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Art. 54b

961.01LSAFederal Act1 gen 2006Fonte originale
  1. Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA:
    1. di indire un’assemblea dei creditori e definirne le competenze nonché i quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni;
    2. di istituire un comitato dei creditori, nonché definirne la composizione e le competenze.
  2. La FINMA non è vincolata alle proposte del liquidatore del fallimento.

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