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Art. 54g

961.01LSAFederal Act1 gen 2006Fonte originale

I ricorsi interposti nelle procedure di cui all’articolo 51a capoverso 1 non hanno effetto sospensivo. Su domanda, il giudice dell’istruzione può accordare l’effetto sospensivo. La concessione dell’effetto sospensivo è esclusa per ricorsi interposti contro:

  1. l’ordine di misure di protezione;
  2. l’ordine di una procedura di risanamento;
  3. l’omologazione del piano di risanamento;
  4. l’ordine di fallimento.

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