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Art. 8

961.01LSAFederal Act1 gen 2006Fonte originale
  1. Un’impresa di assicurazione con sede in Svizzera deve disporre di un capitale minimo situato, a seconda dei rami assicurativi in cui esercita l’attività, tra i 3 e i 20 milioni di franchi.
  2. Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti il capitale minimo per i singoli rami assicurativi.
  3. La FINMA stabilisce il capitale necessario nel singolo caso.

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