Torna alla legge

Art. 2b

961.01LSAFederal Act1 gen 2006Fonte originale

In adempimento alle norme internazionali, la FINMA può rilevare dati presso imprese di assicurazione nonché gruppi e conglomerati assicurativi, valutare tali dati e utilizzarli a fini di sorveglianza, in modo da identificare, nel quadro dell’analisi della stabilità finanziaria, i rischi che possono avere conseguenze materiali sul mercato finanziario.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.