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Art. 45a

961.01LSAFederal Act1 gen 2006Fonte originale
  1. Gli intermediari assicurativi adottano provvedimenti organizzativi adeguati per evitare conflitti di interessi che possono risultare dall’intermediazione di servizi assicurativi o per escludere che tali conflitti arrechino pregiudizio agli stipulanti.
  2. Se non può escludere un pregiudizio nei confronti degli stipulanti, l’intermediario assicurativo glielo comunica prima della conclusione del contratto d’assicurazione.
  3. Il Consiglio federale può disciplinare i dettagli; in particolare può designare i comportamenti inammissibili in ogni caso a causa di conflitti di interessi.

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