Torna alla legge

Art. 65

961.01LSAFederal Act1 gen 2006Fonte originale
  1. La FINMA può assoggettare alla sorveglianza di gruppi un gruppo assicurativo di cui fa parte un’impresa in Svizzera se il gruppo assicurativo:
    1. è effettivamente diretto a partire dalla Svizzera;
    2. è effettivamente diretto a partire dall’estero, non essendovi tuttavia sottoposto a una sorveglianza di gruppi equivalente.
  2. Se, nel contempo, autorità estere rivendicano la sorveglianza integrale o parziale del gruppo assicurativo, la FINMA si accorda con tali autorità sulle competenze, le modalità e l’oggetto della sorveglianza, salvaguardando le sue competenze e tenendo conto di un’eventuale sorveglianza di conglomerati. Prima di pronunciarsi, essa consulta le imprese del gruppo assicurativo che hanno sede in Svizzera.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.