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Art. 6

961.01LSAFederal Act1 gen 2006Fonte originale
  1. L’autorizzazione è rilasciata se le condizioni legali sono adempiute e gli interessi degli assicurati sono tutelati.
  2. Se l’impresa di assicurazione fa parte di un gruppo assicurativo o di un conglomerato assicurativo esteri, l’autorizzazione può essere subordinata all’esistenza di un’adeguata sorveglianza su base consolidata da parte di un’autorità estera di sorveglianza dei mercati finanziari.1
  3. L’autorizzazione è rilasciata per uno o più rami assicurativi. Essa dà anche diritto a praticare la riassicurazione nel corrispondente ramo assicurativo. Il Consiglio federale definisce i rami assicurativi.
  4. La FINMA pubblica le autorizzazioni rilasciate.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 18 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 52075205;FF 2006 2625).

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