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Art. 39i

961.01LSAFederal Act1 gen 2006Fonte originale
  1. La pubblicità relativa alle assicurazioni sulla vita qualificate deve essere chiaramente riconoscibile come tale.
  2. Nella pubblicità si rinvia al foglio informativo di base relativo all’assicurazione sulla vita qualificata e si indica come lo si può ottenere.
  3. La pubblicità e le altre informazioni sulle assicurazioni sulla vita qualificate destinate agli stipulanti devono corrispondere alle indicazioni contenute nel foglio informativo di base.

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