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Art. 39b

961.01LSAFederal Act1 gen 2006Fonte originale
  1. L’impresa di assicurazione che offre un’assicurazione sulla vita qualificata redige previamente un foglio informativo di base per tale assicurazione.
  2. Se equivalenti al foglio informativo di base, i documenti redatti in virtù di una normativa estera possono essere utilizzati in sua vece.
  3. Il Consiglio federale può prevedere la possibilità di delegare la redazione del foglio informativo di base a terzi qualificati. L’impresa di assicurazione rimane responsabile della completezza e correttezza delle indicazioni contenute nel foglio informativo di base nonché del rispetto degli obblighi che le incombono secondo la presente sezione.
  4. Se offre assicurazioni sulla vita qualificate sulla base di indicazioni orientative, l’impresa di assicurazione deve redigere quantomeno una versione provvisoria del foglio informativo di base con le indicazioni orientative corrispondenti.

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