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Art. 54j

961.01LSAFederal Act1 gen 2006Fonte originale
  1. Se l’impresa di assicurazione è oggetto di una procedura di esecuzione forzata anche all’estero, la FINMA coordina, per quanto possibile, la procedura di insolvenza con i competenti organi esteri.
  2. Se un creditore è già stato parzialmente tacitato in una procedura estera connessa alla procedura di insolvenza, l’importo che ha ottenuto è imputato, dedotte le spese a suo carico, alla procedura di insolvenza svizzera.

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