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Art. 52a

961.01LSAFederal Act1 gen 2006Fonte originale
  1. Se vi sono buone prospettive di risanare l’impresa di assicurazione o di continuare a offrire singoli servizi assicurativi, la FINMA può avviare una procedura di risanamento.
  2. Essa pronuncia le decisioni necessarie all’esecuzione della procedura di risanamento.
  3. Può incaricare una persona (incaricato del risanamento) di elaborare e attuare un piano di risanamento.
  4. Può disciplinare i particolari della procedura.

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