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Art. 31

961.01LSAFederal Act1 gen 2006Fonte originale
  1. Allo scopo di tutelare gli assicurati, il Consiglio federale può emanare disposizioni restrittive per i diversi rami assicurativi.
  2. La regola di cui al capoverso 1 prevale sull’accordo di cui all’articolo 31a .1

Footnotes

  1. Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137;FF 2012 1623).

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