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Art. 2

961.01LSAFederal Act1 gen 2006Fonte originale
  1. Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge:
    1. 1 le imprese di assicurazione con sede in Svizzera;
    2. le imprese di assicurazione con sede all’estero per la loro attività assicurativa esercitata in Svizzera o a partire dalla Svizzera, fatte salve le disposizioni derogatorie contenute in trattati internazionali;
    3. gli intermediari assicurativi;
    4. i gruppi assicurativi e i conglomerati assicurativi;
    5. 2 le società veicolo di assicurazione con sede in Svizzera.
  2. Non sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge:
    1. le imprese di assicurazione con sede all’estero che praticano in Svizzera soltanto la riassicurazione;
    2. le imprese di assicurazione sottostanti a una sorveglianza speciale in virtù del diritto federale, entro i limiti di tale sorveglianza; sono considerati tali in particolare gli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale;
    3. 3 le imprese statali o garantite dallo Stato di assicurazione contro i rischi delle esportazioni estere;
    4. gli intermediari assicurativi che hanno un rapporto di dipendenza con uno stipulante, per quanto curino unicamente gli interessi di quest’ultimo e delle società da questo dominate;
    5. 4 le società cooperative di assicurazione esistenti il 1° gennaio 1993:
    1. che hanno sede in Svizzera, 2. che sono strettamente legate a un’associazione o federazione il cui scopo principale non è l’attività assicurativa, 3. che dal 1° gennaio 1993 non hanno mai registrato un volume annuo lordo dei premi superiore a 3 milioni di franchi, 4. la cui attività esercitata dal 1° gennaio 1993 è limitata al territorio svizzero, 5. che assicurano soltanto membri dell’associazione o della federazione a cui sono strettamente legate, e 6. i cui assicurati sono i membri della società cooperativa di assicurazione con diritto di voto e, in virtù della loro qualità di membro, possono stabilire i premi e le prestazioni assicurativi; e.5 le associazioni, le federazioni, le società cooperative e le fondazioni che stipulano con i propri membri, soci e destinatari contratti su operazioni aventi carattere di garanzia, in particolare attraverso fideiussioni o garanzie, se: 1. la loro attività è limitata al territorio svizzero, e 2. l’utile realizzato è attribuito ai relativi partner contrattuali; f.6 gli intermediari assicurativi, nella misura in cui offrono assicurazioni di esigua importanza e quali complemento di un prodotto o di un servizio.
  3. .7
  4. Il Consiglio federale disciplina:
    1. che cosa debba intendersi per esercizio di un’attività assicurativa in Svizzera;
    2. l’estensione della sorveglianza delle imprese di assicurazione con sede
      all’estero per l’attività assicurativa che esercitano a partire dalla Svizzera;
    3. i criteri applicabili all’eccezione di cui al capoverso 2 lettera f.8
  5. Esso può:
    1. assoggettare alla sorveglianza le succursali di imprese di assicurazione estere che esercitano in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto l’attività riassicurativa, per quanto ciò sia necessario all’adempimento delle norme internazionali riconosciute; se l’impresa di riassicurazione estera è assoggettata a una sorveglianza adeguata all’estero, alla succursale in Svizzera è applicata una sorveglianza allentata;
    2. prevedere di esonerare totalmente o parzialmente dalla sorveglianza le imprese di assicurazione, in particolar modo per salvaguardare la capacità della piazza finanziaria svizzera di affrontare il futuro, e subordinare l’esonero a condizioni concernenti soprattutto la sede dell’impresa, le garanzie e gli obblighi d’informare, tenuto conto segnatamente:
    1. del modello aziendale, 2. della limitata importanza economica e dei rischi esigui del prodotto assicurato per gli stipulanti interessati, 3. del volume d’affari, 4. della cerchia degli assicurati.9

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355;FF 2020 7833).

  2. Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355;FF 2020 7833).

  3. Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355;FF 2020 7833).

  4. Introdotta dal n. I della LF del 12 dic. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1539;FF 2014 53755397).

  5. Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355;FF 2020 7833).

  6. Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355;FF 2020 7833).

  7. Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2022, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355;FF 2020 7833).

  8. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355;FF 2020 7833).

  9. Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355;FF 2020 7833).

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