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Art. 54c

961.01LSAFederal Act1 gen 2006Fonte originale
  1. Se tutti gli attivi sono stati realizzati e tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo e del passivo della massa sono stati liquidati, il liquidatore del fallimento compila lo stato di ripartizione definitivo e il conto finale e li sottopone per approvazione alla FINMA. I processi derivanti dalla cessione dei diritti ai sensi dell’articolo 260 LEF1non sono considerati.2
  2. Prima di essere approvati, lo stato di ripartizione e il conto finale sono depositati per dieci giorni per consultazione. L’avviso del deposito e l’approvazione sono pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel sito Internet della FINMA.3
  3. La FINMA prende le disposizioni necessarie per chiudere la procedura. Rende pubblica la chiusura.

Footnotes

  1. RS 281.1

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. II 19 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 7293).

  3. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355;FF 2020 7833).

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