Torna alla legge

Art. 22

961.01LSAFederal Act1 gen 2006Fonte originale
  1. L’impresa di assicurazione deve essere organizzata in modo tale da essere in grado di individuare, limitare e controllare tutti i rischi essenziali.
  2. Il Consiglio federale emana prescrizioni sull’obiettivo, il contenuto e la documentazione della gestione dei rischi.1
  3. La FINMA disciplina il controllo dei rischi da parte dell’impresa di assicurazione.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 18 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 52075205;FF 2006 2625).

  2. Introdotto dall’all. n. 18 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 52075205;FF 2006 2625).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.