopo aver subito alcuni giorni di careere preventivo in Calanea, i ricorrenti si trasferirono a Lumino (C. Tieino). Chiuso il eon- eorso, furono eitati a comparire innanzi al ripetuto Tribunale deI Circolo di Calanea, ma non avendo ottemperato a siffatta citazione, il Tribunale medesimo pronunciö, sotto la data dei 17 dicembre 1874, una sentenza contumaeiale, che diehia- rava i Conjugi Bernaseoni eolpevoli d'ingiurie e trafugamento di enti eoneorsuali e li bandiva per quattro anni dal territo- rio dei Grigioni. C. Contro tale sentenza rieorsero i Conjugi B. al Piccolo Consiglio deI Cantone dei Grigioni, qualificando la pena contro di loro pronunciata per incostit'uzionale. Ma, con de- cisione in data deI 14 maggio anno corrente, il Piccolo Con- siglio respingeva il rieorso. D. Si rivolsero aUora i detti conjugi al Consiglio federale, domandando la cassazione di quella sentenza, ma essendone staU rejetti per causa d'ineompetenza, s' indirizzarono final- mente al Tribunale federale, chiedendo avesse a pronunciare

I. Abschnitt. Bundesverfassung. la cassazione deI giudizio contumaciale deI n dicembre u. s.,. c?ngiuntamente .all' .annullazione di tutte Ie sue conseguenze flservando loro m Imea eventuale il diritto di intentare civile azione ai singoli membri deI Tribunale deI Circolo di Calanca per titolo: danni ed interessi. A corroborare queste lor() istanze i ricorrenti adducono quanta segue:

  1. Il quereiato giudizio contumaciale viola e l'art. 67 della Costituzione federalö e gli art. 1 e 9 della legge fede- rale deI 24 lugho 1852 concernente l'estradizione dei delin- quenti, non avendo a sensi di quelle disposizioni il Tribunale della Calanca ne veste ne competenza per prolare alcuna sentenza contumaciale prima d'aver richiesto ed ottenuto dal Governo Ticinese l'estradizione.
  2. n ripetuto giudizio contumaciale urta poi anche contr() l' rt. 45 della Costit. feder., che guarentisee ad ogni citta- dmo svizzero il diritto di prendere domicilio in qualsiasi luo- go deI territorio svizzero; non potendo essere il domicilio stesso. rifiutato 0 revocato se non a certe condizioni, le quali non SI presentano nel caso concreto. E. Il Piccolo Consiglio dei Grigioni eil Tribunale deI Circolo di Calanca conchiudono, nelle loro risposte, a do- mandare Ia reiezione deI ricorso, opinando essi non essere stata dal giudizio contumaciale in discorso violata aIcuna di- sposizione sia deI patto federale, sia della legge risguardante l' estradizione dei delinquenti.
  • Premessi in linea di diritto i seguenti motivati : . ' . L'art. 67 della Costituzione federale proibisce l'estra- dlzlOne per delitti politici e di stampa, e dichiara dei resto incombere aHa legislazione federale il compito di stabilire le norme necessarie sulla estradizione degli accusati da un Cantone all'altro. Ma siccome nel caso concreto non si tratta ne di un de- litto .politic?, ne di. un delitto di stampa, cosl non si pud dire ehe Il succltato artIcolo deI patto federale sia stato violato e non resta quindi piu che a vedere se sia stata violata in- veee la legge federale deI 241uglio 1852. XI. Gleichstellung der Nichtkantonsbiirgel' im Verfahren. 1 0 66. 263 . Ma questo non e il caso, imperocche, a tenore del- l'art. 1 della succitata legge, la domanda d'estradizione- contro persone le quali all'epoca dell' apertura dell' inchiesta avevano il loro domicilio nel 11logo ove commisero l'azione incriminata - non e necessaria allorquando il governo deI Canto ne , neL quale esse si sono poi piu tardi domiciliate, non domandi di giudicarle e punirle egli stesso secondo le pro- prie leggi. Üra, nel caso nostro, dichiarane da una parte i ri- correnti stessi nel loro memoriale di ricorso di aver trasfe- rito il Ioro domicilio da Arvigo a Lumino solo durante iI corso dell'inchiesta penale, e mentre si trovavano anzi gUl detenuti in carcere preventivo neUa Calanca, - e d' altra parte poi non fu mai fatta istanza presso il govern? .ticines , affineM fosse lasciato ai Tribunali deI Cantone Tlcmo 11 dl- ritto e la missione di giudicare i Coniugi Bernasconi. 3; Fuori di tuogo e quindi ed infondata l'istanza percM venga cassata e dichiarata co me e nuUa e non avvenuta la Procedura penale fin qui continuata dal Tribunale deUa Ca- lanca contro i Coniugi Bernasconi.

