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Art. 39e

961.01LSAFederal Act1 gen 2006Fonte originale
  1. L’impresa di assicurazione che offre un’assicurazione sulla vita qualificata verifica periodicamente le indicazioni contenute nel foglio informativo di base e le rielabora in caso di modifiche sostanziali.
  2. La verifica e la rielaborazione delle indicazioni contenute nel foglio informativo di base possono essere delegate a terzi qualificati. L’impresa di assicurazione rimane responsabile della completezza e correttezza delle indicazioni contenute nel foglio informativo di base e del rispetto degli obblighi che le incombono secondo la presente sezione.

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