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Art. 53

961.01LSAFederal Act1 gen 2006Fonte originale
  1. Se la condizione di cui all’articolo 51a capoverso 1 è soddisfatta e non vi è alcuna prospettiva di risanamento o il risanamento è fallito, la FINMA revoca l’autorizzazione all’impresa di assicurazione, dichiara il fallimento e lo rende pubblico.
  2. La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Questi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto.

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