Fondato e invece il ricorso dei Coniu! i Bernasconi, in quanta si riferisce alla pena deI bando contro di loro pro- nunciata dal Tribunale deI Circolo di Calanca. 5. E bensi vero ehe, a stregua dell' art. 59 1. 2 ciff. 5 della Legge sulla organizzazione giudiziaria federale, il Trnbunnl federale non ha competenza per giudicare sopra flcorSI 1 quali all' art 45 deUa Costituzione federale (diritti dei domi- ciliati) si riferiseono, appartenendo uua tale competenza a! Consiglio e, rispettivamente, all' Assemblea. fenerale. Ma vero altresI, ehe -in merito aHa pena dl CUl sopra -'-11 aiudizio contumaciale in questione viola pur anche gli art. 44 60 della Costituzion federale, l'interpretazione e appli- cazione dei quali compete appunto al Tribunale federale. 6. A sensi deU'art. 44 delta Costituzione federale nessun Cantone puo bandire (espellere) dal proprio territorio un suo eittadino. Co me pena criminale pronunciata da un Cantone a dauno di un suo attinente, il bando e dunque proibito, e

I. Abschnitt. Bundesverfassung. per tale proibizione sono pure decadute e fuor di vigore tutte quelle disposizioni delle legislazioni penali eantonali che si trovassero colla stessa in opposizione, e eiö dal mo- mento stesso in cui entrö in vigore il noveHo patto fe- derale. 7. L'art.60 della Costituzione federale obbliga poi ciascun Cantone a ritenere tutti i eittadini svizzeri eome eg'uaH ai cittadini dei propria Cantone, sia neUa legislazione ehe neUa procedura giudiziaria. Ora, tale disposizione, ehe si trovava giä. sanzionata nell'art. 48 della vecchia Costituzione federale, trova la sua applicazione anche neUa sfera deI diritto penale; per cl1i qualsiasi pena, la quale, a tenor di legge, non po- tesse venir inflitta ad UD attinente dei Cantone, non po- trebb'essere inflitta nepp ure ad un cittadino svizzero qua- lunql1e. 8. Ne viene per necessaria conseguenza; ehe, siceome le leggi penali cantonali non ponno eomminare il bando 0 I'e- spulsione, a gl1iSIi di pena, contro un attinente deI Cantone, la pena stessa non potra venir eomminata neppure contro qllal- siasi cittadino svizzero. 9. Che se poi potessero per avveutllra insorgere dei dubbii 0 degli scrupoli in merito ad uua siffatta interpreta- sione dell'art. 60, e cio specialmente in considerazione dei faUo ehe l'art. 44 della Costituzione federale paria unicamente di cittadini deZ Cantorw edella circostanza d' essere stata dall' Assemblea federale espressamente respinta una proposta tendente asostituire le parole cittadino svizzero a quelle di cittadil10 dei Cantone, il rieorso Bernasconi sarebbe eiö nondimeno sufficientemente fondato, grazie all'art. 45 di detta Costitl1zione federale, non potendosi in ogni caso am- mettere l'espulsione di un cittadino svizzero da un Cantone ehe non sia quello d'origine, se non quando al cittadino stesso potrebb' essere eeeezionalmente rifiutato e revocato i! domicilio, mentre nel caso conereto mancano assolutamente 1e eondizioni volute da esso art. 45 per poter pronuneiare un simile rifiuto od UIla siffatta revoca. XII. Vollziehung kantonaler Urtheile. No 67.

  1. Dal fin qui detto risulta dunque doversi eassare per titolo d'incostituzionalita il giudizio in questione dei Tribuna- le deI Circolo di Calanca, in quanta esso pronuncia la pena deI bando contro i Coniugi B., restando poi riservato alle competenti autorita dei Grigioni il diritto e la facolt1t di so- stituirvene un'altra conforme alle leggi ed aHa Costituzione federale. Il Tribunale federale HA GIUDICATO E GIUDICA :
  2. E ammesso il ricorso dei Coniugi B., in quanta si riferisce 31 Dispositivo 3

della sentenza contllmaeiale 18 di- cembre 1874 dei Tribunale deI Circolo di Calanca, e cassata quindi la pena deI bando in detta sentenza pronunciata. Nel resto, invece, il rieorso e respinto, percM privo di fonda- mento. XII. Vollziehung kantonaler Urtheile. -Execution de jugements cantonaux. Vergl. N° 52. 67. Urtr,eH bom 4. ebruar 1875 in 5acf)en enger. A. aut S1tierat im ?rnAeigeblatt beg Stanrong enf bom 15. ))1obemver 1873 lieu Starl ri'oedcf), ?r'obotat in enf, %tmeng . eber, rolecf)aniter in Büricf), 'oominilitt in enf bei ri'oericf) : a , am 11. ))1obem' er 1873 gegen bett' melocive'o abtifanten JillittHg'bacf) berfcf)iebene, in anben beg . ?r. ' enger, Staufmann in enf, befin'oticf)e cgenftlinbe mit mefcf)lag belegen unt ben Jillittngbacf) un'o enger auf be,n 10. ,sanuar 1874 bor a::ibi1gericf)t enf faben, um über ine , iHtigfett ber mefcf)fagnar,me befinitib urtf)etren u tffen. 5cf)on am 12. ))1cbem'6er 1873 gab a'ber eber 'oie rfUlrung a'b, ban er auf ben m:rref betntcf)te, 'oa 'oie egenftän'oe 'oem enger genßren. B. ?rm 18. ))1onember 1873 etHen Jillenger an Jilleber, 1I .of) : aft in Büricf), alier :! cminil änlen'o 'bei ri'oericf) : a tn

Parole chiave

banishmentequal treatmentdomicileextraditioncriminal procedureconstitutional reviewin absentia judgment

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal in absentia judgment and four-year banishment were unconstitutional under the Federal Constitution.

Decisione estratta

The banishment was unconstitutional and had to be annulled; the remainder of the appeal lacked sufficient basis.

Motivazione estratta

Federal law and constitutional equality did not permit a cantonal criminal expulsion of a Swiss citizen from a canton other than the canton of origin. The court held that the case did not involve a political or press offence under Art. 67, and that the extradition rules were not violated on the facts. However, the punitive banishment conflicted with the constitutional prohibition of expelling cantonal citizens and with the equal treatment of Swiss citizens in procedure and legislation.

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