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Art. 52e

961.01LSAFederal Act1 gen 2006Fonte originale
  1. Per l’adeguamento dei contratti d’assicurazione vigono le stesse condizioni e lo stesso ordine di quelli indicati per la conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti (art. 52d ).
  2. Se il piano di risanamento lo prevede e ciò corrisponde all’interesse generale degli assicurati, le diverse categorie dei contratti d’assicurazione possono essere adeguate in modo differenziato.
  3. L’interesse generale degli assicurati è dato quando l’adeguamento differenziato:
    1. consente un risanamento globale dell’impresa di assicurazione o di parti di essa; o
    2. fornisce un contributo al risanamento maggiore rispetto alla parità di trattamento degli assicurati.

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